(massima n. 1)
            Non  è  sufficiente  una  lieve  difformità rispetto alla  previsione  contenuta  nell'art.  134  del regolamento di esecuzione del codice della Strada per parificare i segnali turistici e di territorio di cui all’art. 39 del detto codice e i segnali pubblicitari (art. 23 c.d.s.). A tale parificazione si può invece pervenire soltanto se si tratti di differenze rilevanti, tali da snaturare il cartello, facendogli  assumere  una  prevalente  funzione reclamistica in luogo di quella segnaletica (indicazione dell’itinerario  verso  la sede  dell’attività  industriale, commerciale  o  artigianale).  La  relativa  valutazione, implicando  accertamenti  di  fatto  e  apprezzamenti  di merito, non è sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della omissione, insufficienza o contraddittorietà  della  motivazione.