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Articolo 69 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Definizioni

Dispositivo dell'art. 69 Codice del consumo

1. Ai fini del presente capo, si intende per:

  1. a) "contratto di multiproprietà": un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione;
  2. b) "contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine": un contratto di durata superiore a un anno ai sensi del quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso essenzialmente il diritto di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi;
  3. c) "contratto di rivendita": un contratto ai sensi del quale un operatore assiste a titolo oneroso un consumatore nella vendita o nell'acquisto di una multiproprietà o di un prodotto per le vacanze di lungo termine;
  4. d) "contratto di scambio": un contratto ai sensi del quale un consumatore partecipa a titolo oneroso a un sistema di scambio che gli consente l'accesso all'alloggio per il pernottamento o ad altri servizi in cambio della concessione ad altri dell'accesso temporaneo ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti dal suo contratto di multiproprietà;
  5. e) "operatore": il "professionista", di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);
  6. f) "consumatore": la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
  7. g) "contratto accessorio": un contratto ai sensi del quale il consumatore acquista servizi connessi a un contratto di multiproprietà o a un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine e forniti dall'operatore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e l'operatore;
  8. h) "supporto durevole": qualsiasi strumento che permetta al consumatore o all'operatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per riferimento futuro per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
  9. i) "codice di condotta": un accordo o un insieme di regole che definisce il comportamento degli operatori che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori d'attività specifici;
  10. l) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto, compresi un operatore o un gruppo di operatori, responsabile dell'elaborazione e della revisione di un codice di condotta o del controllo dell'osservanza del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo.

2. Nel calcolo della durata di un contratto di multiproprietà o di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, quale definito al comma 1, rispettivamente alle lettere a) e b), si tiene conto di qualunque disposizione del contratto che ne consenta il rinnovo tacito o la proroga.

Spiegazione dell'art. 69 Codice del consumo

In forza del d.lgs. n. 79/2011 (c.d. codice del turismo) è stata data attuazione nell’ordinamento italiano alla dir. 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14.1.2009 sulla tutela dei consumatori per ciò che concerne alcuni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio e sono state così novellate la rubrica e le disposizioni del Capo I, Titolo IV, del cod. cons.
La direttiva intende da un lato predisporre una nuova regolamentazione nel settore della multiproprietà, e dall’altro rafforzare la certezza del diritto, consentendo ai consumatori e alle imprese di godere pienamente dei vantaggi del mercato interno.
Il nuovo testo degli artt. 69-81-bis cod. cons. costituisce, in sostanza, una riproduzione “letterale” del contenuto della direttiva, non introducendo modifiche sostanziali alla formulazione delle singole disposizioni.

La disposizione in esame delimita l’ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina allorché specifica che le definizioni di “operatore” e di “consumatore” , si ricavano, per rinvio, dal testo dell’ art. 3, comma 1, lett. c) e lett. a), cod. cons.
In particolare si definisce “Operatore” il professionista, persona fisica o giuridica, che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario.
Si definisce “Consumatore”, invece, la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Sono così destinati a restare esclusi dall’operatività della disciplina in esame i rapporti contrattuali che si instaurano esclusivamente tra due professionisti o tra due consumatori.

Per quanto concerne il contratto di multiproprietà, la nuova definizione consente di far rientrare nell’ambito della tutela europea le svariate forme di timesharing che, nel corso del tempo, si sono diffuse nel mercato.
Una delle principali novità riguarda la durata minima del contratto, la quale è stata significativamente ridotta; infatti, mentre la previgente disciplina prevedeva una durata almeno triennale, adesso è sufficiente che il contratto perduri per un periodo superiore a un anno.
Vanno, pertanto, esclusi dalla disciplina quei contratti di durata inferiore all’anno o che comunque attribuiscono al consumatore un diritto di godimento che si esaurisce in tale arco temporale.

Si precisa che anche i contratti aventi ad oggetto prodotti per le vacanze a lungo termine devono avere durata superiore a un anno, restando così esclusi dalla disciplina in esame tutti i prodotti o i contratti i cui effetti si esauriscano nell’arco temporale di un anno (per tali ipotesi verrà eventualmente fatta applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 32 ss. del codice del turismo).
Sia nel caso di contratti di multiproprietà che per quelli aventi ad oggetto prodotti per le vacanze a lungo termine, al fine di evitare la facile elusione della disciplina in tema di durata minima del contratto, il secondo comma della norma in esame stabilisce che nel calcolo della durata si terrà conto di qualsiasi disposizione del contratto che ne consenta il rinnovo tacito o la proroga.
Si vuole in tal modo evitare che gli operatori sfuggano all’osservanza della disciplina in commento, stipulando contratti di durata inferiore a un anno, ma nei quali siano inserite clausole di rinnovo tacito che di fatto vincolino il consumatore per un periodo superiore a un anno.

