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Articolo 12 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Espletamento dei servizi di polizia stradale

Dispositivo dell'art. 12 Codice della strada

1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

  1. a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
  2. b) alla Polizia di Stato;
  3. c) all'Arma dei carabinieri;
  4. d) al Corpo della guardia di finanza;
  5. d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza; 1
  6. e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza 2;
  7. f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;
  8. f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto. 1

2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

  1. a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S., nonché dal personale, con compiti ispettivi o di vigilanza sulle infrastrutture stradali o autostradali, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali(3);
  2. b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;
  3. c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
  4. d) dal personale dell' Ente Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;
  5. e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;
  6. f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.

3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1. 1

4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.

5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento. 2

Note

(1) Inserito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.
(2) Secondo l'interpretazione fornita dall'art. 68 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (legge finanziaria 2000), le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni alle norme della circolazione, attribuite agli "ausiliari del traffico" dall'art. 17 della legge n. 127 del 1997, comprendono i poteri di contestazione immediata e sottoscrizione del verbale di accertamento, qualora essi siano stati nominativamente designati dal sindaco; ad essi può anche essere conferita la competenza a disporre la rimozione dei veicoli in alcuni dei casi previsti dal comma 2 dell'art. 158 del codice.
(3) Tale comma è stato modificato dall'art. 6, comma 2, del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.
(4) Modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.

Massime relative all'art. 12 Codice della strada

Cass. pen. n. 20118/2013

La polizia municipale, avendo il potere di identificare i responsabili delle infrazioni al codice della strada, può anche fermare i trasgressori, al fine di procedere alla contestazione delle eventuali violazioni del medesimo codice della strada. (In applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto la scriminante dell’adempimento del dovere ad un vigile urbano imputato di lesioni colpose cagionate trattenendo un velocipede, al fine di poter contestare al titolare dello stesso, che provava ad allontanarsi, un’infrazione al codice stradale).

Cass. civ. n. 9847/2010

Gli ausiliari del traffico — alla stregua dell’art. 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, integrato ed interpretato autenticamente dall’art. 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 — sono legittimati ad accertare e contestare le violazioni al codice della strada solo se queste ultime concernano le disposizioni in materia di sosta, ma non sono abilitati a rilevare infrazioni inerenti a condotte diverse, come quelle attinenti alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, le quali possono essere contestate, oltre che dagli agenti di cui all’art. 12 del cod. strada, anche dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone. Ne consegue che, proprio perché la legittimazione degli ausiliari del traffico e dei suddetti agenti accertatori ispettivi è ricondotta al possesso di requisiti specifici fissati dalla legge che devono essere recepiti negli appositi provvedimenti amministrativi di nomina, qualora, nel conseguente giudizio di opposizione a verbale di accertamento, l’autorità amministrativa convenuta, a fronte di una specifica contestazione da parte dell’opponente, non offra la prova della legittimità della loro nomina (e, quindi, della loro assegnazione alla legale esplicazione dell’attività di accertamento di competenza), la domanda di annullamento del verbale deve essere accolta secondo i principi generali sulla ripartizione dell’onere probatorio in siffatto tipo di processo. (Fattispecie relativa all’accoglimento del ricorso di un privato, con conseguente annullamento del verbale impugnato, in un caso in cui era stata rilevata un’infrazione al codice della strada per circolazione in area riservata ai mezzi pubblici, senza, però, che fosse stata riscontrata dalla convenuta P.A. l’effettiva qualifica dell’ausiliario accertatore e la legittimità della sua nomina).

Cass. civ. n. 22041/2009

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, ai sensi dell’art. 345, comma 4, del regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è la sola gestione degli apparecchi che servono ad accertare la violazione dei limiti di velocità ad essere rimessa agli organi di polizia stradale, nel senso che tali organi sono deputati alla verifica ed al controllo della sussistenza della omologazione e del funzionamento degli apparecchi misuratori della velocità, nonché della regolarità del loro posizionamento sulle strade. L’accertamento della violazione del limite di velocità, invece, costituendo, ex art. 11 cod. strada, un servizio di polizia stradale, ben può essere espletato, ex art. 12, comma 1, lett. e), dello stesso codice, dai corpi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza ed anche al di là di essi, ove espressamente autorizzati, restando a carico dell’interessato provare la mancata autorizzazione.

