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Articolo 1185 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Pendenza del termine

Dispositivo dell'art. 1185 Codice Civile

Il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza [1206], salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore [1184, 1208 n. 4](1).

Tuttavia il debitore non può ripetere ciò che ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l'esistenza del termine [2033](2). In questo caso però egli può ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato [2041, 2042](3)(4).

Note

(1) Credito esigibile ma non eseguibile.
(2) Se il debitore paga erroneamente prima della scadenza del termine ovvero versa in incapacità naturale (v. 428 c.c.) al momento in cui adempie, egli può agire per la ripetizione dell'indebito.
(3) La norma si applica anche alle obbligazioni che non hanno ad oggetto il pagamento di una somma di denaro.
(4) L'arricchimento si verifica poichè il creditore riceve una somma prima della scadenza dell'obbligazione e su questa somma maturano interessi legali (1282 c.c.), che non gli spettano se non dal giorno in cui l'adempimento è dovuto.

Ratio Legis

La norma si lega strettamente al precedente art. 1184 c.c.. Il secondo comma precisa i limiti di tutela che vengono concessi al debitore. Questi non è tenuto ad adempiere prima della scadenza dell'obbligazione, a meno che non abbia scelto liberamente di farlo in accordo col creditore. Se però adempie in anticipo pur non essendovi tenuto, il pagamento rimane valido.

Brocardi

Ante diem solutum repeti non potest
Dies solutionis
Dolo petis quod mox restiturus es
Interusurium
Nisi novissimus totus dies compleatur, non finit obligatio
Plus dat qui cito dat
Tempus destinatae solutionis

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

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