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Articolo 108 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Casi di opposizione di terzo

Dispositivo dell'art. 108 Codice del processo amministrativo

1. Un terzo può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi.

2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando questa sia effetto di dolo o collusione a loro danno.

Spiegazione dell'art. 108 Codice del processo amministrativo

La norma in esame mira a disciplinare l’opposizione di terzo.
Si tratta, nello specifico, di un mezzo di impugnazione straordinario, proponibile cioè anche contro una sentenza già passata in giudicato, con il quale un terzo (cioè un soggetto che non rivestiva la qualità di parte nel giudizio all’esito del quale è stata emanata la sentenza impugnata) può rimuovere gli effetti pregiudizievoli ad esso derivati da una sentenza resa inter alios.

Il primo comma della norma prevede, infatti, che un terzo può fare opposizione contro una sentenza del TAR o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando “pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi. Tale disposizione rappresenta l’analogo per il processo amministrativo di quanto l’art. 404co. 1c.p.c. prescrive per il processo civile.
In tale ipotesi, nello specifico, l’opposizione di terzo è detta c.d. ordinaria e presuppone che il terzo sia titolare di un diritto o un interesse assolutamente incompatibile con la situazione giuridica riconosciuta dalla sentenza.

Il secondo comma prevede poi che gli aventi causa e i creditori di una delle parti possano fare opposizione alla sentenza, quando questa sia alternativamente effetto di
  1. dolo;
  2. collusione a loro danno.
Anche in tal caso il c.p.a. offre una pedissequa riproposizione del contenuto dell’art. 404 co. 2 c.p.c, che invece disciplina l’opposizione c.d. revocatoria.

Massime relative all'art. 108 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 861/2019

La legittimazione a proporre opposizione di terzo nei confronti della decisione del giudice amministrativo resa tra altri soggetti va, dunque, riconosciuta: a) ai controinteressati pretermessi; b) ai controinteressati sopravvenuti; c) ai controinteressati non facilmente identificabili; d) in generale, ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma e incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione, con esclusione, di conseguenza, dei titolari di un diritto dipendente, ovvero di soggetti interessati di riflesso. (Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e respinge le opposizioni di terzo avverso Consiglio di Stato, sez. III, n. 05224/2017). Il rimedio dell'opposizione di terzo ordinaria, ex art. 108 c.p.a., è subordinato alla sussistenza di due presupposti legittimanti: la mancata conoscenza e partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza opposta ed il pregiudizio che reca la sentenza ad una posizione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo di cui l'opponente risulti titolare. (Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e respinge le opposizioni di terzo avverso Consiglio di Stato, sez. III, n. 05224/2017). Nel processo amministrativo, pur nel vigente assetto regolatorio quale desumibile dall'attuale versione dell'articolo 108 del c.p.a., occorre differenziare la posizione del litisconsorzio necessario pretermesso da quella degli altri terzi legittimati a proporre opposizione di terzo ai sensi dell'art. 108 c.p.a.: mentre il litisconsorte pretermesso tout court può limitarsi ad allegare la violazione del proprio diritto processuale presidiato dal codice di rito, il terzo, il quale faccia valere un diritto sostanziale incompatibile con l'assetto di interessi confluito nella sentenza passata in giudicato, non può limitarsi ad invocare la rescissione della pronuncia lesiva ma deve, altresì, qualificare il proprio interesse ad impugnare mediante l'allegazione di motivi di merito da cui dovrebbe evincersi la prevalenza della propria posizione rispetto a quella già regolata in sentenza a favore dell'originario ricorrente. (Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e respinge le opposizioni di terzo avverso Consiglio di Stato, sez. III, n. 05224/2017).

Cons. Stato n. 6617/2018

Il termine di decadenza per la proposizione del ricorso per opposizione di terzo ordinaria di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 104/2010 è di sessanta giorni e decorre dal giorno nel quale l'opponente ha avuto conoscenza legale della sentenza ritenuta pregiudizievole o, comunque, dal giorno in cui ne abbia avuto piena conoscenza.

Cons. Stato n. 6550/2018

L'art. 108 D.Lgs. 104/2010 radica la legittimazione a proporre l'opposizione di terzo su due elementi: a) la mancata partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza opposta; b) il pregiudizio che reca la sentenza ad una posizione giuridica di cui l'opponente risulti titolare. Terzo deve dunque ritenersi, in questa prospettiva, il litisconsorte necessario pretermesso, vale a dire il controinteressato cui non sia stato notificato il ricorso di primo grado. Nella nozione di controinteressato, va incluso il controinteressato sopravvenuto (beneficiario di un atto conseguenziale, quando una sentenza abbia annullato un provvedimento presupposto all'esito di un giudizio, cui sia rimasto estraneo), non facilmente identificabile, ed anche, più in generale, i terzi titolari di una situazione giuridica soggettiva autonoma ed incompatibile (quindi, non derivata) rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione.

