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Articolo 125 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Prescrizione

Dispositivo dell'art. 125 Codice del consumo

1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile.

2. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravità sufficiente a giustificare l'esercizio di un'azione giudiziaria.

Spiegazione dell'art. 125 Codice del consumo

La norma in esame fissa in tre anni il termine entro cui il consumatore può far valere giudizialmente il proprio diritto al risarcimento del danno, disponendo che tale termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del responsabile.

Il secondo comma offre la possibilità di un differimento del dies a quo di decorrenza della prescrizione, precisando che qualora dovesse verificarsi un aggravamento del danno, il termine di tre anni dovrà essere calcolato dal momento in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere consapevolezza della gravità sufficiente a giustificare l’esercizio di una azione giudiziaria.

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