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Articolo 39 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Segnali verticali

Dispositivo dell'art. 39 Codice della strada

1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:

  1. A) segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente;
  2. B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in:
  3. a) segnali di precedenza;
  4. b) segnali di divieto;
  5. c) segnali di obbligo;
  6. C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in:
  7. a) segnali di preavviso;
  8. b) segnali di direzione;
  9. c) segnali di conferma;
  10. d) segnali di identificazione strade;
  11. e) segnali di itinerario;
  12. f) segnali di località e centro abitato;
  13. g) segnali di nome strada;
  14. h) segnali turistici e di territorio;
  15. i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli;
  16. l) altri segnali che indicano installazioni o servizi.

2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione.

3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non rispettano le disposizioni del presente articolo e del regolamento si applica il comma 13 dell'art. 38.

Massime relative all'art. 39 Codice della strada

Cass. civ. n. 8616/2014

In tema di imposta comunale sulla pubblicità, i segnali di indicazione elencati all’art. 39, lett. c), del nuovo codice della strada, i quali includono i segnali turistici e di territorio che forniscono agli utenti informazioni necessarie o utili per la guida e la individuazione di località, itinerari, servizi e impianti, nonché, in particolare, i segnali di avvio a fabbriche e stabilimenti, ove contengano il riferimento nominativo ad una determinata ditta, svolgono, per la loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione pubblicitaria tassabile ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Cass. civ. n. 19786/2006

L’istituto del silenzio-assenso, in virtù del quale l’autorizzazione amministrativa richiesta e non emessa nei termini di legge si ritiene accordata, pur essendo previsto dall’art. 20 della legge n. 241 del 1990 (nel testo precedente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 35 del 2005, convertito in legge n. 80 del 2005) in termini generali, è applicabile però solo per i procedimenti indicati dai regolamenti governativi, che individuano i casi in cui il provvedimento abilitativo richiesto da un privato si considera rilasciato qualora l’ente al quale spetta provvedere faccia trascorrere il termine di legge senza provvedere sull’istanza. Il mancato esercizio del potere autorizzativo nei termini non comporta la decadenza del potere né il venir meno del divieto di svolgere l’attività in difetto di autorizzazione, ma determina soltanto un’illegittimità di comportamenti derivante dall’inadempimento di obblighi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito ritenendo che l’affissione di segnali di indicazione di cui all’art. 39, lett. c) del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 — nuovo codice della strada — non rientrasse tra le ipotesi in cui i regolamenti governativi in materia, D.P.R. n. 300 del 1992, n. 407 dell 994 e n. 411 del 1994 consentissero il ricorso al silenzio assenso).

Cass. civ. n. 3428/2006

Non è sufficiente una lieve difformità rispetto alla previsione contenuta nell'art. 134 del regolamento di esecuzione del codice della Strada per parificare i segnali turistici e di territorio di cui all’art. 39 del detto codice e i segnali pubblicitari (art. 23 c.d.s.). A tale parificazione si può invece pervenire soltanto se si tratti di differenze rilevanti, tali da snaturare il cartello, facendogli assumere una prevalente funzione reclamistica in luogo di quella segnaletica (indicazione dell’itinerario verso la sede dell’attività industriale, commerciale o artigianale). La relativa valutazione, implicando accertamenti di fatto e apprezzamenti di merito, non è sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

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