Cons. Stato n. 5440/2018

Si deve escludere la legittimazione attiva all'opposizione di terzo ordinaria di coloro la cui situazione giuridica sia collegata da un rapporto di dipendenza o di derivazione con quella di altri soggetti parti in causa; allo stesso modo va esclusa la legittimazione ad agire dei soggetti interessati solo di riflesso: rispetto a tali categorie difetta, infatti, il requisito dell'autonomia della posizione soggettiva stessa.

Cons. Stato n. 2994/2018

La platea dei soggetti legittimati a proporre opposizione di terzo ordinaria non è stata estesa agli aventi causa a titolo particolare delie parti processuali munite di legittimazione attiva o passiva, ossia ai soggetti legati da rapporti contrattuali con queste ultime, rimanendo tali soggetti legittimati esclusivamente ad esperire il rimedio speciale dell'opposizione di terzo revocatoria.

Cons. Stato n. 2/2017

La legittimazione a proporre la opposizione di terzo nei confronti di una decisione amministrativa resa tra altri soggetti va riconosciuta ai controinteressati pretermessi tout court; ai controinteressati pretermessi perché sopravvenuti (è il caso dei beneficiari di un atto conseguenziale, quando una sentenza abbia annullato un provvedimento presupposto all'esito di un giudizio cui siano rimasti estranei); ai controinteressati non facilmente identificabili; più in generale ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma ed incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione. Non sono legittimati all'opposizione di terzo i soggetti titolari di una situazione giuridica derivata, ovvero i soggetti interessati solo di riflesso come, ad esempio, i soggetti legati da rapporti contrattuali con i legittimati all'impugnazione.

Cons. Stato n. 4991/2015

Nel giudizio amministrativo, la legittimazione a proporre opposizione di terzo nei confronti della decisione del giudice resa tra altri soggetti va riconosciuta: a) ai controinteressati pretermessi; b) ai controinteressati sopravvenuti; c) ai controinteressati non facilmente identificabili; d) in generale, ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma e incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione, con esclusione, di conseguenza, dei titolari di un diritto dipendente, ovvero di soggetti interessati di riflesso, non sussistendo per questi, per definizione, il requisito dell'autonomia della loro posizione soggettiva.

L'attuale formulazione dell'art. 108, comma 1, c.p.a., dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 195/2011, incentra la legittimazione a proporre opposizione su due elementi essenziali: la mancata partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza opposta ed il pregiudizio che reca la sentenza ad una posizione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo di cui l'opponente risulti titolare. Pertanto sussiste la legittimazione all'impugnativa solo in presenza di detti presupposti.

Non è legittimata alla proposizione di una opposizione di terzo una Regione che fonda la propria legittimazione all'impugnativa di una sentenza in materia di affidamento in house di un servizio pubblico dalla sua posizione di litisconsorte necessario pretermesso che deriverebbe dalla competenza legislativa esclusiva riconosciuta alle regioni ordinarie in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione regionale e degli enti pubblici regionali (cfr. Corte Cost. n. 229/2013), nonché dalla potestà regolamentare e dalle funzioni amministrative ad essa spettanti in detta materia; ma tale legittimazione può derivare dal fatto che nella controversia sia stato posto in discussione un atto generale che ha disciplinato la materia dell'autoproduzione dei servizi strumentali per gli enti sanitari.

Cons. Stato n. 4494/2014

La posizione di aggiudicatario provvisorio, essendo precaria e non definitiva, non è tale da integrare un "controinteresse" rilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso introduttivo; ciò non esclude l'innegabile interesse dell'aggiudicatario provvisorio ad intervenire nel giudizio per difendere le relative possibilità di aggiudicazione definitiva. In relazione a questa posizione differenziata e qualificata, quest'ultimo, ove non sia intervenuto, né sia stato chiamato iussu iudicis, può proporre opposizione di terzo.

Cons. Stato n. 5451/2013

La legittimazione a proporre opposizione di terzo nei confronti della decisione del giudice amministrativo resa tra altri soggetti va riconosciuta: a) ai controinteressati pretermessi; b) ai controinteressati sopravvenuti; c) ai controinteressati non facilmente identificabili; d) in generale, ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma e incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione, con esclusione, di conseguenza, dei titolari di un diritto dipendente, ovvero di soggetti interessati di riflesso, non sussistendo per questi, per definizione, il requisito dell'autonomia delia loro posizione soggettiva.

Cons. Stato n. 2636/2011

La legittimazione al rimedio dell'opposizione di terzo nel processo amministrativo, va riconosciuta non a qualunque soggetto pregiudicato dalla sentenza resa inter alios, ma ai controinteressati - pretermessi, non facilmente individuabili o sopravvenuti che siano - e, più in generale, ai soggetti che siano titolari di una posizione autonoma rispetto a quella azionata nel giudizio ed incompatibile con l'assetto definito con la sentenza opposta, fermo restando che l'opposizione di terzo non può valere a rimettere in termini il soggetto che è decaduto dall'azione giurisdizionale amministrativa di annullamento. È da escludersi la legittimazione al rimedio dell'opposizione di terzo per i titolari di rapporti dipendenti ovvero interessati di riflesso.

