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Articolo 75 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Acconti

Dispositivo dell'art. 75 Codice del consumo

1. Per i contratti di multiproprietà, relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine e di scambio è vietato qualunque versamento di danaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito od ogni altro onere da parte di un consumatore a favore dell'operatore o di un terzo prima della fine del periodo di recesso in conformità dell'articolo 73.

2. Per i contratti di rivendita è vietata qualunque forma di versamento di denaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito del debito od ogni altro onere da parte di un consumatore a favore dell'operatore o di un terzo prima che la vendita abbia effettivamente luogo o che sia posta fine in altro modo al contratto di rivendita.

Spiegazione dell'art. 75 Codice del consumo

L’ art. 75 sancisce il divieto di versare “acconti” prima della scadenza del periodo di recesso, ponendosi così in linea con le misure già individuate volte a consentire al consumatore l’ esercizio del diritto di recesso libero da ogni forma di condizionamento.

Il termine “acconti”, utilizzato nella rubrica della norma in esame, deve intendersi riferito a qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, riconoscimento esplicito del debito, o qualsiasi altro onere posto a carico del consumatore e a favore dell’operatore o di un terzo (per versamento di denaro deve intendersi qualsiasi strumento o mezzo di pagamento).
Il divieto, dunque, riguarderà ogni tipo di pregiudizio economico, anche solo eventuale, connesso alla prestazione di garanzie o altro onere, ovvero anche solo al riconoscimento del debito da parte del consumatore.

Per quanto concerne il regime delle conseguenze, si ritiene in dottrina che la violazione del divieto non produca l’invalidità dell’intero contratto, ma, in conformità al disposto dell’art. 1185 del c.c. (norma che fa riferimento all’ipotesi in cui il debitore abbia pagato anticipatamente ignorando l’esistenza di un termine), il consumatore potrà ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui l’operatore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato.
Il divieto qui stabilito di versare acconti è destinato a durare fino alla scadenza del periodo di recesso.

Nel particolare caso di contratto di rivendita (è tale, secondo la definizione che ne dà l’art. 69 del codice consumo, quel contratto per effetto del quale un operatore assiste a titolo oneroso un consumatore nella vendita o nell’acquisto di una multiproprietà o di un prodotto per le vacanze di lungo termine) si specifica che sussiste il divieto di qualunque forma di versamento di danaro a titolo di acconto fintantoché la vendita non abbia avuto effettivamente luogo o al contratto di rivendita sia posto diversamente fine (analoga precisazione non viene fatta per i contratti di multiproprietà, relativi a prodotti per vacanze a lungo termine e di scambio).

L’ampiezza del contenuto della norma in esame dovrebbe consentire di estendere l’operatività del divieto ivi contenuto anche alla fase che precede la nascita del vincolo negoziale, al fine di poter ritenere vietato anche il versamento di somme di denaro da parte del consumatore al venditore contestualmente alla sottoscrizione di un modulo contente una proposta contrattuale irrevocabile (in caso contrario l’operatore potrebbe agevolmente eludere l’applicazione della norma in commento, trattenendo la somma versatagli dal consumatore come corrispettivo della facoltà della proposta di acquisto).

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