Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 4991 del 2 novembre 2015

(3 massime)

(massima n. 1)

Nel giudizio amministrativo, la legittimazione a proporre opposizione di terzo nei confronti della decisione del giudice resa tra altri soggetti va riconosciuta: a) ai controinteressati pretermessi; b) ai controinteressati sopravvenuti; c) ai controinteressati non facilmente identificabili; d) in generale, ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma e incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione, con esclusione, di conseguenza, dei titolari di un diritto dipendente, ovvero di soggetti interessati di riflesso, non sussistendo per questi, per definizione, il requisito dell'autonomia della loro posizione soggettiva.

(massima n. 2)

L'attuale formulazione dell'art. 108, comma 1, c.p.a., dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 195/2011, incentra la legittimazione a proporre opposizione su due elementi essenziali: la mancata partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza opposta ed il pregiudizio che reca la sentenza ad una posizione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo di cui l'opponente risulti titolare. Pertanto sussiste la legittimazione all'impugnativa solo in presenza di detti presupposti.

(massima n. 3)

Non è legittimata alla proposizione di una opposizione di terzo una Regione che fonda la propria legittimazione all'impugnativa di una sentenza in materia di affidamento in house di un servizio pubblico dalla sua posizione di litisconsorte necessario pretermesso che deriverebbe dalla competenza legislativa esclusiva riconosciuta alle regioni ordinarie in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione regionale e degli enti pubblici regionali (cfr. Corte Cost. n. 229/2013), nonché dalla potestà regolamentare e dalle funzioni amministrative ad essa spettanti in detta materia; ma tale legittimazione può derivare dal fatto che nella controversia sia stato posto in discussione un atto generale che ha disciplinato la materia dell'autoproduzione dei servizi strumentali per gli enti sanitari.

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