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Articolo 135 novies Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Esclusioni

Dispositivo dell'art. 135 novies Codice del consumo

1. (1)Le disposizioni del presente capo non si applicano ai contenuti digitali o ai servizi digitali incorporati o interconnessi con beni di cui all'articolo 135 octies, comma 2, lettera c), e che sono forniti con il bene ai sensi di un contratto di vendita relativo a tali beni, indipendentemente dal fatto che detti contenuti digitali o servizi digitali siano forniti dal venditore o da un terzo. Quando e' dubbio che la fornitura del contenuto digitale incorporato o interconnesso o servizio digitale incorporato o interconnesso faccia parte del contratto di vendita, si presume che il contenuto digitale o il servizio digitale incorporato o interconnesso rientri nel contratto di vendita del bene.

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai contratti concernenti:

  1. a) la fornitura di servizi diversi dai servizi digitali, indipendentemente dal fatto che il professionista ricorra o meno a forme o mezzi digitali per ottenere il risultato del servizio o consegnarlo o trasmetterlo al consumatore;
  2. b) servizi di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972 ad eccezione dei servizi di comunicazioni interpersonale senza numero di cui all'articolo 2, punto 7), di tale direttiva;
  3. c) servizi di assistenza sanitaria, per i servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici, sia essa fornita o meno attraverso le strutture di assistenza sanitaria;
  4. d) servizi di gioco d'azzardo, vale a dire servizi che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, compresi quelli con un elemento di abilità, come le lotterie, i giochi d'azzardo nei casinò, il poker e le scommesse, che vengano forniti mediante strumenti elettronici o qualsiasi altra tecnologia che facilita le comunicazioni e su richiesta individuale di un destinatario di tali servizi;
  5. e) servizi finanziari, vale a dire qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento;
  6. f) software offerto dal professionista sulla base di una licenza libera e aperta, in cui il consumatore non corrisponde un prezzo e i dati personali forniti dal consumatore stesso sono trattati esclusivamente dal professionista al fine di migliorare la sicurezza, la compatibilità o l'interoperabilità del software specifico;
  7. la fornitura di contenuto digitale se il contenuto digitale è messo a disposizione del pubblico con mezzi diversi dalla trasmissione di segnale quale parte di uno spettacolo o di un evento, come le proiezioni cinematografiche digitali;
  8. h) contenuto digitale fornito da enti pubblici, a norma della direttiva 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, qualora un singolo contratto tra professionista e consumatore comprenda in un unico pacchetto elementi di fornitura di contenuto digitale o di un servizio digitale ed elementi relativi alla fornitura di altri beni o servizi, le disposizioni del presente capo si applicano unicamente agli elementi del contratto che riguardano il contenuto digitale o il servizio digitale. L'articolo 135 viciessemel non si applica se un pacchetto di servizi o di servizi e apparecchiature disciplinato dal codice europeo delle comunicazioni elettroniche include elementi:

  1. a) di un servizio di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico che fornisce accesso a Internet, ovvero connettività a praticamente tutti i punti finali di Internet, a prescindere dalla tecnologia di rete e dalle apparecchiature terminali utilizzate;
  2. b) o di un servizio di comunicazioni interpersonale che si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente - ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale - o consente la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale.

4. Se il consumatore ha il diritto di risolvere qualsiasi elemento del pacchetto di cui al comma 3 prima della scadenza contrattuale concordata per ragioni di mancata conformità al contratto o di mancata fornitura, ha diritto di risolvere il contratto in relazione a tutti gli elementi del pacchetto.

5. In caso di conflitto tra le disposizioni del presente capo e una disposizione di un altro atto dell'Unione che disciplina uno specifico settore o oggetto, la disposizione di tale altro atto dell'Unione e quelle nazionali di recepimento prevalgono su quelle del presente capo.

6. Le disposizioni nazionali e quelle del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679, nonché dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si applicano a qualsiasi dato personale trattato in relazione ai contratti di cui all'articolo 135 octies, comma 3. In caso di conflitto tra le disposizioni del presente capo e quelle del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, prevalgono queste ultime.

7. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano il diritto dell'Unione e nazionale sul diritto d'autore e sui diritti connessi(2).

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. art. 1, comma 1, del D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173.
(2) Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche apportate al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1, comma 1 del presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applicano alle forniture di contenuto digitale o di servizi digitali che avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli articoli 135-quindecies e 135-vicies semel che si applicano ai contratti conclusi a decorrere da tale data".

