1. (1)Alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori si applicano le disposizioni della presente sezione e gli articoli 46, commi 2 e 3, 49 bis, 51, comma 6, primo e secondo periodo, 54 bis, 62, comma 1, 64 e 65, 66 ter, 66 quater, commi 2 e 3, 66 quinquies, comma 1, 67, comma 2.
2. Fatto salvo l'articolo 64, se i contratti a distanza conclusi tra un professionista e un consumatore per la prestazione di servizi finanziari comprendono un accordo iniziale di servizio seguito da una serie di operazioni successive o da una serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel tempo, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente all'accordo iniziale.
3. Se non vi è accordo iniziale di servizio, ma le operazioni successive o distinte della stessa natura scaglionate nel tempo sono eseguite tra le stesse parti contrattuali, gli articoli 59 quater, 59 quinquies, 59 septies e 59 decies si applicano unicamente alla prima operazione.
4. Tuttavia, se nessuna operazione della stessa natura è eseguita per più di un anno, l'operazione successiva è considerata come la prima di una nuova serie di operazioni e, di conseguenza, si applicano le disposizioni degli articoli 59-quater, 59-quinquies, 59-septies e 59- decies.
5. Ferme restando le disposizioni che stabiliscono regimi di autorizzazione per la commercializzazione dei servizi finanziari in Italia, sono fatte salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa, dei sistemi di pagamento e di previdenza complementare, nonché le competenze delle autorità indipendenti.
6. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dalla presente sezione.







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