Cass. civ. n. 2202/2008

In tema di violazioni di norme sui limiti di velocità accertate a mezzo di strumento elettronico omologato (cosiddetto autovelox), il momento decisivo dell’accertamento è costituito dal rilievo fotografico, cui deve, necessariamente, presenziare uno dei soggetti ai quali l’art. 12 del codice della strada demanda l’espletamento dei servizi di polizia stradale, e che non può essere effettuato, in via esclusiva, da soggetti privati. La fonte principale di prova delle risultanze dello strumento elettronico è, pertanto, costituita dal negativo della fotografia, documento che individua con certezza il veicolo e ne consente il riferimento alle circostanze di fatto, di tempo e di luogo indicate, con la conseguenza che la successiva fase di sviluppo e stampa del negativo stesso rappresenta un’attività meramente materiale e strumentale, cui non deve necessariamente attendere né presenziare il pubblico ufficiale rilevatore dell’infrazione, ovvero uno degli altri soggetti indicati nel citato art. 12.

Cass. civ. n. 22366/2006

Gli agenti egli ufficiali di polizia municipale, in conformità alla regola generale stabilita dall’articolo 13 della legge n. 689 del 1981 in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa su tutto il territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio, senza che detto potere risulti da alcuna norma condizionato a singoli atti di investitura, sia all’interno che fuori dei centri abitati. Gli accertamenti delle violazioni del codice della strada compiuti in tale territorio dagli agenti e ufficiali di polizia municipale debbono ritenersi per ciò stesso legittimi sotto il profilo della competenza dell’organo accertatore, restando l’organizzazione, la direzione e il coordinamento del servizio elementi esterni all’accertamento, ininfluenti su detta competenza.

Cass. civ. n. 18419/2006

Ai dipendenti comunali, ai quali a norma dell’art. 17, comma centotrentaduesimo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come interpretato dall’art. 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, possono essere conferite — come «ausiliari del traffico» — solo funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, non compete, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1999 del Comparto Regioni ed autonomie locali per il personale non dirigente, avente ad oggetto la revisione del sistema di classificazione professionale, il collocamento nella categoria C a norma dell’art. 7, comma quarto, del menzionato contratto, non essendo i suddetti dipendenti ricompresi nell’area di vigilanza, come definita dalla dichiarazione congiunta del contratto stesso, per la quale è richiesto un tipo di professionalità caratterizzato da conoscenze professionali specifiche utilizzabili in una pluralità di compiti non predeterminabili in anticipo, requisiti, invece, non riscontrabili in un’attività — come quella dei predetti dipendenti comunali — disegnata dalle norme di legge ad essa relative come attività dal contenuto limitato e sostanzialmente non specialistico.

Cass. civ. n. 5134/2006

Ai sensi dell'art. 23, comma quinto, del D.L.vo 16 dicembre 1992, n. 495 (contenente il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice delle strada approvato con il D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285), al titolare di tessera di riconoscimento, appartenente ad una delle categorie del personale esercente servizio di polizia stradale di cui all'art. 12, comma terzo, c.d.s. 1992, è consentita la libera circolazione sui trasporti pubblici urbani e sui trasporti automobilistici di linea nell'ambito del territorio di competenza dell'amministrazione di appartenenza, con la conseguenza che l'eventuale contingente espletamento di un servizio al di fuori di questo territorio, ancorché normativamente consentito e materialmente effettuato, essendo estraneo alla previsione della suddetta norma, non consente la libera circolazione dell'agente incluso in una delle predette categorie, con la derivante legittimità dell'irrogazione della correlata sanzione amministrativa nei suoi confronti. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha cassato l'impugnata sentenza del giudice di pace e, decidendo nel merito, ha rigettato l'iniziale domanda di opposizione alla sanzione amministrativa del contravventore, che, nella qualità di agente alle dipendenze del Provveditorato per le opere pubbliche per l'Emilia Romagna, era stato colto sprovvisto di biglietto, anche se munito di tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 23, comma quarto, del D.L.vo n. 495 del 1992, durante un viaggio su un mezzo di trasporto pubblico nel territorio della Regione Puglia, con conseguente applicazione della relativa sanzione amministrativa a suo carico).