Spiegazione dell'art. 135 novies Codice del consumo

La norma in esame esclude dal campo di applicazione della nuova disciplina, introdotta a seguito del Dlgs. 173/2021, i contenuti digitali o i servizi digitali incorporati o interconnessi con beni di cui al secondo comma, lett. c) dell’art. 135 octies del codice consumo, ovvero i c.d. beni con elementi digitali, disciplinati dalla direttiva UE 2019/771, a sua volta attuata con Dlgs. 170/2021.
Si qualificano come “beni con elementi digitali” quei beni mobili materiali che incorporano o sono interconnessi con un contenuto digitale o un servizio digitale, con la conseguenza che la mancanza di detto contenuto o servizio digitale impedisce allo stesso bene di svolgere la sua funzione.

La suddetta esclusione opera a prescindere dalla circostanza che detti contenuti digitali o servizi digitali siano forniti dallo stesso venditore o da un terzo; in tutti i casi in cui possa dubitarsi che la fornitura del contenuto digitale incorporato o interconnesso o del servizio digitale incorporato o interconnesso faccia parte del contratto di vendita, si presume che il contenuto digitale o il servizio digitale incorporato o interconnesso rientri nel contratto di vendita.

Il secondo comma elenca una serie di contratti ai quali non si applicano le disposizioni introdotte con il Dlgs. 173/2021.
Il successivo comma 3 disciplina l'ipotesi dei c.d. contratti a pacchetto, cioè i casi in cui un singolo contratto tra professionista e consumatore comprende in un unico pacchetto elementi di fornitura di contenuto digitale o di un servizio digitale ed elementi relativi alla fornitura di altri beni o servizi: in questa ipotesi si prevede l'applicazione delle disposizioni del Capo 1-bis unicamente agli elementi del contratto che riguardano il contenuto digitale o il servizio digitale.
Si dispone inoltre che l'articolo 135 viciesemel, relativo alla modifica del contenuto o del servizio digitale, non si applichi se un pacchetto di servizi o di servizi e apparecchiature disciplinato dal codice europeo delle comunicazioni elettroniche includa uno dei seguenti elementi:
a) un servizio di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico che fornisce accesso a Internet, ovvero connettività a praticamente tutti i punti finali di Internet, a prescindere dalla tecnologia di rete e dalle apparecchiature terminali utilizzate;
b) o un servizio di comunicazioni interpersonale che si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente (ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale) o consente la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale.

Il comma 4 dispone che qualora il consumatore abbia il diritto di risolvere qualsiasi elemento del pacchetto di cui al comma 3 prima della scadenza contrattuale concordata per ragioni di mancata conformità al contratto o di mancata fornitura, questi abbia il diritto di risolvere il contratto in relazione a tutti gli elementi del pacchetto.
I commi 5, 6 e 7 disciplinano i casi di conflitto tra le disposizioni del Capo I-bis e altri atti dell'Unione e norme nazionali, nonché il rapporto con le norme sulla protezione dei dati personali e sul diritto d'autore.
In caso di conflitto tra le disposizioni del capo I bis e una disposizione di un altro atto dell'Unione che disciplini uno specifico settore o oggetto, il comma 5, recependo l'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva, prevede che la disposizione di tale altro atto dell'Unione e le disposizioni nazionali di recepimento prevalgano su quelle del presente capo (al riguardo il considerando 36 della direttiva richiama a titolo esemplificativo i settori relativi alle telecomunicazioni, al commercio elettronico e alla protezione dei consumatori).
Il comma 6 prevede che le disposizioni nazionali e quelle del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679, nonché dai decreti legislativi nazionali n. 101/2018 e n. 196/2003, si applichino a qualsiasi dato personale trattato in relazione ai contratti in cui il professionista fornisce un contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore (di cui all'articolo 135 octies, comma 3).
In caso di conflitto prevalgono le norme dell'Unione in materia di protezione dei dati personali: il diritto alla cancellazione e il diritto del consumatore di revocare il consenso al trattamento dei dati personali dovrebbero applicarsi pienamente anche in relazione ai contratti disciplinati dalla direttiva.
Il comma 7 dispone infine che le disposizioni del Capo I-bis non pregiudichino il diritto dell'Unione e nazionale sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

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