Cassazione civile Sez. I sentenza n. 19786 del 14 settembre 2006

(2 massime)

(massima n. 1)

Anche nell'ipotesi di rappresentanza e difesa facoltativa degli enti pubblici da parte dell'Avvocatura dello Stato, non è necessario che, in ordine ai singoli giudizi, l'ente rilasci uno specifico mandato all'Avvocatura medesima, né che questa produca il provvedimento del competente organo dell'ente recante l'autorizzazione del legale rappresentante ad agire o a resistere in causa, giacché, a norma dell'art. 45 R.D. n. 1611 del 1933, anche al patrocinio cosiddetto facoltativo si applica il secondo comma dell'art. 1 R.D. cit., alla stregua del quale gli Avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede senza bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie prevedono il mandato speciale, purché consti la loro qualità. (Fattispecie relativa alla difesa in giudizio dell'Anas Spa, già Ente Nazionale per le Strade, per la quale permane il patrocinio facoltativo dell'Avvocatura dello Stato a norma dell'art. 2 del D.L.vo n. 142 del 1994).

(massima n. 2)

L’istituto del silenzio-assenso, in virtù del quale l’autorizzazione amministrativa richiesta e non emessa nei termini di legge si ritiene accordata, pur essendo previsto dall’art. 20 della legge n. 241 del 1990 (nel testo precedente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 35 del 2005, convertito in legge n. 80 del 2005) in termini generali, è applicabile però solo per i procedimenti indicati dai regolamenti governativi, che individuano i casi in cui il provvedimento abilitativo richiesto da un privato si considera rilasciato qualora l’ente al quale spetta provvedere faccia trascorrere il termine di legge senza provvedere sull’istanza. Il mancato esercizio del potere autorizzativo nei termini non comporta la decadenza del potere né il venir meno del divieto di svolgere l’attività in difetto di autorizzazione, ma determina soltanto un’illegittimità di comportamenti derivante dall’inadempimento di obblighi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito ritenendo che l’affissione di segnali di indicazione di cui all’art. 39, lett. c) del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 — nuovo codice della strada — non rientrasse tra le ipotesi in cui i regolamenti governativi in materia, D.P.R. n. 300 del 1992, n. 407 dell 994 e n. 411 del 1994 consentissero il ricorso al silenzio assenso).

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