Cass. civ. n. 2817/2006

L'art. 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel prevedere che l'art. 17, commi 132 e 133 della legge 15 maggio 1997, n. 127 s'interpreta nel senso che il conferimento ai cosiddetti «ausiliari del traffico» delle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni del codice della strada comprende anche i poteri di contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento, non ha introdotto in materia sostanziali innovazioni, tali da consentire di escludere che tale disposizione abbia effettivamente carattere d'interpretazione autentica, e quindi efficacia retroattiva; pertanto, anche in riferimento al periodo anteriore alla sua entrata in vigore, l'eventuale collaborazione prestata in sede di rilevazione e segnalazione dell'infrazione dei predetti soggetti, non investiti di funzioni di polizia, non rende illegittimo l'accertamento contestato al trasgressore dai vigili urbani.

Cass. civ. n. 7336/2005

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada in materia di sosta, al personale dipendente dalle società di gestione dei parcheggi automobilistici possono essere conferite dal Comune, con provvedimento del Sindaco, le funzioni pubbliche di prevenzione e accertamento delle violazioni sanzionate in via amministrativa, sulla base di una particolare investitura (art. 17, comma primo, legge 15 maggio 1997, n. 127), e tali funzioni comprendono i poteri di contestazione immediata, di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l’efficacia probatoria di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c., e, in determinati casi, il potere di rimozione dei veicoli (art. 68, commi 1, 2 e 3, legge n. 488 del 1999). Peraltro, il conferimento delle medesime funzioni richiede sia che l’area sia stata data in concessione dal Comune alla società (art. 7, comma 8, del codice della strada) e sia che i dipendenti della società titolare del potere di accertamento dell’infrazione siano stati nominativamente designati dal Sindaco e presentino determinati requisiti (art. 68, comma secondo della legge n. 488 del 1999) e le competenze delegate sono limitate, inoltre, alle violazioni in materia di sosta dei veicoli (art. 7, comma primo, e art. 157, commi 5, 6 e 8 del codice della strada) commesse nelle aree comunali, urbane ed extraurbane, oggetto di concessione, specificatamente destinate, con delibera della giunta comunale, al parcheggio o alla sosta sulla carreggiata e per la cui fruizione è imposto il pagamento di una somma di denaro, potendosi estendere anche alle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe alle aree oggetto di concessione, esclusivamente se ed in quanto precludano la funzionalità del parcheggio. Conseguentemente, la violazione del divieto di sosta sul marciapiede può essere accertata dal predetto personale esclusivamente nel caso in cui sussista la deroga al divieto di sosta (art. 158, comma primo, lett. h) del codice della strada) o il marciapiede sia eventualmente compreso nell’area oggetto della concessione (nel senso che sia incluso nella relativa superficie), ovvero allo stesso possano eccezionalmente accedere i veicoli per compiere le manovre indispensabili a garantire la fruizione del parcheggio.

Cass. pen. n. 11709/2005

Gli appartenenti al corpo di pubblica sicurezza «in servizio permanente» sono sempre tenuti, come agenti od ufficiali di polizia giudiziaria, anche se liberi dal servizio, ad accertare i reati o le infrazioni amministrative. Ne consegue che il rifiuto opposto alla richiesta di un assistente di polizia di fornire le generalità integra il reato previsto dall’art. 651 c.p.

