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Articolo 112 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Modifiche dei requisiti di idoneitā delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento del documento di circolazione

Dispositivo dell'art. 112 Codice della strada

1. Le macchine agricole soggette all'accertamento dei requisiti ai sensi dell'art. 107 non devono presentare difformità rispetto alle caratteristiche indicate nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica alla circolazione, né alterazioni o danneggiamenti dei dispositivi prescritti.

2. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, su richiesta dell'interessato, sottopongono alla visita e prova di accertamento prevista all'art. 107 comma 2, la macchina agricola alla quale siano state modificate una o più caratteristiche oppure uno o più dispositivi indicati nel documento di circolazione; a seguito dell'esito favorevole dell'accertamento i predetti uffici provvedono all'aggiornamento del documento stesso.

3. Alle macchine agricole soggette all'immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione si applicano le disposizioni contenute negli articoli 93, 94, 95, 98 e 103 in quanto applicabili.

4. Chiunque circola su strada con una macchina agricola difforme nelle caratteristiche indicate nel comma 1, nonché con i dispositivi, prescritti a norma di legge, alterati, danneggiati o mancanti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344, salvo che il fatto costituisca reato. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

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