(massima n. 1)
            In tema di sanzioni amministrative relative alla circolazione  stradale,  ove  venga  commessa,  con  una sola  azione  o  omissione,  la  violazione  di  diverse disposizioni  del  codice  della  strada,  a  ciascuna  delle quali consegua la decurtazione dei punti dalla patente di guida, non opera il meccanismo previsto dall’art. 198, comma primo, di detto codice — che, nel caso di  più  violazioni  commesse  con  una  sola  azione  o omissione,  commina  la  sanzione  per  l’infrazione  più grave, aumentata fino al triplo —, trattandosi di norma formulata esclusivamente con riferimento alla sanzione pecuniaria, e trova, invece, applicazione il diverso criterio, di cui all’art. 126-bis, comma 1-bis, del medesimo codice, del cumulo dei punti nella misura prevista per le singole violazioni, fermo restando  il  limite  massimo  dei  quindici  punti.