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Articolo 80 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Informazioni per i consumatori e ricorso extragiudiziale

Dispositivo dell'art. 80 Codice del consumo

1. L'operatore può adottare appositi codici di condotta, secondo le modalità di cui all'articolo 27 bis.

2. Per la risoluzione delle controversie sorte dall'esatta applicazione dei contratti disciplinati dal presente capo è possibile ricorrere alle procedure di mediazione, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. È fatta salva la possibilità di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Spiegazione dell'art. 80 Codice del consumo

Il rinvio espresso all’art. 27 bis del codice consumo contenuto al primo comma della norma in esame deve intendersi volto a favorire l’adozione da parte degli operatori commerciali di appositi codici di condotta, alla cui elaborazione potrebbero essere coinvolte le organizzazioni dei consumatori, al fine di garantire ancor di più il livello di tutela degli stessi consumatori.

In conformità a quanto previsto nell’ art. 27 bis qui richiamato, i codici di condotta hanno il precipuo scopo di definire il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettarli, dovendo anche contenere l’indicazione del soggetto responsabile o dell’organismo incaricato del controllo della loro applicazione.

Il secondo comma, con riferimento alla soluzione delle controversie che possono sorgere dall’esatta applicabilità dei contratti disciplinati nel presente capo, ammette la possibilità di ricorrere alle procedure di mediazione e alla negoziazione volontaria e paritetica introdotte nel nostro ordinamento dal d.lgs. 4.3.2010, n. 28.
Si ritiene opportuno precisare che la procedura di mediazione a cui qui ci si riferisce ha natura meramente facoltativa, anche se non si esclude che la sua obbligatorietà possa farsi derivare da un accordo convenzionale tra le parti, secondo quanto previsto dal comma 5 dell’ art. 5 d.lgs. 4.3.2010, n. 28.

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