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Articolo 46 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Ambito di applicazione

Dispositivo dell'art. 46 Codice del consumo

1. Le disposizioni delle sezioni da I a IV del presente capo si applicano, alle condizioni e nella misura stabilita in tali disposizioni, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore di cui quest'ultimo paga o si impegna a pagare il prezzo. Si applicano ai contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici, nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti su base contrattuale(1).

1-bis. Ferma la disciplina dettata dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le disposizioni delle sezioni da I a IV del presente capo si applicano anche se il professionista fornisce o si impegna a fornire un contenuto digitale mediante un supporto non materiale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali al professionista, tranne i casi in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati dal professionista esclusivamente ai fini della fornitura del contenuto digitale su supporto non materiale o del servizio digitale a norma delle predette disposizioni o per consentire l'assolvimento degli obblighi di legge cui il professionista è soggetto, e questi non tratti tali dati per nessun altro scopo(2).

2. In caso di conflitto tra le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo e una disposizione di un atto dell'Unione europea che disciplina settori specifici, quest'ultima e le relative norme nazionali di recepimento prevalgono e si applicano a tali settori specifici.

3. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non impediscono ai professionisti di offrire ai consumatori condizioni contrattuali più favorevoli rispetto alla tutela prevista da tali disposizioni.

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 7 marzo 2023, n. 26.
(2) Comma inserito dal D. Lgs. 7 marzo 2023, n. 26.

Spiegazione dell'art. 46 Codice del consumo

L’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nelle Sezioni da I a IV del Capo relativo ai “diritti dei consumatori nei contratti” va ricostruito attraverso un’operazione ermeneutica che tiene conto non solo di quanto previsto dalla norma in esame, ma anche delle definizioni dettate nella norma che precede (art. 45 del codice consumo e, per sottrazione, del regime di esclusione di cui al successivo art. 47 del codice consumo.

Sotto il profilo soggettivo la presente norma si applica soltanto con riferimento ai rapporti conclusi tra consumatore e professionista, in proprio o tramite soggetto che agisca in suo nome o per suo conto.
Va comunque escluso lo status di consumatore nel caso di contraente che agisce nell’ambito della propria attività professionale, anche qualora gli atti giuridici posti in essere con costituiscano esercizio della professione, purché risultino comunque necessari o utili al compimento dell’attività professionale medesima (la Corte di Cass. Sez. III civ., con ordinanza, 26/09/2018, n. 22810 ha negato l’applicazione della disciplina di protezione del consumatore all’avvocato che abbia stipulato contratti di utenza telefonica per il proprio studio professionale).

Sotto il profilo oggettivo, invece, occorre innanzitutto precisare che la disciplina introdotta agli artt. 45 ss. cod. cons., per effetto del recepimento con D.lgs. n. 21/2014 della dir. 2011/83/UE, incontra un limite temporale di applicazione per i soli contratti conclusi a far data dal 14.6.2014.
Essa si applica, salvo che non sia diversamente indicato in maniera espressa, non solo in relazione ai contratti posti in essere con tecnica di comunicazione a distanza o conclusi fuori dei locali commerciali, ma anche con riferimento a “qualsiasi” contratto connotato dalla presenza, in capo alle parti, degli status soggettivi di “professionista” e “consumatore”, secondo le definizioni tipiche del diritto privato europeo, esplicitate all’art. 3, comma 1, lett. a) e b), cod. cons., a cui viene fatto espressamente rinvio.
Nell’accezione “qualsiasi contratto” devono farsi rientrare quattro categorie di contratti, relativi a distinte operazioni di consumo, e precisamente:
a) i contratti di vendita;
b) i contratti di fornitura dei servizi;
c) i contratti di somministrazione di acqua, energia elettronica e gas (qualora non siano messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata) e di teleriscaldamento;
d) i contratti aventi ad oggetto “contenuti digitali” non forniti su supporto materiale, ma resi fruibili mediante altri sistemi di distribuzione (accesso tramite reti telematiche, fruizione tramite downloading o streaming, ecc.), in relazione ai quali il professionista attribuisce generalmente al consumatore un diritto di utilizzazione verso il pagamento di un corrispettivo.
L’ambito oggettivo va poi delimitato anche in negativo, per effetto delle ipotesi di esclusione previste dall’art. 47 del codice consumo.

Il comma 2 della norma è volto a coordinare la disciplina di cui agli artt. 45 e ss. di questo codice con le altre disposizioni normative di matrice comunitaria disciplinanti settori specifici e con le quali potrebbe porsi in conflitto, disponendo che in tal caso tali ultime norme (quelle dell’UE e quelle norme nazionali di recepimento) prevalgono e si applicano a tali settori specifici (secondo il principio lex specialis derogat generali).

Per effetto della clausola di armonizzazione massima, contenuta nella dir. 2011/83/UE, i singoli Stati membri dell’UE non possono derogare in pejus o in melius le disposizioni ivi contenute, a meno che tale facoltà non sia accordata direttamente dal testo della direttiva per determinate e circoscritte ipotesi.
A tale principio, tuttavia, è possibile derogare nell’esercizio dell’autonomia contrattuale riconosciuta alle parti, alle quali è consentito introdurre, su iniziativa del professionista, norme più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle previste dalla disciplina in esame.

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