Da notare come la disposizione in esame non fornisca alcuna definizione del termine “alloggio”,
Comparando l’attuale testo dell’art. 69 con la sua precedente formulazione, è possibile osservare che è stato espunto il riferimento ai “beni immobili”.
Si ritiene, infatti, che l’intenzione del legislatore, in linea con la dir. 2008/122/CE di non limitare la disciplina ai contratti aventi ad oggetto immobili, sia stata quella di utilizzare il concetto di alloggio come riferito anche ad altre tipologie di beni; pertanto, esclusi gli immobili destinati ad uso non abitativo, la nozione di alloggio può includere qualsiasi immobile utilizzato a qualunque fine (purché non professionale, commerciale) nonché ogni bene mobile che consenta il pernottamento (es. roulottes, camper, ecc.).

L’onerosità deve connotare la causa di tutti i contratti oggetto della disciplina in esame; ne restano, dunque, esclusi tutti quei contratti nei quali il consumatore, per ottenere i diritti nascenti dallo stesso contratto, non subisce una perdita economica, la quale non dovrà necessariamente consistere in un esborso di denaro.
La causa onerosa sussista in presenza di ogni forma di pagamento, anche rateale, non essendo necessariamente richiesto il pagamento di un corrispettivo in un’unica soluzione

La dir. 2008/122/CE, come la precedente dir. 47/94/CE, nulla dice sulla natura, reale o personale, del diritto di godimento oggetto del contratto di multiproprietà.
Nella sua precedente formulazione, invece, l’ art. 69 menzionava espressamente, quale oggetto del contratto, un “diritto reale”, mentre l’ art. 72 imponeva all’operatore di utilizzare il termine multiproprietà nel documento informativo, nel contratto e nella pubblicità commerciale relativa al bene immobile “soltanto quando il diritto oggetto del contratto è un diritto reale”.
La scelta del legislatore europeo ha come palese effetto quello di far sì che tutte le forme di multiproprietà esistenti nella prassi possano fruire della disciplina di tutela consumeristica, indipendentemente dalla natura reale o personale del diritto nascente dal contratto.

La disciplina del Capo I del Titolo IV della Parte III del Codice del consumo contempla, non soltanto i contratti di multiproprietà, ma anche quelli relativi ai prodotti per le vacanze a lungo termine, nonché i contratti di rivendita e i contratti di scambio.
Nell’ipotesi in cui il contratto riguardi un prodotto per le vacanze di lungo termine, il consumatore non acquista alcun diritto, né di natura personale né reale, su alcun bene; l’oggetto del contratto, infatti, è costituito dagli sconti o dagli altri vantaggi che il consumatore ottiene sull’alloggio, i quali possono essere acquisiti dal consumatore unitamente, o separatamente, ad un viaggio o ad altri servizi.
Ai sensi del considerando 7 della dir. 2008/122/CE non dovrebbero essere intesi come contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine i normali sistemi di fidelizzazione che prevedono sconti sui futuri soggiorni negli alberghi di una catena (in questi casi, infatti, la partecipazione al sistema non si ottiene a titolo oneroso ed il corrispettivo versato dal consumatore non è volto principalmente ad ottenere sconti o altri benefici su un alloggio).

Si configurano come contratti di rivendita quei contratti nei quali l’operatore si obbliga, a titolo oneroso, ad assistere il consumatore che intenda concludere, con un diverso operatore o con un altro consumatore, un contratto di acquisto o di vendita di un diritto di multiproprietà o di un prodotto per le vacanze a lungo termine.
La circostanza che ci si riferisca genericamente al concetto di onerosità, senza espressa richiesta di un corrispettivo, induce a ritenere che qualsiasi sacrificio economico da parte del consumatore sia idoneo a connotare la non gratuità del contratto.
Il contratto di scambio, invece, costituisce uno strumento per mezzo del quale il consumatore, che lo abbia sottoscritto, può partecipare ad un sistema che contempla una molteplicità di turni; la finalità di tale contratto è quella di consentire al consumatore lo scambio dei diritti associati ad un proprio contratto di multiproprietà con quelli che altri consumatori hanno sempre acquisito a seguito della stipula di un contratto di multiproprietà.
Vanno esclusi dal campo di applicazione della disciplina in esame i contratti di scambio stipulati direttamente tra singoli consumatori.
La lett. g) della norma in esame fa riferimento al contratto accessorio, dovendosi qualificare come tale quel contratto per mezzo del quale il consumatore acquista servizi connessi ad altro contratto di multiproprietà o avente ad oggetto un prodotto per le vacanze a lungo termine.
Affinché sussista l’accessorietà è richiesto che i “servizi” siano forniti dall’operatore o da un terzo, sulla base di un accordo tra quest’ultimo e l’operatore.

Al pari di quanto previsto in altri settori disciplinati dal cod. cons., nel contesto della multiproprietà assumono rilievo gli eventuali accordi o insiemi di regole volti a definire il comportamento degli operatori, che l’operatore si impegna a rispettare (c.d. codici di condotta).
Tali codici, ai sensi dell’art. 80 del codice consumo, possono essere adottati in conformità a quanto disposto dall’ art. 27 bis del codice consumo.

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