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Articolo 79 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Tutela amministrativa e giurisdizionale

Dispositivo dell'art. 79 Codice del consumo

1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel presente capo da parte degli operatori, i consumatori possono utilizzare gli strumenti specifici di cui agli articoli 27, 139, 140 e 140 bis del presente Codice.

2. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario.

Spiegazione dell'art. 79 Codice del consumo

Con questa norma viene estesa l’applicabilità degli strumenti specifici a carattere amministrativo e giurisdizionale, già contemplati dal codice del consumo, alle tipologie contrattuali disciplinate nel presente Capo.

In particolare, per effetto del richiamo all’ art. 27, è consentito utilizzare il ricorso all’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, già competente ad intervenire in relazione a quelle condotte integranti una pratica commerciale scorretta.

Inoltre, ai consumatori che abbiano stipulato uno dei contratti oggetto del presente capo, è consentito di avvalersi di una delle azioni collettive, inibitorie e risarcitorie disciplinate negli artt. 139, 140, 141 bis (in realtà gli artt. 139 e 140 sono stati abrogati a decorrere dal 19 maggio 2021).

Il c. 2 dell’ art. 79 fa comunque salva la giurisdizione del giudice ordinario.

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