Cons. Stato n. 5217/2010

L'annullamento dell'atto presupposto comporta l'automatica caducazione dell'atto conseguenziale, con esclusione per il caso in cui con l'atto posteriore sia stato conferito un bene o una qualche utilità ad un soggetto non qualificabile come parte necessaria nel giudizio che ha per oggetto l'atto presupposto; né tale conclusione, che costituisce principio acquisito nella giurisprudenza del giudice amministrativo, può ritenersi indebolita dall'introduzione nel processo amministrativo del rimedio dell' opposizione di terzo, in quanto proprio il riconoscimento di un rimedio successivo di reazione conferma la necessità di efficaci meccanismi preventivi di partecipazione, che evitino conflitti risolvibili con l'opposizione di terzo.

Cons. Stato n. 23/2008

L'«opposizione di terzo», anche se qualificata tale, si converte, qualora pendenti i relativi termini per impugnare, in appello «del terzo» in presenza di contestazione presentata da terzo che si predica quale pretermesso nel giudizio deciso con la sentenza ritenuta pregiudizievole.

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Consulenze legali
relative all'articolo 108 Codice del processo amministrativo

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Anonimo chiede
domenica 29/03/2020 - Toscana
“Buonasera,

alla presente richiesta allego documentazione e cronistoria dei fatti per i quali necessitiamo di vostro parere legale in merito ad un possibile procedimento di opposizione di terzo o altro da voi ritenuto necessario.

Richiedo che fatti, nomi, e documenti da me allegati non vengano pubblicati al fine di tutela della privacy.”
Consulenza legale i 08/04/2020
ll presente quesito ha ad oggetto una lunga e complessa vicenda amministrativa concernente il rilascio ed il successivo annullamento giurisdizionale ed in via di autotutela di vari titoli edilizi relativi ad uno stesso immobile, che si è sviluppata sia in un lungo contenzioso davanti al G.A., sia in un giudizio davanti al Giudice civile.
Per una migliore e più chiara trattazione si procederà per punti, in modo da illustrare compiutamente tutti i profili maggiormente rilevanti in entrambe le materie.

1. La possibilità/opportunità di proporre opposizione di terzo avverso la sentenza del Consiglio di Stato.

L’opposizione di terzo è disciplinata dagli artt. 108 e 109 del Codice del processo amministrativo e costituisce un mezzo di impugnazione straordinario, in quanto viene proposta avverso sentenze già passate in giudicato.
La competenza appartiene al Giudice che ha pronunciato la sentenza, a meno che si tratti di una sentenza del TAR per la quale sia stato proposto appello (in tal caso va promossa innanzi al Giudice di secondo grado).
Legittimati ad avvalersi di tale opposizione sono i soggetti non evocati in giudizio, che vantino una posizione giuridica qualificata rispetto agli atti impugnati e che abbiano subito un pregiudizio ai propri diritti o interessi legittimi a seguito della decisione opposta.

Un caso tipico riguarda i litisconsorti necessari che non siano stati chiamati in causa, che godono di una posizione privilegiata tra i vari “terzi” che possono avvalersi di tale rimedio impugnatorio.
Infatti, quando il terzo opponente deduce la propria qualità di litisconsorte necessario pretermesso non è necessario denunciare anche l’ingiustizia della sentenza sul piano sostanziale, mentre in tutti gli altri casi il controinteressato che non sia parte necessaria, oltre ad allegare la propria situazione di controinteressato pretermesso, deve anche indicare i vizi della sentenza, non essendo sufficiente dedurre una generica violazione del contraddittorio. La valutazione della qualità di litisconsorte necessario va effettuata ex ante, tenendo conto della situazione presente al momento dell’instaurazione del giudizio, in relazione alle domande proposte dalle parti, postulando che la decisione richiesta abbia ad oggetto l’accertamento di una situazione che è unica per più soggetti e che, pertanto, sarebbe da considerarsi inutiliter data, se non emessa nei confronti di tutti (T.A.R. Bolzano, sez. I, 23 marzo 2016, n.111).
In particolare, per controinteressato necessario pretermesso legittimato a ricorrere mediante opposizione di terzo deve intendersi il soggetto individuato o facilmente individuabile nell’atto impugnato, che sia portatore di un interesse giuridico qualificato alla conservazione dell’atto (Consiglio di Stato, sez. V, 16 aprile 2014, n.1862).

Quanto al termine di decadenza per proporre l’opposizione de qua, è stato chiarito che, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo, ed in assenza di una espressa disposizione sul punto, deve restare fermo l'orientamento giurisprudenziale formatosi sull'assetto normativo previgente, secondo cui il ricorso per opposizione di terzo ordinaria è soggetto al generale termine di sessanta giorni decorrente dal giorno nel quale l'opponente ha avuto conoscenza legale o, comunque, piena conoscenza della sentenza ritenuta pregiudizievole (ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 22 novembre 2018, n.6617).

