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Articolo 135 viciessemel Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Modifica del contenuto digitale o del servizio digitale

Dispositivo dell'art. 135 viciessemel Codice del consumo

1. (1)Se il contratto prevede che il contenuto digitale o il servizio digitale sia fornito o reso accessibile al consumatore per un certo periodo di tempo, il professionista può modificare il contenuto digitale o il servizio digitale oltre a quanto è necessario per mantenere la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale a norma degli articoli 135 decies, commi 4 e 5, e 135 undecies, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

  1. a) il contratto consente tale modifica e ne fornisce una motivazione valida;
  2. b) tale modifica è realizzata senza costi aggiuntivi per il consumatore;
  3. c) il consumatore è informato in modo chiaro e comprensibile della modifica; e
  4. d) nei casi di cui al comma 2, il consumatore è informato, con un anticipo ragionevole su un supporto durevole, sulle modalità e il momento in cui viene effettuata la modifica, nonché circa il suo diritto di recedere dal contratto conformemente al comma 2 o circa la possibilità di mantenere il contenuto digitale o il servizio digitale senza tale modifica secondo quanto previsto al comma 4.

2. Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto qualora tale modifica incida negativamente sull'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale o sull'accesso allo stesso da parte del consumatore, a meno che tali conseguenze negative siano trascurabili. In tal caso, il consumatore ha diritto a recedere dal contratto gratuitamente entro un termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'informazione o, se successivo, dal momento in cui il contenuto digitale o il servizio digitale è stato modificato dal professionista.

3. Se il consumatore recede dal contratto conformemente al comma 2 del presente articolo, si applicano gli articoli 135 noviesdecies e 135 vicies.

4. I commi 2 e 3 del presente articolo non si applicano se il professionista ha consentito che, senza costi aggiuntivi, il consumatore mantenga il contenuto digitale o il servizio digitale senza modifica e se è preservata la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale(2).

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. art. 1, comma 1, del D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173.
(2) Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche apportate al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1, comma 1 del presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applicano alle forniture di contenuto digitale o di servizi digitali che avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli articoli 135-quindecies e 135-vicies semel che si applicano ai contratti conclusi a decorrere da tale data".

Spiegazione dell'art. 135 viciessemel Codice del consumo

Con questa norma viene preso in esame il caso in cui il consumatore abbia concluso con il professionista un contratto in forza del quale si prevede che il contenuto digitale o il servizio digitale gli sia fornito o reso accessibile per un certo periodo di tempo.
In caso di contratto di tale natura (che può definirsi di durata) è possibile che si renda necessario, nel corso del tempo, modificare il contenuto digitale o il servizio digitale, anche per continuarne ad assicurare la sua conformità.
La norma è volta, dunque, a tutelare il consumatore allorchè si presenti una necessità di questo tipo, disponendo che il professionista può modificare il contenuto digitale o il servizio digitale a condizione che:
a) il contratto originariamente concluso consenta tale modifica;
b) il professionista fornisca una motivazione valida che possa giustificare la modifica;
c) il consumatore sia stato previamente e adeguatamente informato, in modo chiaro e comprensibile, della relativa modifica.

Se ricorrono le suddette condizioni, il professionista è legittimato a procedere alla modifica, ma al consumatore deve essere garantito il diritto di recedere dal contratto se la modifica in questione incida negativamente sull’utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale o sull’accesso allo stesso da parte del consumatore.

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