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Articolo 669 sexies Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Procedimento

Dispositivo dell'art. 669 sexies Codice di procedura civile

Il giudice, sentite le parti (1), omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili (2) (3) in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda.

Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato (4)assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza (5), conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati.

Note

(1) Il procedimento cautelare deve svolgersi con il contraddittorio tra le parti. Infatti, il giudice fissa con decreto in calce al ricorso la data dell'udienza in cui le parti devono comparire, ordinando al ricorrente di notificare il ricorso e il pedissequo decreto alla controparte, di modo che questa possa costituirsi nel procedimento con la propria memoria difensiva.
(2) L'emanazione del provvedimento cautelare viene preceduta da una fase istruttoria, in cui comunque vengono compiuti solo gli atti istruttori indispensabili richiesti dalle parti o introdotti d'ufficio dal giudice, purché non siano vietati dalla legge.
(3) In tema di poteri istruttori che il giudice può esercitare si precisa che è necessario il rispetto del principio del contraddittorio. L'osservanza di tale regola fondamentale comporta l'adozione di determinati accorgimenti e formalità nell'ottica delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento de quo. Il giudice, infatti, può assumere prove testimoniali anche se non sono formulate con capitoli di prova, può assumere la testimonianza di un terzo ed infine può e deve chiedere chiarimenti alle parti.
(4) In deroga al principio del contraddittorio, il giudice può adottare la misura cautelare con decreto emesso inaudita altera parte e motivato, quando ritiene che la convocazione della controparte possa pregiudicare l'attuazione del provvedimento cautelare. Il contraddittorio viene ad ogni modo rispettato nell'udienza fissata dal giudice entro quindici giorni dall'emissione del decreto stesso. La data di tale udienza viene sancita nel decreto di cui sopra che deve essere notificato unitamente al ricorso a cura del ricorrente entro il termine perentorio di otto giorni, a pena di inefficacia.
(5) Il provvedimento cautelare viene emesso dal giudice dopo aver ascoltato le parti e assume la forma dell'ordinanza con cui il giudice modifica, revoca o conferma il contenuto del decreto. Trattandosi di un'ordinanza, si deve comunque ritenere applicabile l'art. 134, che al comma I prevede tra i requisiti necessari dell'ordinanza la motivazione.

Spiegazione dell'art. 669 sexies Codice di procedura civile

Nel rispetto del principio processuale del contraddittorio, il giudice ha in linea generale l'obbligo di sentire le parti, anche se, in considerazione del carattere sommario del procedimento cautelare, potrebbe comunque eludere ogni formalità non essenziale al contraddittorio e procedere soltanto agli atti d'istruttoria indispensabili in relazione ai presupposti ed ai fini del provvedimento richiesto.

Nella fase provvisoria, volta alla pronunzia sulla richiesta di un intervento cautelare, l'attività istruttoria può avere ad oggetto soltanto la verifica della ricorrenza dei presupposti per la cautela e la rispondenza del provvedimento richiesto rispetto allo scopo di tutela della futura pronuncia di merito.

Una volta espletata l’istruttoria, il giudice decide se accogliere o rigettare la domanda con ordinanza motivata, la quale viene pronunciata in udienza o comunicata alle parti, dopo avere sciolto la riserva.

In dottrina non vi è accordo in ordine alle concrete modalità che il giudice è tenuto ad adottare per sentire le parti.
Secondo una tesi il giudice, ricevuto il ricorso, deve fissare un’udienza con decreto, il quale dovrà essere notificato all’interessato a cura del ricorrente.

Secondo altra tesi, sebbene la notifica debba essere riconosciuta come lo strumento più idoneo per l’instaurazione del contraddittorio, nel silenzio della norma ed in considerazione del principio della libertà delle forme, il giudice potrebbe ricorrere ad altri mezzi di convocazione della controparte, quali, a titolo esemplificativo, il telefono, telefax, telegramma, biglietto di cancelleria, ecc., fatta comunque salva la necessità di disporre la formale notificazione del decreto allorchè la controparte non compaia in udienza e si accerti che ciò sia imputabile al difettoso funzionamento di taluno degli strumenti suddetti.

Determinano, comunque, un vizio in rito l’omissione delle seguenti formalità, ritenute indispensabili:
a) la convocazione dei soggetti interessati, intendendosi come tali i destinatari passivi della misura cautelare e le parti che dovranno essere soggetti processuali della causa di merito, secondo il contenuto del ricorso;
b) lo scambio delle richieste, delle allegazioni, delle deduzioni, se le parti si contrappongono costituendosi in causa; sede naturale per lo svolgimento di tale attività sarà l'udienza fissata per la comparizione, sebbene nulla osta a che il contraddittorio possa aversi in sede di accesso sul luogo, contestualmente all'ispezione della località e all'assunzione dei testimoni;
c) la regolare costituzione delle parti.
d) la verbalizzazione delle operazioni: occorre che dell'attività dell'ufficio esista una registrazione ovvero che delle istanze sulle quali si chiede la pronuncia debba potersi conoscere il contenuto.

