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Articolo 135 sexiesdecies Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Onere della prova

Dispositivo dell'art. 135 sexiesdecies Codice del consumo

1. (1)L'onere della prova riguardo al fatto se il contenuto digitale o il servizio digitale sia stato fornito in conformità dell'articolo 135 decies, commi 1 e 2, è a carico del professionista.

2. Nei casi di cui all'articolo 135 quaterdecies, comma 2, l'onere della prova della conformità al contratto del contenuto digitale o del servizio digitale al momento della fornitura è a carico del professionista per un difetto di conformità che risulti evidente entro il termine di un anno dal momento in cui il contenuto digitale o il servizio digitale è stato fornito.

3. Nei casi di cui all'articolo 135 quaterdecies, comma 5, l'onere della prova della conformità al contratto del contenuto digitale o il servizio digitale durante il periodo di tempo in cui avviene la fornitura è a carico del professionista per un difetto di conformità che si manifesta entro tale periodo.

4. I commi 2 e 3 non si applicano se il professionista dimostra che l'ambiente digitale del consumatore non è compatibile con i requisiti tecnici del contenuto digitale o del servizio digitale e se ha informato il consumatore di tali requisiti in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto.

5. Il consumatore collabora con il professionista per quanto ragionevolmente possibile e necessario al fine di accertare se la causa del difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al momento specificato dall'articolo 135 quaterdecies, commi 2 o 5, a seconda dei casi, risieda nell'ambiente digitale del consumatore. L'obbligo di collaborazione è limitato ai mezzi tecnicamente disponibili che siano meno intrusivi per il consumatore. Se il consumatore non collabora e se il professionista ha informato il consumatore dei requisiti inerenti il necessario ambiente digitale in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto, l'onere della prova riguardo all'esistenza del difetto di conformità al momento di cui all'articolo 135 quaterdecies, commi 2 e 5 è a carico del consumatore(2).

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. art. 1, comma 1, del D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173.
(2) Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche apportate al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1, comma 1 del presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applicano alle forniture di contenuto digitale o di servizi digitali che avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli articoli 135-quindecies e 135-vicies semel che si applicano ai contratti conclusi a decorrere da tale data".

Spiegazione dell'art. 135 sexiesdecies Codice del consumo

La ratio delle modalità di ripartizione dell’onere della prova fissate dalla norma in esame sta nel fatto che l’elevato grado di complessità dei contenuti e dei servizi digitali rendono il professionista parte più forte rispetto al consumatore nel rapporto contrattuale.
Il professionista è, indubbiamente, colui che ha migliore conoscenza e accesso alle informazioni tecniche e all’assistenza tecnica di alto livello.
Per tale ragione si richiede che in caso di controversia, pur spettando al consumatore l’onere di fornire prove della non conformità del contenuto digitale o del servizio digitale, debba farsi ricadere a sua volta sul professionista l’onere di dimostrare che il contenuto ed il servizio digitale era conforme al momento della fornitura o nel corso della fornitura.

Pertanto, la norma in esame prevede che l’onere della prova riguardo al fatto se il contenuto o il servizio digitale sia stato fornito in conformità dell’art. 135 decies del codice consumo è a carico del professionista, e ciò vale sia nei casi di fornitura singola che nei casi di una serie di singole forniture ovvero di fornitura continuativa.

Al professionista, tuttavia, viene concessa la possibilità di dimostrare che l’ambiente digitale del consumatore non è compatibile con i requisiti tecnici del contenuto o del servizio digitale e che di ciò lo stesso consumatore sia stata informato.
Anche sul consumatore viene previsto un particolare onere, consistente nel dovere di collaborazione con il professionista per quanto ragionevolmente possibile e necessario al fine di accertare se la causa del difetto di conformità del contenuto o del servizio digitale risieda o meno nell’ambiente digitale del consumatore.
L’obbligo di collaborazione è limitato ai mezzi tecnicamente disponibili che risultino meno intrusivi per il consumatore.
La mancata collaborazione del consumatore avrà come conseguenza di tornare a far ricadere su di lui l’onere della prova riguardo all’esistenza del difetto di conformità.

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