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Articolo 98 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 31/12/2025]

Circolazione di prova

Dispositivo dell'art. 98 Codice della strada

1. [Le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici, gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto, non sono soggetti all'obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 i veicoli che facciano circolare per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti per ragioni di vendita o di allestimento. I detti veicoli, però, devono essere provvisti di una autorizzazione per la circolazione di prova, rilasciata dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Sul veicolo in circolazione di prova deve essere presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.]2

2. [La validità dell'autorizzazione è annuale; può essere confermata previa verifica dei requisiti necessari.]2

3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.

4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 173 a € 694; ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

4-bis. [Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria.](3)

Note

(1) La materia è ora regolata dal DPR 474/2001.
(2) Comma abrogato dal citato DPR 474/2001.
(3) Comma abrogato dal D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 2008, n. 201.

Massime relative all'art. 98 Codice della strada

Cass. civ. n. 16310/2016

L’infrazione di cui all’art. 98 comma terzo del codice della strada, ricorre nel caso in cui l’autorizzazione alla circolazione in prova del veicolo sia stata rilasciata, ma non siano state rispettate tutte le altre modalità della circolazione previste dalla norma (scopo di prova tecnica o di dimostrazione per vendita; mancanza della presenza del titolare dell’autorizzazione o di un suo dipendente; veicolo non munito della targa di prova); laddove se l’autorizzazione alla circolazione in prova non sia stata rilasciata o sia scaduta di validità anche se di fatto il veicolo circoli per la prova si è fuori della fattispecie di cui all’art. 98 cit. e si rientra, invece, nella fattispecie di cui all’art. 93 cod. strad.

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Consulenze legali
relative all'articolo 98 Codice della strada

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E. C. chiede
giovedì 02/04/2026
“Scrivo in merito a un verbale che mi è stato notificato per presunta violazione dell'art. 86, comma 3, D.P.R. 474/2001 (uso della targa prova). Nel verbale viene contestato l'utilizzo dei veicoli per finalità diverse da quelle consentite, sulla base del fatto che a bordo vi erano 4 persone compreso il conducente. Tuttavia, non viene specificato in modo concreto per quale ragione tale circostanza integri un uso illecito, né viene accertato che il trasporto fosse estraneo a finalità di prova o dimostrazione del veicolo. Anche se il verbale è stato eseguito alle ore 2,55 del mattino, da quanto ho compreso, la mera presenza di più persone a bordo non è di per sé sufficiente a configurare la violazione, essendo necessario dimostrare un uso effettivamente difforme dalla circolazione di prova. Nel verbale, però, tale prova manca e la motivazione risulta piuttosto generica. Stavo quindi valutando di proporre ricorso al Prefetto fondandolo principalmente su: difetto di motivazione del verbale; mancanza di prova dell'uso illecito; errata applicazione della normativa sulla targa prova. Potrebbe essere questa una linea di difensiva valida ? Mi consiglia di procedere con il ricorso oppure, considerati i rischi, è preferibile il pagamento ? (Allego Verbale). Resto in attesa di un parere.”
Consulenza legale i 11/04/2026
La finalità della circolazione con “targa prova” è quella di consentire eccezionalmente la circolazione di un veicolo per prove tecniche, sperimentali o costruttive (Cass. civ. n. 17655/2020) e per tale ragione può essere rilasciata soltanto a determinati soggetti che si occupino, in via professionale, di tali attività (come autofficine, venditori ecc.).
Pertanto, tale normativa deve essere interpretata in senso restrittivo, posto che introduce una deroga alle ordinarie regole che disciplinano la circolazione dei veicoli.
In ogni caso, si nota che la normativa di riferimento in effetti non vieta la presenza di più soggetti a bordo, né la circolazione in orario notturno, ferma però la finalità “professionale” dell’utilizzo del veicolo.
Circa la motivazione del verbale di accertamento, inoltre, va segnalato che essa, anche se sintetica, non sembra generica in quanto riporta le circostanze rilevanti che hanno consentito di accertare la violazione; pertanto, spetterebbe al ricorrente l’onere di dimostrare la liceità della sua condotta.
A tal riguardo, si nota che il verbale fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che l'agente attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre sono escluse dalla fede privilegiata le parti aventi contenuto intrinsecamente valutativo (art. 2700 del c.c.).


Nel caso in esame, dunque, nel ricorso non potrebbe essere sindacato l’accertamento del numero di persone a bordo e dell'orario del controllo, ma il ricorrente – facendo leva sull’assenza di limiti di orario e di numero di persone nella normativa sulla targa prova - potrebbe tentare di smentire la valutazione che tali circostanze integrino un "uso diverso" del veicolo, non ammesso dalla disciplina di riferimento.
Tanto chiarito, tuttavia, si nota che si tratta di una prova non semplice, posto che le concrete circostanze di fatto non agevolano il ricorrente nel dimostrare che la circolazione nelle ore notturne sia avvenuta per le finalità di prove tecniche, sperimentali o costruttive, anche considerata la necessità di interpretare in modo restrittivo le norme sulla targa prova, che come scritto costituiscono una deroga al regime ordinario di circolazione dei veicoli.
In conclusione, sulla base di quanto rappresentato e del tenore del verbale inviato a corredo del quesito, un ricorso non appare privo di rischi.