In punto, va precisato che nel processo amministrativo la "piena conoscenza" non è intesa quale conoscenza piena ed integrale del provvedimento lesivo, bensì come la semplice la percezione dell'esistenza di un atto amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere riconoscibile l'attualità dell'interesse ad agire contro di esso (Consiglio di Stato, sez. V, 15 gennaio 2020, n.374; T.A.R. Roma, sez. III, 11 dicembre 2019, n.14184).

Tanto chiarito in via generale, è arrivato il momento di calare tali principi nel caso concreto.

Anzitutto, l’opposizione alla sentenza dell'aprile 2018 essere incardinata innanzi al consiglio di stato, che è l’organo giurisdizionale che ha emesso la decisione che si vuole opporre.

Riguardo la legittimazione ad agire, va poi tenuto conto che il soggetto che intende ricorrere non figura nel contratto di acquisto dell’immobile come “parte acquirente”, ma viene citato in qualità di coniuge in comunione legale dei beni con il soggetto che ha acquistato l’immobile.
Per tale particolare caso non vi è una giurisprudenza amministrativa specifica, ma è possibile fare riferimento ad un consolidato orientamento della Suprema Corte, che in casi analoghi a quello di specie distingue due situazioni al fine di riconoscere se il coniuge in comunione sia o meno un litisconsorte necessario.
Qualora un solo coniuge abbia acquistato o venduto un bene immobile rientrante nella comunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell'atto è litisconsorte necessario nelle controversie in cui si chiede al giudice una pronuncia destinata ad incidere direttamente e immediatamente sul diritto costituente oggetto del trasferimento, dovendosi, viceversa, ritenere escluso tale litisconsorzio in tutte le vicende processuali volte ad ottenere una decisione che incida direttamente e immediatamente sulla validità o sulla efficacia del negozio traslativo (Cassazione civile, sez. II, 28 aprile 2016, n.8468; Cassazione civile, sez. III, 12 dicembre 2014, n.26168; Cassazione civile, sez. II, 02 luglio 2013, n.16559).
Sulla base di tali principi, pare potersi concludere nella fattispecie per la sussistenza della legittimazione del coniuge a promuovere l'opposizione, posto che la sentenza del Consiglio di Stato, annullando i titoli edilizi relativi all’immobile de quo, incide direttamente sullo ius aedificandi di tale soggetto, che è a tutti gli effetti comproprietario del bene in forza del regime di comunione legale.

Più problematico è, invece, il profilo del rispetto del termine decadenziale di sessanta giorni, che nel nostro caso –dato che la sentenza non è stata notificata- decorre dalla “piena conoscenza” della decisione.
Infatti, nel quesito si riporta –senza specificare la data- che il Comune ha inviato una comunicazione in cui la sentenza in discorso viene citata e questa circostanza potrebbe essere sufficiente a far ritenere raggiunta la conoscenza dell’atto secondo la giurisprudenza sopra citata.
Infatti, perché inizi a decorrere il termine per proporre opposizione non è necessario che il soggetto abbia a disposizione il testo integrale della decisione, bensì solo che sia informato della sua esistenza e che ne abbia percepito la lesività nei suoi confronti.

Inoltre, va tenuto conto che il soggetto “opponente” è il coniuge –si presume convivente- del controinteressato coinvolto fin dall’inizio nella vicenda processuale oggetto del presente parere, che peraltro si è conclusa ormai due anni fa.
In proposito, la giurisprudenza in tema di piena conoscenza dei provvedimenti amministrativi afferma che essa può estendersi anche all'altro coniuge laddove i coniugi siano conviventi e comproprietari e siano presenti ulteriori elementi tali da potere consentire l'operare di una presunzione semplice (art. 2727 c.c) che possa fare ritenere la piena conoscenza del provvedimento maturata anche in capo all'altro coniuge (Consiglio di Stato sez. V, 24 febbraio 1990, n.202; Consiglio di Stato sez. IV, 04 agosto 1986, n.551; T.A.R. Genova, sez. I, 09 dicembre 2009, n.3559; T.A.R. Genova, sez. I, 07 aprile 2006, n.356).
Per completezza, va segnalato che è stato possibile reperire anche una decisione di segno contrario in tema di titoli edilizi, secondo cui “la piena conoscenza del provvedimento impugnato deve essere comprovata dalla parte che eccepisce l'irricevibilità del ricorso. Pertanto ove copia di una concessione edilizia sia stata rilasciata ad un soggetto, in difetto di concreta e rigorosa prova, non è argomentabile la piena conoscenza del provvedimento da parte del coniuge, trattandosi di persone distinte e diverse” (Consiglio di Stato, sez. V, 14 maggio 1992, n.396).
Tuttavia, si tratta di una sentenza risalente e, per quanto è stato possibile verificare dallo scrivente, anche piuttosto isolata.
Per quanto riguarda l’eventuale contenuto dell’opposizione, va poi rilevato che essa sarebbe fondata, tra l’altro, su un documento che è stato già ritenuto privo di particolare valore probatorio –in quanto non sottoscritto- nel giudizio di revocazione già concluso con esito negativo per il ricorrente.
Alla luce delle suddette considerazioni, pare che la possibilità di promuovere un’opposizione di terzo presenti rischi non indifferenti di concludersi con una pronuncia di inammissibilità o di rigetto, sia perché vi sono elementi per ritenere ormai scaduto il termine decadenziale, sia perché una parte delle argomentazioni che verrebbero portate a sostegno dell’ingiustizia della decisione è già stata valutata e in sede di revocazione come non sufficiente a ribaltare la sentenza dell’aprile 2018 (peraltro emessa dallo stesso organo giurisdizionale che verrebbe investito della decisione sull’opposizione).
In breve, anche ammettendo che si riesca a dimostrare che non è ancora scaduto il termine per l’opposizione di terzo, pare estremamente difficile convincere il Consiglio di Stato a ritornare sui propri passi dopo ben due decisioni di segno negativo sulla stessa vicenda.