La norma dispone, tuttavia, che qualora la convocazione della controparte rischia di pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il giudice può disporre anche con decreto motivato, inaudita altera parte; in questo caso deve comunque svolgere un accertamento preventivo al provvedimento e fissare un'udienza di comparizione per le parti entro un termine non superiore ai quindici giorni.
A seguito di ciò, l'istante deve notificare alla controparte il ricorso ed il decreto nel termine di otto giorni.

All'udienza di comparizione delle parti, il giudice può decidere, con ordinanza, se confermare, modificare o revocare i provvedimenti emanati con decreto.

Se la notificazione deve essere eseguita all'estero, i termini concessi all'istante sono pari a ventiquattro giorni.

Massime relative all'art. 669 sexies Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 23674/2013

La conferma, ex art. 669 sexies, secondo comma, c.p.c., di un decreto cautelare reso in corso di causa "inaudita altera parte", e notificato al destinatario nel successivo termine perentorio di otto giorni dalla sua adozione, non richiede, una volta fissata la corrispondente udienza di comparizione delle parti entro quindici giorni, una forma vincolata, ben potendo esaurirsi tale udienza con un provvedimento di prosecuzione delle attività proprie del giudizio a cognizione piena che si aggiunga a quello di conferma del predetto decreto o che, univocamente ed implicitamente, lo contenga. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in un giudizio di accertamento giudiziale di paternità aveva ritenuto confermato dall'ordinanza che disponeva la c.t.u. un decreto cautelare ex art. 669 quater c.p.c., reso "inaudita altera parte".

Onde evitare che un decreto cautelare reso, in corso di causa, "inaudita altera parte" divenga inefficace, è sufficiente che lo stesso venga notificato al destinatario entro otto giorni dalla sua adozione e che sia fissata, nei quindici giorni dalla medesima data, l'udienza che ripristini il contraddittorio mancato nella precedente fase.

Cass. civ. n. 7429/2012

Gli artt. 669 bis e seguenti c.p.c., introdotti dall'art. 74 della legge 26 novembre 1990, n. 353, nel ridisegnare il procedimento diretto all'adozione delle misure cautelari, hanno mantenuto il carattere provvisorio del provvedimento che lo autorizza, in quanto munito di efficacia temporanea, condizionato all'instaurazione di detta causa e poi superato dalla relativa decisione, nonché modificabile o revocabile anche nel corso del giudizio. Tale carattere è proprio anche dell'ordinanza con cui venga disposta la revoca o la modifica del decreto concesso "inaudita altra parte" (nella specie, sequestro conservativo) o della precedente ordinanza, nonché di quella che disponga, a sua volta, la revoca della modifica, ed, infine dell'ordinanza che pronunci sul reclamo dell'interessato.

Cass. civ. n. 3436/2011

Il provvedimento cautelare (nella specie, denuncia di nuova opera) chiesto in corso di causa dà vita ad un subprocedimento incidentale, come tale privo di autonomia rispetto alla causa di merito. Ne consegue che la regolamentazione delle spese processuali di detto subprocedimento non può che essere disposta, al pari di quella relativa alle spese che si sostengono nel procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest'ultimo.

Cass. civ. n. 24705/2006

Nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da considerare come provenienti da veri e propri testimoni, mentre devono essere qualificati come informatori — le cui dichiarazioni sono comunque utilizzabili ai fini della decisione anche quali indizi liberamente valutabili — coloro che abbiano reso «sommarie informazioni» ai sensi dell'art. 669 sexies comma secondo c.p.c., ai fini dell'eventuale adozione del decreto inaudita altera parte.

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Consulenze legali
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Anonimo chiede
mercoledì 16/08/2017 - Emilia-Romagna
“Ho inviato alla Vostra mail indicata in calce a questo format il quesito che contiene un allegato.
Vi prego, ove vogliate pubblicare il quesito con la risposta di omettere il mio cognome e blankare eventualmente il riferimento al comune di (omissis) o altro a me riconducibile per ragioni di privacy.
Attendo cortese riscontro con la risposta al quesito.
Grazie.”
Consulenza legale i 19/08/2017
In primo luogo bisogna rilevare che dall'analisi del provvedimento inviato in allegato risulta che il giudice ha emesso decreto contenente l'ordine di reintegrazione nel possesso del cliente, attore del giudizio; tale decreto è stato emesso ai sensi degli articoli 1168 del Codice Civile e 669 sexies del Codice di Procedura Civile: il primo articolo è rubricato Azione di reintegrazione e dispone che chi è stato spogliato del possesso può entro l'anno dal sofferto spoglio chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione nel possesso medesimo. L'art. 669 sexies c.p.c., invece, concerne le modalità di sviluppo dei procedimenti cautelari, che sono quei procedimenti volti all'emissione di un provvedimento destinato ad assicurare il risultato dei procedimenti di cognizione o di esecuzione, svolgendo, pertanto, una funzione strumentale.

