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Articolo 135 decies Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Fornitura di contenuto digitale o servizio digitale e conformitą al contratto

Dispositivo dell'art. 135 decies Codice del consumo

1. (1)Il professionista fornisce il contenuto digitale o il servizio digitale al consumatore. Salvo diverso accordo tra le parti, il professionista fornisce il contenuto digitale o il servizio digitale al consumatore senza ritardo ingiustificato dopo la conclusione del contratto.

2. Il professionista ha adempiuto l'obbligo di fornitura quando:

  1. a) il contenuto digitale o qualunque mezzo idoneo per accedere al contenuto digitale o per scaricarlo è reso disponibile o accessibile al consumatore, o all'impianto fisico o virtuale scelto a tal fine dal consumatore;
  2. b) il servizio digitale è reso accessibile al consumatore o a un impianto fisico o virtuale scelto all'uopo dal consumatore.

3. Il professionista fornisce al consumatore beni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 4 e 5, nonché quelli di cui agli articoli 135 undecies e 135 duodecies in quanto compatibili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 135 terdecies.

4. Per essere conforme al contratto il contenuto digitale o il servizio digitale deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti:

  1. a) corrispondere alla descrizione, alla quantità e alla qualità previste dal contratto e presentare funzionalità, compatibilità, interoperabilità e le altre caratteristiche previste dal contratto;
  2. b) essere idoneo ad ogni uso particolare voluto dal consumatore e che è stato da questi portato a conoscenza del professionista al più tardi al momento della conclusione del contratto e che il professionista ha accettato;
  3. c) essere fornito con tutti gli accessori, le istruzioni, anche in merito all'installazione e l'assistenza ai clienti, come previsti dal contratto; e
  4. d) essere aggiornato come previsto dal contratto.

5. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformità, il bene per essere conforme al contratto di vendita deve possedere i seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti:

  1. a) essere adeguato agli scopi per cui sarebbe abitualmente utilizzato un contenuto digitale o un servizio digitale del medesimo tipo, tenendo conto, se del caso, dell'eventuale diritto dell'Unione e nazionale e delle norme tecniche esistenti, oppure, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell'industria specifici del settore applicabili;
  2. b) essere della quantità e presentare la qualità e le caratteristiche di prestazione, anche in materia di funzionalità, compatibilità, accessibilità, continuità e sicurezza, che si ritrovano abitualmente nei contenuti digitali o nei servizi digitali dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del contenuto digitale o del servizio digitale, tenendo conto di eventuali dichiarazioni pubbliche rese da o per conto dell'operatore economico o di altri soggetti nell'ambito dei precedenti passaggi della catena contrattuale distributiva, soprattutto nei messaggi pubblicitari e nell'etichettatura, a meno che il professionista non dimostri, anche alternativamente, che:
  3. 1) non era a conoscenza e non poteva ragionevolmente essere a conoscenza della dichiarazione pubblica in questione
  4. 2) al momento della conclusione del contratto, la dichiarazione pubblica era stata rettificata nello stesso modo, o in modo paragonabile, a quello in cui era stata resa; oppure
  5. 3) la decisione di acquistare il contenuto digitale o il servizio digitale non poteva essere influenzata dalla dichiarazione pubblica;
  6. c) ove pertinente, essere fornito assieme agli eventuali accessori e istruzioni che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e
  7. d) essere conforme all'eventuale versione di prova o anteprima del contenuto digitale o del servizio digitale messa a disposizione dal professionista prima della conclusione del contratto(2).

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. art. 1, comma 1, del D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173.
(2) Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche apportate al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1, comma 1 del presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applicano alle forniture di contenuto digitale o di servizi digitali che avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli articoli 135-quindecies e 135-vicies semel che si applicano ai contratti conclusi a decorrere da tale data".

Spiegazione dell'art. 135 decies Codice del consumo

La norma in esame descrive la prestazione a seguito della cui esecuzione il contratto di fornitura di contenuti e servizi digitali si intende adempiuto.
Viene innanzitutto stabilito che il professionista, subito dopo la conclusione del contratto e salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a fornire al consumatore senza indebito ritardo il contenuto o il servizio digitale.
L’obbligo di fornitura si intende adempiuto quando si realizzano le seguenti condizioni:
a) il contenuto digitale o qualunque mezzo idoneo per accedere al contenuto digitale o per scaricarlo è reso disponibile o accessibile al consumatore o all’impianto fisico o virtuale scelto a tal fine dal consumatore;
b) il servizio digitale è reso accessibile al consumatore o ad un impianto fisico o virtuale scelto dal medesimo consumatore.

Il terzo comma disciplina la conformità al contratto del contenuto o del servizio digitale che il professionista deve fornire al consumatore, i quali devono soddisfare i requisiti di cui ai successivi commi 4 e 5, nonché degli artt. 135 duodecies e 135 undecies, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 135 terdecies del codice consumo.
Ai fini della conformità, i commi 4 e 5 distinguono i requisiti soggettivi da quelli oggettivi.
Il comma 4 si occupa di individuare i requisiti soggettivi, i quali attengono sostanzialmente alla corrispondenza della prestazione eseguita a quanto voluto dallo specifico consumatore e per come fissato nello specifico contratto.
In particolare, si richiede che il contenuto o il servizio:
a) corrisponda alla descrizione, alla quantità e alla qualità previste dal contratto e presenti la funzionalità, la compatibilità, l’interoperabilità e le altre caratteristiche previste dal contratto;
b) sia idoneo ad ogni uso particolare voluto dal consumatore e dal professionista accettato e da questi portato a conoscenza dell’operatore economico al più tardi al momento della conclusione del contratto;
c) sia fornito di tutti gli accessori, le istruzioni anche in materia di installazione e l’assistenza ai clienti previsti dal contratto;
d) venga aggiornato come previsto dal contratto.

Il comma 5 si occupa di definire i requisiti oggettivi, ovvero quelli relativi ai caratteri usuali che i contenuti ed i servizi digitali hanno nella generalità dei casi e nel contesto merceologico di riferimento.
In particolare, si stabilisce che il bene deve essere:
a) adeguato agli scopi per cui sarebbe abitualmente utilizzato un contenuto digitale o un servizio digitale del medesimo tipo, tenendo conto dell’eventuale diritto dell’Unione e nazionale e delle norme tecniche esistenti, ovvero, in assenza di norme tecniche, dei codici di condotta dell’industria specifici del settore a cui il bene appartiene;
b) fornito unitamente agli eventuali accessori e istruzioni che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere;
c) conforme all’eventuale campione di prova o anteprima del contenuto digitale o del servizio digitale che l’operatore economico ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;
d) della quantità e qualità e con le caratteristiche di prestazione, anche in materia di funzionalità, compatibilità, accessibilità, continuità e sicurezza, che si ritrovano abitualmente nei contenuti digitali dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi.
A tal fine si terrà conto anche di eventuali dichiarazioni pubbliche rese, attraverso messaggi pubblicitari o nell’etichettatura, dall’operatore economico o dal altri soggetti intervenuti per suo conto nella catena delle operazioni, a meno che il professionista non dimostri:
- che non era a conoscenza della dichiarazione pubblica e che non poteva ragionevolmente esservi a conoscenza;
- che nel momento stesso in cui il contratto è stato concluso quella dichiarazione è stata rettificata e che tale rettifica è stata resa pubblica allo stesso modo;
- che la dichiarazione pubblica non poteva essere comunque in grado di influenzare la decisione di acquistare il contenuto digitale o il servizio digitale.

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