2. Le richieste risarcitorie nei confronti del Comune e delle precedenti proprietarie dell’immobile.

In merito al presente profilo, si nota, anzitutto, che una richiesta di risarcimento del danno è stata già proposta nei confronti del Comune davanti al Giudice ordinario in sede di opposizione al decreto ingiuntivo con il quale era stato ingiunto il pagamento delle spese processuali addebitate a seguito della soccombenza nel processo davanti al G.A..
Le principali difese dedotte dal Comune riguardo a tale domanda risarcitoria sono essenzialmente due:
a) il difetto di giurisdizione del G.O., in quanto il danno lamentato deriverebbe da un’attività amministrativa illegittima e non da un “comportamento”;
b) il fatto che l’istante al momento dell’acquisto del bene fosse a conoscenza del contenzioso instaurato dal vicino riguardante i titoli edilizi.

Quanto al punto a), si rileva che l’Ente si riporta al tradizionale criterio di distinzione tra le due giurisdizioni, ma dimentica che tali principi si riferiscono alla posizione del soggetto che ha impugnato il provvedimento amministrativo rilevatosi poi illegittimo.
In tal caso, il ricorrente che ritenga di aver subito ulteriori danni non riparati dall’annullamento dell’atto, può nelle forme e nei termini previsti dall’art. [[n30cpa]] c.p.a. agire contro la P.A. innanzi al Giudice amministrativo per ottenere il ristoro di tutti i pregiudizi subiti.

Nel nostro caso, invece, la domanda risarcitoria viene proposta non dall’originario ricorrente avanti al TAR, bensì dal controinteressato che aveva beneficiato di un provvedimento favorevole (i titoli edilizi), annullato poi per iniziativa del vicino confinante.
Qualora ricorra tale situazione, la giurisprudenza dalla Corte di Cassazione -fatta propria anche dalla prevalente giurisprudenza amministrativa- depone nel senso della sussistenza della giurisdizione del G.O., non essendo chiesto in giudizio l'accertamento della illegittimità del provvedimento (che, semmai, la parte aveva interesse a contrastare nel giudizio amministrativo promosso dal controinteressato), ma la colpa consistita nell'averlo indotto a sostenere spese nel ragionevole convincimento della legittimità dell'atto e, dunque, tale giudizio s'incentra sulla violazione del dovere del neminem laedere, che prescinde dalla natura pubblica o privata dell'agente e della sua attività. L'attrazione (ovvero concentrazione) della tutela risarcitoria dinanzi al g.a. può verificarsi soltanto qualora il danno patito dal soggetto sia conseguenza immediata e diretta della dedotta illegittimità del provvedimento che egli ha impugnato, non costituendo il risarcimento del danno ingiusto una materia di giurisdizione esclusiva, ma solo uno strumento di tutela ulteriore e di completamento rispetto a quello demolitorio (Cassazione civile, SS.UU., 04 settembre 2015, n. 17586; Cassazione civile, SS.UU., 23 marzo 2011 n. 6594; T.A.R. Napoli, sez. I, 07 luglio 2016, n.3463; TAR L'Aquila, sez. I, 19 marzo 2015 n.192; TAR Latina, sez. I,. 27 novembre 2015 n. 787).
Sembra, quindi, che nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, sussista la Giurisdizione del G.O., in quanto la domanda svolta nella citazione si riferisce chiaramente alla violazione del legittimo affidamento relativo ai titoli abilitativi rilasciati dall’Ente ed al danno ingiusto costituito dalla perdita degli investimenti effettuati sull’immobile, diventati inutili a seguito dell’annullamento di tali titoli (v., ad esempio, la pagina 5 della citazione, nonché la pag. 10 della comparsa di risposta del Comune, che sembra riconoscere e confermare tale inquadramento della domanda).

Non convince, inoltre, anche il secondo argomento difensivo del Comune, secondo cui la responsabilità dell’Ente andrebbe esclusa in ragione del fatto che la parte acquirente fosse a conoscenza del contenzioso in essere al momento dell’acquisto del bene, in quanto sembra implicare una sorta di presunzione di illegittimità degli atti amministrativi.
Infatti, non si può chiedere al cittadino di dare per scontato che gli atti amministrativi siano automaticamente illegittimi per il solo fatto di essere sotto scrutinio del G.A., soprattutto in un caso come quello di specie nel quale si sono susseguiti vari provvedimenti favorevoli, peraltro supportati da pareri -anch’essi favorevoli- espressi da altri Enti pubblici, quali la Soprintendenza.