La tutela cautelare consiste nel conferire alla parte il potere di chiedere al giudice l’emanazione di un provvedimento al termine di una valutazione sommaria, quando ricorrono due presupposti:
  • il fumus boni iuris, cioè la probabile esistenza del diritto che costituirà oggetto del processo a cognizione piena;
  • il periculum in mora, cioè il probabile verificarsi di un danno che può derivare all’attore a causa della durata del processo a cognizione piena.
Dalla disciplina oggi contenuta in via generale negli artt. 669 bis a 669 quaterdecies c.p.c. è possibile individuare nel procedimento cautelare tre distinte fasi: la fase di autorizzazione del provvedimento cautelare, nella quale il giudice, previo riscontro dell’esistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell’azione cautelare, autorizza o nega tale misura; la fase di attuazione o di esecuzione del provvedimento cautelare, che si svolge dinanzi allo stesso giudice che ha emanato l’atto, oppure dinanzi al giudice dell’esecuzione; la fase di impugnazione del provvedimento cautelare, che costituisce la novità più importante della nuova disciplina e che si svolge davanti ad un giudice diverso da colui che ha emesso il provvedimento.

Nel caso in esame è stato già emesso ordine di reintegrazione nel possesso con decreto inaudita altera parte, che è una ipotesi considerata eccezionale e si adotta solo quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento cautelare; il giudice emette, dunque, un decreto motivato, senza la realizzazione del contraddittorio, ma, comunque, previa assunzione di sommarie informazioni. Nello stesso decreto, il giudice fissa l’udienza di comparizione personale delle parti e il termine perentorio non superiore a 8 giorni in cui esso deve essere notificato, a cura del ricorrente, all’altra parte, ed il procedimento si conclude comunque con l’emissione da parte del giudice di un’ordinanza di accoglimento o di rigetto della domanda.

Qualora la domanda sia accolta, l’ordinanza del giudice, se la domanda sia stata proposta ante causam, e si tratta di provvedimenti conservativi deve fissare un termine perentorio non superiore a 60 giorni per l’inizio del giudizio di merito ex art. 669 octies c.p.c.; in mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla pronunzia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.

Per quanto riguarda, infine, la fase di esecuzione dei provvedimenti cautelari, ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c. i provvedimenti aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare, si attuano sotto il controllo del giudice che li ha emanati, e che ne determina anche le modalità di attuazione.

Alla luce di quanto esposto, dunque, si rileva che la notifica del provvedimento emesso dal giudice alla controparte è necessaria ed obbligatoria ai sensi della legge, e che le modalità concrete di attuazione, cioè del rilascio dell'immobile, saranno decise dal medesimo giudice che ha emanato il provvedimento.

Sarà purtroppo necessario, quindi, attendere i tempi previsti dalla legge, al superiore fine del contraddittorio tra le parti in giudizio, ma si può sottolineare che una volta ottenuto tale decreto il rilascio dell'immobile avverrà di sicuro, sebbene nei lunghi tempi di giustizia.

Per quanto riguarda le modalità del rilascio e della riconsegna dell'immobile, queste saranno determinate dal giudice, ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., ma può tuttavia prevedersi un'applicazione analoga a quella che si segue nel procedimento di esecuzione per consegna o rilascio di cui agli artt. 605 - 611 c.p.c., per mezzo del quale il potere di fatto sul bene oggetto di esecuzione viene trasferito da chi lo esercita a chi ha il diritto di esercitarlo, e che si attua con l'intervento dell'ufficiale giudiziario, preceduto dalla notifica di un avviso alla parte che deve rilasciare l'immobile. Con esso, più precisamente, si comunica a tale soggetto, con un preavviso di almeno dieci giorni, la data e l'ora in cui l'ufficiale giudiziario procederà all'attuazione attraverso le operazioni previste.

Nel giorno e all'ora prefissati, quindi, l'ufficiale giudiziario, munito dei titoli previsti, si reca sul luogo dell'esecuzione e immette l'attore procedente o una persona da questi designata nel possesso dell'immobile, consegnando anche le chiavi. Egli, inoltre, ingiunge agli eventuali detentori del bene di riconoscere nel predetto soggetto il nuovo possessore. Nello svolgimento di tali operazioni l'ufficiale giudiziario, se occorre, può anche servirsi dell'intervento della forza pubblica se autorizzato dell'autorità giudiziaria.