Cass. civ. n. 5558/2004

In tema di controllo sull'osservanza delle prescrizioni del codice della strada, l'attività di rilevazione degli illeciti amministrativi ha natura ufficiosa e non può essere graduata secondo le indicazioni o i desideri dell'utente della strada. Essa rientra a pieno titolo fra i cd. servizi di polizia stradale, che non possono formare oggetto di sindacato in ordine alla loro organizzazione in sede di ricorso avverso le sanzioni, e che — ai sensi dell'art. 11 c.s. — comprendono sia l'attività di prevenzione e sia quella di accertamento delle violazioni, senza che tra le stesse vi sia una funzionalizzazione assoluta e predeterminata della seconda rispetto alla prima. Infatti, spetta al Ministero dell'interno coordinare i servizi di polizia stradale da chiunque espletati (art. 11, comma 3, in riferimento all'art. 12 c.s.) e stabilire quali attività di repressione e di accertamento delle violazioni organizzare e con quali forze; e ai Comuni (e alle altre autonomie territoriali), nell'ambito delle proprie attribuzioni e con le limitazioni territoriali che la legge stabilisce (artt. 11, comma 3, e 12, comma 3, lett. b-f) in materia, di svolgere anche l'attività di prevenzione dei sinistri stradali. Pertanto, gli enti proprietari delle strade non hanno la facoltà di concedere agli organi deputati al servizio di polizia stradale (elencati nell'art. 12, comma 3), né in via generale e astratta, né in concreto, attraverso singoli provvedimenti autorizzatori, il permesso di svolgere le attività stabilite dall'art. 11 citato. (In applicazione di tali principi la Corte ha cassato con rinvio la sentenza del Giudice di pace che aveva dichiarato nulla sia l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto che il verbale dei vigili municipali anche perché l'attività di rilevazione dell'illecito, considerata secondaria rispetto a quella primaria della prevenzione dei sinistri, non era stata preceduta da un'autorizzazione a tali controlli da parte dell'ente proprietario della strada).

Cass. civ. n. 4716/2004

L'art. 23, comma quinto, reg. esec. c.s., approvato con D.P.R. n. 495/1992, che consente al titolare della tessera di riconoscimento di cui al comma quarto (ossia al personale di cui al comma primo dello stesso articolo, il quale richiama, a sua volta, il personale di alcune amministrazioni pubbliche che, ai sensi dell'art. 12, comma terzo, del codice, può effettuare «la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade») «la libera circolazione sui trasporti pubblici urbani e sui trasporti automobilistici di linea nell'ambito del territorio di competenza delle amministrazioni di appartenenza», deve logicamente interpretarsi nel senso che la libera circolazione è consentita a tutto il personale abilitato a svolgere i servizi di polizia stradale e di tutela e controllo sull'uso delle strade (nella fattispecie, si trattava di un dipendente dell'Anas), onde facilitarne le attività di prevenzione e di accertamento delle relative violazioni, sempreché tale circolazione sia finalizzata alle richiamate attività, e deve, pertanto, escludersi che essa sia consentita in altre ipotesi, quale quella di viaggi per esigenze di tipo personale o privato; tuttavia, proprio al fine di privilegiare l'interesse ad un ampio ed incondizionato svolgimento delle attività predette, senza inopportuni intralci burocratici, la prova della mancanza di connessione tra circolazione e svolgimento di tali attività, ai fini dell'obbligo di pagamento del biglietto, deve essere fornita dall'amministrazione titolare del servizio di trasporto pubblico, e non dall'agente (cui sia contestata la contravvenzione all'obbligo del pagamento del biglietto).

Cass. civ. n. 6934/2003

In caso di opposizione proposta direttamente avverso il verbale di accertamento di infrazione del codice della strada redatto dalla polizia stradale, la legittimazione passiva va riconosciuta al Ministero dell'interno, essendo questa l'Amministrazione Centrale cui appartiene il Corpo della polizia stradale e avendo inoltre detto Ministero specifiche competenze in materia di circolazione stradale nonché il compito di coordinamento dei servizi di polizia stradale, da chiunque espletati. Ne consegue che la detta opposizione non può essere proposta direttamente nei confronti della polizia stradale.