Va poi notato che il Comune ha già provveduto a chiedere la citazione in giudizio delle venditrici e della Soprintendenza, chiedendo di essere da questi manlevato in caso di condanna.
Pertanto, il contraddittorio è stato già ampliato nella causa pendente a tutti i soggetti che potenzialmente potrebbero essere ritenuti responsabili nei confronti dell’acquirente per la conclusione negativa della vicenda dell’annullamento dei titoli edilizi.
Allo stato, quindi, non sembra necessario promuovere ulteriori giudizi, posto che il processo già instaurato sembra essere un rimedio sufficiente ad ottenere il risarcimento dei danni da parte del soggetto o dei soggetti che saranno eventualmente ritenuti responsabili a seguito dell’istruttoria.

Quanto, invece, alla questione della servitù accertata con sentenza del gennaio 2015, sembra in astratto sussistere, alla luce di quanto emerge dagli atti in possesso dello scrivente, una responsabilità contrattuale delle venditrici per non averne indicato la sussistenza nell’atto di trasferimento del bene.
Secondo la giurisprudenza, infatti, ai fini della opponibilità di una servitù ai terzi, successivi acquirenti del fondo servente, deve essere considerata soltanto la conoscibilità legale, desumibile dal contenuto della nota di trascrizione del contratto che della servitù integra il titolo, dovendo dalla stessa risultare l'indicazione del fondo dominante e di quello servente, la volontà delle parti di costituire una servitù, nonché l'oggetto e la portata del diritto; né tale conoscibilità può essere sostituita od integrata da una conoscenza effettiva o soggettiva, desumibile aliunde (Cassazione civile, sez. VI, 25 giugno 2019, n.17026; Cassazione civile, sez. II, 22 maggio 2019, n.13817).
Tuttavia, va considerato che sarebbe stato più consono proporre tali argomentazioni in un giudizio d’appello, che ormai non è più praticabile per decorrenza del termine di impugnazione.
Un’eventuale azione, dunque, non avrebbe l’effetto di eliminare la servitù, ormai accertata con sentenza passata in giudicato, bensì solo di chiedere un risarcimento del danno alle venditrici, anche eventualmente sotto forma di riduzione del prezzo di vendita.
Bisogna poi tenere conto del fatto che la sentenza di accertamento della servitù risale a diversi anni fa e non è noto se siano stati inviati alla parte venditrice atti interruttivi della prescrizione o se il “vizio” sia stato ad essa denunciato.
Pertanto, la valutazione dell’opportunità di agire non può essere espressa dallo scrivente, in quanto coinvolge sia aspetti non illustrati nel quesito, sia aspetti attinenti alla convenienza economica di una eventuale causa in rapporto al rischio processuale, rischio che non è mai eliminabile.

Infine, quanto alla condanna alle spese contenuta nella sentenza del Consiglio di Stato, non sembra purtroppo possibile esperire alcun efficace rimedio, posto che si tratta di una decisione di ultima istanza e che è trascorso ormai lungo tempo dalla sua pubblicazione.
In ogni caso, la formulazione di un'ampia domanda riconvenzionale nel giudizio pendente di opposizione a decreto ingiuntivo dovrebbe essere sufficiente a compensare la maggior parte dei pregiudizi economici subiti.

3. La possibilità di chiedere una nuova sanatoria e la procedura di verifica culturale.

Per rispondere all’ultima parte del quesito è opportuno premettere che, nell'ambito della giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, il principio processual-civilistico secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile non è pienamente applicabile, dal momento che nel giudizio di impugnazione il giudicato si forma solo in relazione ai vizi dell'atto di cui è stata accertata la sussistenza sulla base dei motivi di ricorso.
Ne consegue che -in caso di accoglimento del ricorso- l’Amministrazione può esercitare nuovamente il proprio potere, a condizione che non riproduca le illegittimità censurate nella sentenza di annullamento e sia conforme a canoni di legittimità in essa stabiliti (T.A.R. Milano, sez. II, 02 luglio 2018, n.1640; T.A.R. Cagliari, sez. I, 13 febbraio 2017, n.102).

Tanto chiarito, si nota che il Consiglio di Stato ha annullato la concessione edilizia originaria perché rilasciata senza valutare l’inerenza e l’incidenza del vincolo culturale esistente sull’edificio adiacente, nonché per illegittimità nel procedimento relativo al del parere di compatibilità paesaggistica (erano stati resi due pareri negativi e uno positivo, quest’ultimo senza adeguata motivazione e da parte di una commissione il cui mandato era scaduto).
Con l’accoglimento dell’appello, inoltre, sono stati annullati anche tutti i successivi titoli abilitativi relativi all’immobile de quo, che erano stati impugnati con motivi aggiunti.

