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Articolo 59 decies Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 18/12/2025]

Chiarimenti adeguati

Dispositivo dell'art. 59 decies Codice del consumo

1. (1)Prima della conclusione del contratto, i professionisti offrono al consumatore chiarimenti adeguati sui contratti di servizi finanziari proposti per consentirgli di valutare se il contratto e i servizi accessori proposti sono adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Tali chiarimenti sono forniti al consumatore gratuitamente e hanno ad oggetto almeno:

  1. a) le informazioni precontrattuali obbligatorie;
  2. b) le caratteristiche essenziali del contratto proposto, compresi gli eventuali servizi accessori;
  3. c) gli effetti specifici che il contratto proposto può avere sul consumatore, incluse, se del caso, le conseguenze del mancato pagamento o di ritardi di pagamento da parte del consumatore.

2. Le disposizioni della normativa di settore che disciplinano l'offerta del servizio o del prodotto interessato specificano le modalità e la portata dei chiarimenti da fornire ai sensi del presente articolo anche in base al contesto nel quale il servizio finanziario è offerto, al destinatario e alla natura del servizio finanziario offerto.

3. Se il professionista utilizza strumenti online, il consumatore ha il diritto di chiedere e ottenere l'intervento umano nella stessa lingua utilizzata per le informazioni precontrattuali fornite in conformità dell'articolo 59 quater, comma 1, nella fase precontrattuale e, in casi giustificati, dopo la conclusione del contratto a distanza. Per casi giustificati si intendono, a titolo esemplificativo, il rinnovo di un contratto, gravi difficoltà per il consumatore o la necessità di ulteriori spiegazioni in merito alle condizioni contrattuali.

4. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi relativi ai chiarimenti adeguati di cui al presente articolo incombe sul professionista.

5. Se un atto dell'Unione europea diverso dalla direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, recante la disciplina di specifici servizi finanziari, contiene norme sui chiarimenti adeguati da fornire al consumatore, a detti specifici servizi finanziari si applicano soltanto le norme di tale atto dell'Unione europea, salvo che sia diversamente disposto in tale atto dell'Unione europea.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209. Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data".

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