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Articolo 116 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Responsabilitą del fornitore

Dispositivo dell'art. 116 Codice del consumo

1. Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.

2. La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, la data dell'acquisto; deve inoltre contenere l'offerta in visione del prodotto, se ancora esistente.

3. Se la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non è stata preceduta dalla richiesta prevista dal comma 2, il convenuto può effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi.

4. In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo giustificano, può fissare un ulteriore termine non superiore a tre mesi per la comunicazione prevista dal comma 1.

5. Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore può essere chiamato nel processo a norma dell'articolo 106 del codice di procedura civile e il fornitore convenuto può essere estromesso, se la persona indicata comparisce e non contesta l'indicazione. Nell'ipotesi prevista dal comma 3, il convenuto può chiedere la condanna dell'attore al rimborso delle spese cagionategli dalla chiamata in giudizio.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto importato nella Unione europea, quando non sia individuato l'importatore, anche se sia noto il produttore.

Spiegazione dell'art. 116 Codice del consumo

Si ha responsabilità del fornitore nei confronti del soggetto danneggiato allorchè il produttore non sia individuato ed il fornitore ometta di comunicare il nome di quest’ultimo nei modi e nei tempi stabiliti dalla presente norma.
Si parla in questo caso di “responsabilità a cascata” ed ha lo scopo di imporre a ciascuno dei soggetti coinvolti nella catena produttiva il rispetto delle regole di trasparenza.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 104 del codice consumo il fornitore è obbligato, al pari del distributore, nell’omettere “…la fornitura di prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità, in base alle informazioni in suo possesso”.

Tre sono gli elementi su cui si fonda la responsabilità del fornitore:
a) questi ha distribuito il prodotto nello svolgimento di una attività commerciale;
b) il produttore è rimasto sconosciuto;
c) il fornitore non comunica l’identità del produttore.
La responsabilità del fornitore, dunque, è subordinata alla omissione di comunicazione al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, della identità e del domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.
Precisa il secondo comma che tale richiesta deve pervenire al fornitore per iscritto, con indicazione del prodotto che ha determinato il danno, del luogo ove il danno si è verificato e della approssimativa data di acquisto.
Deve anche contenere, se ancora esistente, l’offerta in visione del prodotto.

Il quarto comma attribuisce al giudice ordinario (a cui il consumatore dovrà rivolgersi per far accertare la responsabilità del produttore ed ottenere il risarcimento del danno) la facoltà di assegnare al produttore, che ne abbia fatto richiesta alla prima udienza del giudizio di primo grado, un ulteriore termine, non superiore a tre mesi, per comunicare l’identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.
Il terzo individuato come produttore o precedente fornitore, il quale sia stato chiamato nel processo ex art. 106 del c.p.c., se compare e non contesta la chiamata, determina l’estromissione dal processo del fornitore originariamente convenuto.

Nel caso in cui la notifica dell’atto introduttivo del giudizio non sia stata preceduta dalla richiesta volta alla individuazione del produttore, il fornitore convenuto in giudizio può chiedere la condanna dell’attore al rimborso delle spese cagionategli dalla chiamata in giudizio.
L’ultimo comma estende l’efficacia delle disposizioni qui dettate anche al prodotto importato nell’Unione europea, quando non sia individuato l’importatore, anche se sia noto il produttore.

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