Alla luce dei principi sopra ricordati, quindi, la decisione del Consiglio di Stato lascia spazio al Comune di riesaminare l’istanza di condono del 1986, che a seguito dell’annullamento del provvedimento finale (la concessione del 2006) è rimasta senza alcuna risposta.
Ovviamente, la nuova valutazione dovrà avvenire nel rispetto dei limiti imposti dal giudicato, cioè dovrà tenere conto -fornendo idonea motivazione- dell’impatto dei lavori sul vincolo culturale, la cui presenza è stata accertata dal Consiglio di Stato.
Peraltro, questa sembra proprio la strada che il Comune intende perseguire, come specificato nella lettera del settembre 2019 inviata dall'Ente alla Soprintendenza.
Pertanto, ad oggi non sembra necessario chiedere una nuova sanatoria, ma è sufficiente attendere che venga emesso un nuovo provvedimento finale, che non è escluso possa essere di segno positivo.
In caso di diniego, invece, gli interventi edilizi sarebbero da qualificarsi come abusivi, in quanto privi di titolo, con la conseguenza che l’immobile dovrebbe essere riportato nello stato in cui si trovava prima della realizzazione delle opere oggetto della domanda di condono del 1986.
In ogni caso, un eventuale rigetto sarebbe impugnabile dinnanzi al competente TAR nell’ordinario termine decadenziale di sessanta giorni.

Infine, quanto agli effetti della procedura di verifica culturale anche sui titoli edilizi ottenuti dal vicino confinante, pare ipotizzabile –una volta ottenuta un’indicazione chiara sulla natura e sulle caratteristiche del vincolo- presentare al Comune un’istanza di autotutela relativa a tutte le autorizzazioni da questi ottenute eventualmente contrastanti con tale vincolo.
Allo stato, tuttavia, è prematuro svolgere ulteriori valutazioni in merito a tale profilo, che potranno essere approfondite una volta che si saranno conclusi il procedimento avviato dal Comune e la stessa verifica culturale.

Angela D. chiede
mercoledì 14/11/2018 - Puglia
“Fatto: il caso si riferisce ad un giudizio introdotto davanti al Tar nel lontano 2001 da un privato (A) ricorrente avverso l'adozione del PRG di un Comune (B) di 20.000 abitanti, per vari motivi fra cui anche quello della incompatibilità di alcuni amministratori che non si sono astenuti dal partecipare e dal votare i provvedimenti dell'iter di adozione e di approvazione definitiva del PRG (medio tempore intervenuta nel 2011 da parte della Giunta Regionale). Il Tar con sentenza del 2011 respinte tutte le domande di impugnazione, ha invece accertato la posizione incompatibile di un amministratore (circostanza peraltro ammessa ufficialmente dallo stesso Comune) ed ha annullato lo strumento urbanistico generale con tutti gli atti annessi e connessi. Il Comune appellante (B) nel 2012 ha appellato la sentenza di 1° grado davanti al C. di Stato avverso l'appellato (A) ed in questo grado di giudizio sono arrivati un interveniente (C) ad adiuvadum (con intervento di mera forma e nessuna attività processuale) e due intervenienti (D-E) ad opponendum (che hanno prodotto invece copiosa documentazione e memorie). Il C. di Stato con pronuncia del 2018 ha riformato la sentenza di 1° grado, annullando in toto la sentenza del Tar e quindi riportando in vita il Prg, che ora appare valido ed efficace, con spese a carico del solo appellato (A).
2 Domande:
1) oltre all'appellato (A), possono entrambi o anche uno solo degli interventori ad opponendum (D-E) proporre il giudizio per revocazione ?
2) può un soggetto terzo (F) che non ha preso parte al giudizio, ma che solo ora ha conosciuto le sentenze del Tar e del CdS, proporre una opposizione di terzo se si sente leso dagli esiti del giudizio del C. di Stato del 2018 ? e in questo caso deve notificare il ricorso di opposizione a tutti coloro che hanno preso parte al giudizio oppure ai loro legali costituiti?
p.s. Fatemi sapere se possono essere utili le due sentenze : del Tar e del CdS. Grazie
Saluti

Consulenza legale i 21/11/2018
La revocazione rappresenta un'impugnativa a critica limitata proposta avanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza che si intende rimuovere. Essa è finalizzata all'eliminazione della sentenza (profilo rescindente); la cognizione della controversia, per contro, può avvenire solo in seguito al riscontro della fondatezza dei motivi dedotti (profilo rescissorio).

I casi per i quali si può proporre revocazione solo elencati nell'art. 395 c.p.c. (grazie al richiamo espresso di cui all'art. 106 c.p.a.) e sono tutti caratterizzati dalla successiva scoperta, da parte degli interessati, di sopravvenienze fondamentali per l'esito del precedente giudizio o dalla scoperta di condotte collusive o di errori.

Anche nel diritto amministrativo è presente la distinzione tra revocazione ordinaria (ammessa nei confronti delle decisioni non ancora passate in giudicato e per le ipotesi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c.) e revocazione straordinaria (ammessa invece nei avverso le sentenze già passate in giudicato e per le ipotesi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 del medesimo articolo).