Cass. civ. n. 3019/2002

Rientra nei compiti della polizia municipale l'accertamento delle infrazioni al codice della strada consumate nel territorio comunale, anche se fuori del centro abitato, atteso che l'art. 11, terzo comma, c.s. — che demanda al Ministero dell'interno i servizi di polizia stradale, con la sola salvezza delle attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati — attiene alla direzione e predisposizione di tali servizi, nonché al loro coordinamento, ma non alla delimitazione delle competenze della polizia municipale, che è regolata dagli artt. 3, 4, primo comma, n. 3, e 5 della legge 3 luglio 1986, n. 65 con riferimento all'intero territorio dell'ente di appartenenza.

Cass. civ. n. 15245/2001

Nell'ipotesi in cui venga proposta opposizione direttamente avverso il verbale di contestazione per violazione al codice della strada (non, dunque, avverso l'ordinanza-ingiunzione del prefetto, il quale, in tal caso, è dotato di propria legittimazione processuale passiva ex art. 204 cod. strada), la legittimazione passiva va riconosciuta, alternativamente, sia alle singole amministrazioni centrali, cui appartengono i vari Corpi autorizzati alla contestazione (nella specie, i carabinieri, e perciò il Ministro della difesa) sia al Ministero dell'interno, il quale, ai sensi dell'art. 11 c.s., possiede specifiche competenze in materia di circolazione stradale, nonché ha il compito di coordinamento dei servizi di polizia stradale.

Cass. civ. n. 11183/2001

Rientra nei compiti della polizia municipale, e non necessita, perciò, dell'autorizzazione del prefetto, l'accertamento dell'infrazione al c.s. consumata in territorio comunale, anche se fuori del centro abitato, poiché le disposizioni del c.s., che attribuiscono al Ministero dell'interno il potere di coordinamento dei servizi di polizia stradale non sottraggono le relative competenze ai comuni, ai quali sono attribuite, dall'art. 18 del D.P.R. n. 616 del 1977, le funzioni relative alla materia della polizia locale urbana e rurale che si svolgono nell'ambito del territorio comunale.

Cass. civ. n. 3764/2001

Non è prevista alcuna autorizzazione del Ministero dell'interno come requisito di legittimità per l'attività di accertamento delle violazioni delle norme in materia di circolazione stradale da parte della Polizia municipale nel territorio comunale, pur se fuori del centro abitato, in quanto i vigili urbani derivano il loro potere di accertamento direttamente dalla legge (art. 5, lett. b, L. 7 marzo 1986, n. 65).

Cass. civ. n. 3761/2001

Ai sensi dell’art. 12 cod. stradale l’espletamento dei servizi di Polizia stradale compete al corpo di Polizia municipale nell’ambito del territorio comunale, anche se fuori dal centro abitato, e, quindi, pur spettando al Ministero dell’interno il coordinamento dei servizi ex art. 11 cod. stradale, nessuna autorizzazione da parte del Prefetto è necessaria per consentire alla Polizia locale l’accertamento delle violazioni nel territorio di sua competenza, non essendovi alcun potere gerarchico dell’Amministrazione centrale nei confronti dei corpi della Polizia municipale.

Cass. pen. n. 14641/1999

Ricorrono gli estremi del reato di abuso di ufficio nel comportamento del vigile urbano che elevi contravvenzione a un soggetto e non a un altro se si siano resi entrambi autori della medesima infrazione al codice della strada (divieto di sosta). L'abuso di ufficio nella formulazione della norma dell'art. 323 c.p. conseguente alla entrata in vigore dell'art. 1 della L. 16 luglio 1997, n. 234, può, infatti, realizzarsi anche con un comportamento omissivo. D'altra parte, la violazione di legge va ravvisata nella inosservanza dell'art. 11, comma primo, lett. a) del codice della strada, che fa obbligo ai soggetti indicati nell'art. 12 dello stesso codice (tra i quali gli appartenenti alla polizia municipale) di procedere alla prevenzione e all'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e di contestare la violazione; mentre l'ingiusto vantaggio patrimoniale a favore del soggetto al quale non è stata elevata la contravvenzione è ravvisabile nella esenzione illegittima dal pagamento della somma portata dalla violazione amministrativa. (Nel confermare la decisione dei giudici di merito, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata anche nel punto in cui ha desunto il dolo intenzionale dal fatto che il soggetto al quale non era stata elevata la contravvenzione era il proprietario del locale antistante il luogo ove era posto il divieto).

