Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 861 del 4 febbraio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

La legittimazione a proporre opposizione di terzo nei confronti della decisione del giudice amministrativo resa tra altri soggetti va, dunque, riconosciuta: a) ai controinteressati pretermessi; b) ai controinteressati sopravvenuti; c) ai controinteressati non facilmente identificabili; d) in generale, ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma e incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione, con esclusione, di conseguenza, dei titolari di un diritto dipendente, ovvero di soggetti interessati di riflesso. (Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e respinge le opposizioni di terzo avverso Consiglio di Stato, sez. III, n. 05224/2017). Il rimedio dell'opposizione di terzo ordinaria, ex art. 108 c.p.a., è subordinato alla sussistenza di due presupposti legittimanti: la mancata conoscenza e partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza opposta ed il pregiudizio che reca la sentenza ad una posizione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo di cui l'opponente risulti titolare. (Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e respinge le opposizioni di terzo avverso Consiglio di Stato, sez. III, n. 05224/2017). Nel processo amministrativo, pur nel vigente assetto regolatorio quale desumibile dall'attuale versione dell'articolo 108 del c.p.a., occorre differenziare la posizione del litisconsorzio necessario pretermesso da quella degli altri terzi legittimati a proporre opposizione di terzo ai sensi dell'art. 108 c.p.a.: mentre il litisconsorte pretermesso tout court può limitarsi ad allegare la violazione del proprio diritto processuale presidiato dal codice di rito, il terzo, il quale faccia valere un diritto sostanziale incompatibile con l'assetto di interessi confluito nella sentenza passata in giudicato, non può limitarsi ad invocare la rescissione della pronuncia lesiva ma deve, altresì, qualificare il proprio interesse ad impugnare mediante l'allegazione di motivi di merito da cui dovrebbe evincersi la prevalenza della propria posizione rispetto a quella già regolata in sentenza a favore dell'originario ricorrente. (Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e respinge le opposizioni di terzo avverso Consiglio di Stato, sez. III, n. 05224/2017).

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