Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 5451 del 18 novembre 2013

(4 massime)

(massima n. 1)

In tema di legittimazione ad agire, se per interesse collettivo si intende l'interesse diffuso comune a tutti i soggetti facenti parte della collettività (e dall'Ente rappresentati), ne consegue che: a) tale interesse non costituisce posizione soggettiva dei singoli, ma sorge quale posizione sostanziale direttamente e solo in capo all'Ente esponenziale; b) esso, soggettivizzandosi in capo all'Ente in parola, costituisce posizione propria (e solo) di questo, con la precisazione che l'interesse collettivo è una "derivazione" dell'interesse diffuso per sua natura adespota, non già una "superfetazione" o una "posizione parallela" di un interesse legittimo comunque ascrivibile anche in capo ai singoli componenti della collettività; pertanto, in questo contesto, sul piano della tutela giurisdizionale, l'Ente collettivo può agire a tutela degli interessi di alcuni appartenenti al gruppo contro gli altri.

(massima n. 2)

In tema di legittimazione ad agire l'Ente esponenziale, oltre ad essere titolare di posizioni giuridiche proprie quale persona giuridica, non diversamente dai singoli soggetti dell'ordinamento, persone fisiche e giuridiche, è titolare: a) sia di posizioni giuridiche che appartengono anche a ciascun componente della collettività da esso rappresentata, tutelabili dunque sia dall'ente sia da ciascun singolo componente (ed in questo senso l'interesse collettivo assume connotazioni proprie di interesse «superindividuale»); b) sia posizioni giuridiche di cui è titolare in via esclusiva, cioè interessi collettivi propriamente detti, la cui titolarità è solo dell'Ente, proprio perché risultanti da un processo di soggettivizzazione dell'interesse altrimenti diffuso ed adespota; pertanto, mentre nel primo caso, la tutela giurisdizionale può essere attivata sia dall'Ente esponenziale, sia dal singolo componente della categoria, nel secondo caso la tutela giurisdizionale è azionabile solo dall'Ente esponenziale, quale unico titolare della posizione giuridica lesa.

(massima n. 3)

La legittimazione a proporre opposizione di terzo nei confronti della decisione del giudice amministrativo resa tra altri soggetti va riconosciuta: a) ai controinteressati pretermessi; b) ai controinteressati sopravvenuti; c) ai controinteressati non facilmente identificabili; d) in generale, ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma e incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione, con esclusione, di conseguenza, dei titolari di un diritto dipendente, ovvero di soggetti interessati di riflesso, non sussistendo per questi, per definizione, il requisito dell'autonomia delia loro posizione soggettiva.

(massima n. 4)

Nel giudizio amministrativo (artt. 108, 109 D.Lgs. 104/2010 - CPA) la legittimazione a proporre la opposizione di terzo, nei confronti della decisione amministrativa resa tra altri soggetti, va riconosciuta: a) ai controinteressati pretermessi; b) ai controinteressati sopravvenuti (beneficiari di un atto consequenziale, quando una sentenza abbia annullato un provvedimento presupposto all'esito di un giudizio cui siano rimasti estranei); c) ai controinteressati non facilmente identificabili; d) in generale ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma ed incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione.

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