Cass. civ. n. 11949/1999

La legittimità dell'accertamento di una violazione al codice della strada contestata al trasgressore dal competente comando dei Vigili Urbani non è in alcun modo inficiata dalla eventuale collaborazione prestata, in sede di rilevazione e segnalazione della violazione stessa, dai c.d. «ausiliari del traffico», i quali, senza essere investiti di funzioni di polizia, operano in funzione di mera collaborazione con l'autorità municipale. Né risulta a ciò di ostacolo il disposto in parte qua, della legge 689 del 1981, ben potendo i verbali dei pubblici ufficiali attingere il loro contenuto da segnalazioni e denunce effettuate da privati cittadini, pur senza fare, in tal caso, fede fino a querela di falso, ex art. 2700 c.c.

Cass. civ. n. 2273/1999

A norma dell’art. 12, d.lgs. 285/1992, la prevenzione e l’accerta mento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull’uso delle strade possono essere effettuati dal personale dell’A.N.A.S., senza alcuna limitazione territoriale o per materia, con relativo potere di accertamento e contestazione degli eventuali illeciti; ne consegue la legittimità dell’accertamento e contestazioni operati da personale dell’A.N.A.S. in relazione alla violazione di cui all’art. 23, d.lgs. 285/1992 per abusiva installazione di cartelloni pubblicitari, ancorché la strada dove i cartelloni sono installati non sia di proprietà statale ma della Società Autostrade, giacché il potere di rilascio dell’autorizzazione amministrativa all’installazione dei suddetti cartelloni, spettante esclusivamente all’ente proprietario della strada, non va confuso col potere di accertamento della violazione, spettante, invece, esclusivamente agli organi preposti all’espletamento dei servizi di polizia stradale, e perciò anche al personale dell’A.N.A.S.

Cass. civ. n. 387/1999

Nell'ipotesi in cui venga proposta opposizione direttamente avverso il verbale di contestazione per violazione al codice della strada (non, dunque avverso l'ordinanza-ingiunzione del prefetto, il quale, in tal caso, è dotato di propria legittimazione processuale passiva ex art. 204 c.s.), la legittimazione passiva va riconosciuta, alternativamente, sia alle singole amministrazioni centrali, cui appartengono i vari Corpi autorizzati alla contestazione (nella specie, la Guardia di Finanza), sia al Ministero dell'interno, il quale, ai sensi dell'art. 11 c.s., possiede specifiche competenze in materia di circolazione stradale, nonché il compito di coordinamento dei servizi di polizia stradale.

Cass. civ. n. 2952/1998

In tema di violazioni di norme sui limiti di velocità accertate a mezzo di strumento elettronico omologato (cosiddetto autovelox), il momento decisivo dell'accertamento è costituito dal rilievo fotografico, cui deve, necessariamente, presenziare uno dei soggetti ai quali l'art. 12 del codice della strada demanda l'espletamento dei servizi di polizia stradale, e che non può essere effettuato, in via esclusiva, da soggetti privati. La fonte principale di prova delle risultanze dello strumento elettronico è, pertanto, costituita dal negativo della fotografia, documento che individua con certezza il veicolo e ne consente il riferimento alle circostanze di fatto, di tempo e di luogo indicate, con la conseguenza che la successiva fase di sviluppo e stampa del negativo stesso rappresenta un'attività meramente materiale e strumentale, cui non deve necessariamente attendere né presenziare il pubblico ufficiale rilevatore dell'infrazione, ovvero uno degli altri soggetti indicati nel citato art. 12.

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