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Articolo 71 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Informazioni precontrattuali

Dispositivo dell'art. 71 Codice del consumo

1. In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta, l'operatore fornisce al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, informazioni accurate e sufficienti, secondo le seguenti modalità:

  1. a) nel caso di un contratto di multiproprietà, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II- bis e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;
  2. b) nel caso di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II-ter e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;
  3. c) nel caso di un contratto di rivendita, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II-quater e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;
  4. d) nel caso di un contratto di scambio, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II-quinquies e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite a titolo gratuito dall'operatore su carta o altro supporto durevole facilmente accessibile al consumatore.

3. Le informazioni di cui al comma 1, sono redatte nella lingua italiana e in una delle lingue dello Stato dell'Unione europea in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a scelta di quest'ultimo, purché si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea.

Spiegazione dell'art. 71 Codice del consumo

La norma in esame disciplina il contenuto specifico dell’obbligo informativo.
La dir. 2008/122/CE e, successivamente, la normativa italiana di recepimento hanno voluto realizzare una sorta di standardizzazione dei contenuti e delle modalità d’espressione dell’obbligo informativo, predisponendo una serie di formulari, che dovranno essere compilati a cura dell’operatore, secondo degli schemi allegati alla stessa direttiva e, adesso, al codice del consumo.

Tre sono le parti in cui si dividono i formulari:
1. la prima parte include una sintesi di tutte le informazioni riguardanti il contratto;
2. la seconda contiene le informazioni a carattere generale;
3. la terza si occupa delle informazioni supplementari.

Il primo comma della norma distingue quattro tipologie di contratti, a seconda del loro contenuto.
I contratti di multiproprietà:
nel formulario informativo, di cui all’allegato 2 bis codice del consumo, vanno inclusi i dati riguardanti:
- identità, luogo di residenza e stato giuridico dell’operatore o degli operatori che saranno parti del contratto;
- una breve descrizione del prodotto nonché il contenuto e la natura esatti dei diritti oggetto del contratto;
- una sintesi dei servizi e delle strutture a disposizione del consumatore;
- i riferimenti relativi al prezzo e ai costi che sorgeranno in capo al consumatore, nonché ai servizi che quest’ultimo riceverà a fronte del pagamento dell’importo stabilito a titolo di corrispettivo.
Il consumatore, inoltre, deve essere informato del periodo entro il quale potrà esercitare il proprio diritto di godimento nascente dal contratto, la sua eventuale durata, nonché la data a partire dalla quale avrà a disposizione l’alloggio.

La seconda parte del formulario, che va sottoscritta dal consumatore, concerne invece l’informativa relativa al diritto di recesso.
Infine, nella terza parte (dedicata alle informazioni supplementari che il consumatore ha diritto a ricevere), i formulari prevedono che l’operatore indichi le informazioni in merito ai diritti acquisiti e le informazioni sui beni.
I contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine:
i formulari relativi a questi contratti, oltre alle informazioni analoghe per molti versi a quelle da includere nei formulari per i contratti di multiproprietà ed all’informativa riguardante il recesso, impongono all’operatore di indicare il piano scaglionato dei pagamenti ed un numero di informazioni supplementari più ridotto rispetto a quello necessario per i contratti di multiproprietà.

I contratti di scambio:
del formulario relativo a tali contratti si occupa l’ all. 2 quinquies cod. cons.
In particolare, viene imposto all’operatore di informare il consumatore circa l’indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto e eventualmente la durata del regime instaurato, la data a partire dalla quale il consumatore potrà esercitare il diritto oggetto del contratto, nonché il prezzo che il consumatore deve corrispondere per lo scambio delle quote di affiliazione.

I contratti di rivendita:
il relativo formulario informativo è disciplinato dall’ all. 2 quater cod. cons. e presenta un contenuto più limitato rispetto ai formulari predisposti, rispettivamente, per i contratti di multiproprietà, per contratti aventi ad oggetto prodotti per le vacanze di lungo termine e per i contratti di scambio.
Infatti, in capo all’operatore viene imposto soltanto l’obbligo di una breve descrizione dei servizi, della durata del contratto, del prezzo.
Tra le informazioni supplementari, dovranno essere ricomprese le indicazioni relative alla disciplina sulla risoluzione del contratto e dei contratti accessori, quelle sulla lingua utilizzabile dall’operatore nelle comunicazioni, nella gestione dei reclami, e quelle sull’eventuale facoltà di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Occorre sottolineare che il fine di soddisfare gli obblighi informativi contemplati nella disposizione in commento, non può dirsi realizzato con il mero utilizzo dei formulari da parte dell’operatore; quest’ultimo, infatti, dovrà anche farsi parte diligente nella loro corretta articolazione e compilazione, affinché gli stessi risultino, per il consumatore, chiari e comprensibili.

Il secondo comma della norma in esame precisa che le informazioni vanno fornite al consumatore a titolo gratuito; ciò comporta che al consumatore non potrà essere richiesto, neppure in via indiretta, alcun genere di controprestazione per ricevere in consegna la documentazione informativa

Per quanto concerne la forma attraverso cui le informazioni devono essere fornite, sempre il secondo comma dell’art. 71 dispone che il mezzo utilizzato per la diffusione del materiale informativo dev’essere uno strumento cartaceo o altro supporto durevole, precisando che quest’ultimo deve risultare facilmente accessibile al consumatore.
La durevolezza del supporto dovrà essere valutata in relazione alla possibilità per il consumatore di accedere alle informazioni non solo nella fase precontrattuale, ma anche durante tutta la vita del rapporto negoziale.

Sempre nell’ottica di assicurare al consumatore la facile intellegibilità dei termini contrattuali, la legge prescrive alcune regole precise con riferimento alla lingua da utilizzare nelle informazioni da fornire al consumatore.
Viene così disposto che, oltre che in lingua italiana, esse dovranno essere redatte, a scelta del consumatore, in una delle lingue dello Stato di residenza o di cittadinanza, purché si tratti di lingua ufficiale dell’Unione Europea.

In tutti i casi in cui dovessero essere violati i precetti informativi sul contratto, sarà innanzitutto attivabile l’ apparato sanzionatorio a carattere amministrativo di cui all’art. 81 del codice consumo, fatta in ogni caso salva l’applicazione delle sanzioni penali per il caso in cui il fatto commesso dall’operatore integri gli estremi di un reato. Inoltre, la mancata consegna al consumatore delle informazioni precontrattuali nel rispetto della forma prevista dal secondo comma della norma in esame, avrà come effetto quello della estensione dei termini entro i quali il consumatore potrà esercitare il diritto di recesso.

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