Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 2636 del 3 maggio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

La legittimazione al rimedio dell'opposizione di terzo nel processo amministrativo, va riconosciuta non a qualunque soggetto pregiudicato dalla sentenza resa inter alios, ma ai controinteressati - pretermessi, non facilmente individuabili o sopravvenuti che siano - e, più in generale, ai soggetti che siano titolari di una posizione autonoma rispetto a quella azionata nel giudizio ed incompatibile con l'assetto definito con la sentenza opposta, fermo restando che l'opposizione di terzo non può valere a rimettere in termini il soggetto che è decaduto dall'azione giurisdizionale amministrativa di annullamento. È da escludersi la legittimazione al rimedio dell'opposizione di terzo per i titolari di rapporti dipendenti ovvero interessati di riflesso.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.