Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 140 octies Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Provvedimenti inibitori

Dispositivo dell'art. 140 octies Codice del consumo

1. (1)Gli enti legittimati possono proporre azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori per ottenere l'adozione di provvedimenti inibitori.

2. Il ricorso è notificato al pubblico ministero.

3. Si applicano i commi dal quarto al quattordicesimo dell'articolo 840 quinquies del codice di procedura civile.

4. L'ente legittimato non è onerato di provare la colpa o il dolo del professionista, né le perdite o i danni effettivi subiti dai singoli consumatori interessati.

5. Quando ricorrono giusti motivi di urgenza, gli enti legittimati di cui al comma 1 possono chiedere in corso di causa un provvedimento provvisorio teso a far cessare una condotta omissiva o commissiva o a inibire la reiterazione di una condotta che appaia costituire una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 140 ter, comma 2. Si applicano gli articoli 669 quater, primo, secondo e quarto comma, 669 sexies, 669 octies, ottavo e nono comma, 669 decies, primo comma, 669 duodecies e 669 terdecies del codice di procedura civile.

6. Il provvedimento provvisorio perde efficacia se la domanda di provvedimento inibitorio è dichiarata inammissibile, anche se avverso l'ordinanza è stato proposto reclamo, ovvero rigettata nel merito con sentenza anche non passata in giudicato.

7. Si applicano il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 840 sexiesdecies del codice di procedura civile.

8. In ogni caso l'azione di cui al presente articolo può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui gli enti legittimati abbiano richiesto al professionista, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.

Note

(1) Articolo introdotto, così come l'intero Titolo II.1 della Parte V, dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 28.
Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023".

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!