L'elusione dell'efficacia del giudicato, essendo un fatto eccezionale, è appunto ammessa solamente in casi molto gravi (ad es. dolo del giudice), ed il termine decorre dal momento in cui si viene a conoscenza del fatto che potrebbe legittimare la revocazione.

Fatte le dovute premesse, è pacifico che legittimate a proporre revocazione sono solamente le parti necessarie nel giudizio da cui è scaturita la sentenza revocanda, con esclusione dei terzi processuali.

Tra le parti necessarie non figurano gli interventori, né ad adiuvandum ad opponendum, i quali sono semplicemente dei soggetti portatori di un interesse indiretto alla definizione della lite, e non di un interesse legittimo utile ai fini dell'impugnazione in via principale del provvedimento considerato illegittimo. Quanto detto è frutto del principio secondo cui il petitum determinato dal ricorrente in sede di domanda giudiziale non è suscettibile di ampliamento ad opera di terzi e questo perchè, a differenza del giudizio civile, l'intervento non può mai essere litisconsortile o principale.

La peculiarità della posizione di tali soggetti risiede nel fatto che essi non subiscono effetti, né diretti né riflessi, dalla sentenza pronunciata, ma hanno interesse a partecipare al giudizio poiché si prospettano che l'azione amministrativa successiva al giudizio svoltosi tra le altre parti, possa incidere in maniera diretta nella propria sfera giuridica.

Tali soggetti non sono però legittimati a proporre appello, ex art. 102, comma 2, c.p.a., , né tantomeno revocazione ex art. 106 c.p.a., in quanto tale legittimazione spetta ai soli interventori che siano titolari di una posizione giuridica autonoma, cioè controinteressati e cointeressati in senso tecnico.

È dunque pacificamente inammissibile per difetto di legittimazione la revocazione proposta dal soggetto che, nel giudizio precedente, assumeva le vesti di mero interventore ad opponendum, salvo che vanti l'esistenza di una posizione giuridica autonoma che gli consenta di esseri qualificato alla stregua di soggetto cointeressato o controinteressato. Il medesimo discorso vale chiaramente per gli interventori ad adiuvandum.

Entrando nel merito della sentenza di primo grado appellata, va preliminarmente precisato che, qualora gli interventori possano vantare una posizione giuridica autonoma (nei termini su specificati), essi hanno l'onere di proporre appello nei consueti termini di decadenza e con gli oneri accessori previsti dalla legge (vale a dire le notificazioni alle parti del giudizio principale).

La stessa sentenza del Consiglio di Stato oggetto di esame evidenzia tale elemento (pag. 9), precisando che i due interventori ad opponendum, data la natura di cointeressati all'annullamento del P.R.G., avrebbero dovuto agire in giudizio nel prescritto termine decadenziale.

In conformità a quanto prima scritto, tali soggetti potrebbero dunque proporre revocazione, ma solo straordinaria, nei limitati casi di cui ai numeri 1, 2, 3, 6 dell'art. 395c.p.c., ovvero dimostrando il dolo di una delle parti, la falsità di prove utilizzate, il sopravvenire di documenti decisivi o il dolo del giudice. Tali motivi devono inoltre essere collegati all'interesse dedotto dall'interventore. A quanto si legge, un interesse di tal tipo non pare sussistere nel caso concreto.

Venendo ora al secondo quesito posto, va preliminarmente precisato che l'opposizione di terzo si divide in opposizione semplice ed opposizione revocatoria (v. art. 108 c.p.a.).

La prima è esperibile da un terzo nei confronti di una sentenza pronunciata fra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi, e non è soggetta a termini decadenziali.

L'opposizione revocatoria è invece proponibile dai terzi aventi causa e/o creditori di una delle parti, ma solo se la sentenza sia effetto di dolo o collusione tra le parti (proprio al fine di ledere gli interessi del creditore/avente causa, impedendogli ad esempio di procedere all'esecuzione forzata nei confronti del debitore).

Comuni ad entrambe le figure di opposizione sono:

  • la mancata partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza opposta;
  • il pregiudizio arrecato dalla sentenza ad una posizione giuridica di diritto soggettivo.

Detto questo, così come prospettato nel quesito, il terzo che non abbia partecipato al giudizio (a maggior ragione se non informato tramite regolare notifica) può proporre opposizione di terzo senza alcun termine di decadenza, purché la sentenza leda un suo diritto o un suo interesse legittimo.

Tuttavia, è bene precisare come la giurisprudenza sia oramai granitica nell'affermare che il giudice, in ogni caso, non è obbligato ad annullare con effetti ex tunc il provvedimento, potendo egli invece graduarlo al fine di meglio tutelare l'interesse pubblico.

Appare dunque chiaro che, più passa il tempo, più il giudice (nonostante l'accoglimento dei profili di doglianza dell'opponente) potrebbe essere indotto a limitare gli effetti dell'annullamento, sacrificando in tutto o in parte l'interesse dell'opponente.

Per quanto riguarda la notificazione dell'atto di opposizione di terzo, essa segue il regime ordinario per le impugnazioni, tratteggiato dall'art. 93, cui si rimanda.