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Articolo 59 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Eccezioni al diritto di recesso

Dispositivo dell'art. 59 Codice del consumo

1. Il diritto di recesso di cui agli articoli da 52 a 58 per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali è escluso relativamente a:

  1. a) i contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio ma, se il contratto impone al consumatore l'obbligo di pagare, solo se l'esecuzione è iniziata con il previo consenso espresso del consumatore e l'accettazione del fatto che perderà il proprio diritto di recesso a seguito della completa esecuzione del contratto da parte del professionista(1);
  2. b) la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso;
  3. c) la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati;
  4. d) la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente;
  5. e) la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna;
  6. f) la fornitura di beni che, dopo la consegna, risultano, per loro natura, inscindibilmente mescolati con altri beni;
  7. g) la fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato concordato al momento della conclusione del contratto di vendita, la cui consegna possa avvenire solo dopo trenta giorni e il cui valore effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono essere controllate dal professionista;
  8. h) i contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell'effettuazione di lavori urgenti di riparazione o manutenzione. Se, in occasione di tale visita, il professionista fornisce servizi oltre a quelli specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi di ricambio necessari per effettuare la manutenzione o le riparazioni, il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni supplementari;
  9. i) la fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna;
  10. l) la fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni;
  11. m) i contratti conclusi in occasione di un'asta pubblica;
  12. n) la fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o i servizi riguardanti le attività del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici;
  13. o) i contratti per la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l'esecuzione è iniziata e, se il contratto impone al consumatore l'obbligo di pagare, qualora:
  14. 1) il consumatore abbia dato il suo previo consenso espresso a iniziare la prestazione durante il periodo di diritto di recesso;
  15. 2) il consumatore abbia riconosciuto di perdere così il proprio diritto di recesso;
  16. 3) il professionista abbia fornito la conferma conformemente all'articolo 50, comma 2, o all'articolo 51, comma 7(1).

1-bis. Le eccezioni al diritto di recesso di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e), non si applicano ai contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione di un consumatore oppure di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori(2).

1-ter. Nei contratti di servizio che impongono al consumatore l'obbligo di pagare quando il consumatore abbia specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell'effettuazione di lavori di riparazione, il consumatore perde il diritto di recesso dopo che il servizio è stato interamente prestato, purché l'esecuzione abbia avuto inizio con il previo consenso espresso del consumatore medesimo(2).

Note

(1) Lettera modificata dal D. Lgs. 7 marzo 2023, n. 26.
(2) Comma introdotto dal D. Lgs. 7 marzo 2023, n. 26.

Spiegazione dell'art. 59 Codice del consumo


La norma in esame disciplina in modo uniforme il regime delle eccezioni al diritto di recesso con riferimento sia ai contratti a distanza che a quelli negoziati fuori dei locali commerciali.
L’esigenza che si è inteso soddisfare con le ipotesi qui previste è essenzialmente quella di bilanciare la tutela del consumatore con le necessità proprie dell’attività di impresa, sacrificando il diritto di recesso del consumatore (ma non le altre norme a sua protezione) in tutti i casi in cui lo stesso recesso possa da un lato ripercuotersi negativamente sulla posizione del professionista e dall’altro generare vantaggi ingiustificati per il consumatore o comportamenti opportunistici dello stesso.

Con la fattispecie disciplinata dalla lett. a) si intende evitare un ingiustificato arricchimento per il consumatore connesso alla irripetibilità della prestazione posta in essere dal professionista (è questo il caso della prestazione della fornitura di servizi per i quali la prestazione del professionista abbia avuto completa esecuzione prima della scadenza utile per esercitare il diritto di recesso con il previo ed espresso consenso del consumatore).

In alcuni casi si è ritenuto il recesso non applicabile ai contratti a distanza ed a quelli negoziati fuori dai locali commerciali in considerazione della specifica natura dei beni o dei servizi (è questo il caso di cui alle lett. b) e g) del primo comma dell’art. 49 del codice consumo, i quali escludono lo ius poenitendi in relazione ai contratti per la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario, che il professionista non è in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso).

Il recesso viene poi escluso nel caso di contratto avente ad oggetto un bene che per sua natura sia di facile deperibilità ovvero di rapido deterioramento o obsolescenza (sono queste le ipotesi di cui alle lett. d) ed i) della norma in esame).

Altra ragione che determina l’esclusione del diritto di recesso è quella connessa alla richiesta di personalizzazione del bene oggetto di contratto, al fine di soddisfare specifiche esigenze del consumatore. In questi casi, sarebbe estremamente difficile ammettere il recesso, in quanto il prodotto personalizzato difficilmente potrebbe essere ricollocato sul mercato dal professionista, poiché adattato alle specifiche necessità del singolo consumatore.

La lettera e) della norma prevede un’altra specifica ipotesi di eccezione alla facoltà di recesso, in questo caso dipendente da ragioni igieniche o di tutela della salute (è questo il caso dei prodotti sigillati di tipo alimentare o di quelli utilizzati per impieghi in ambito sanitario).
L’ammissibilità del recesso, con i relativi obblighi restitutori per le parti, comporterebbe per il professionista una perdita connessa alla mancata possibilità di riallocazione della merce; inoltre, i consumatori si troverebbero esposti a potenziali gravi rischi per la loro salute qualora il professionista, trascurando le norme igienico sanitarie, tentasse una ridistribuzione dei prodotti dopo averli fatti risigillare.

In altri casi il recesso viene escluso perché impedisce o rende molto difficoltosa la ricollocazione di un servizio prenotato anticipatamente per un tempo ed una data specifica (così la lettera n) della norma).
E’ questo il caso delle prenotazioni alberghiere o relative a case vacanze o ad eventi culturali o sportivi, mentre restano esclusi da tale fattispecie i contratti aventi ad oggetto pacchetti turistici negoziati fuori dai locali commerciali o conclusi a distanza, i quali, invece, trovano una propria disciplina agli artt. 32 e ss. del codice del turismo.

La lettera h) disciplina un’ulteriore ipotesi di eccezione al diritto di recesso connessa al pregiudizio che il professionista subirebbe per riallocare la propria prestazione presso terzi; infatti, viene escluso il recesso per i contratti in cui il consumatore ha richiesto specificamente una visita da parte del professionista ai fini dell’effettuazione di lavori urgenti di riparazione o manutenzione.

La lett. i) esclude il diritto di recesso nel caso di fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software sigillati, che siano stati aperti dopo la consegna; in questo modo si intende evitare che il consumatore possa approfittarne per effettuare la loro duplicazione e trattenerne una copia non autorizzata, ottenendone così la corrispondente utilità economica sfuggendo all’obbligo di versare il corrispettivo.

La lett. m) esclude il recesso nel caso di contratti conclusi in occasione di un’asta pubblica; in questo caso il legislatore ha voluto prendere in considerazione proprio la struttura e le caratteristiche tipiche dell’operazione d’asta, la quale avviene con meccanismi di gara che interessano più partecipanti contestualmente ed in cui si realizza una determinazione dinamica del prezzo.
L’ammissibilità del recesso, dunque, finirebbe per favorire comportamenti irresponsabili da parte dei consumatori partecipanti all’asta, capaci di alterare il funzionamento di determinazione dinamica del prezzo, anche in danno di altri consumatori partecipanti alla gara e seriamente interessati all’aggiudicazione.
Peraltro, si tenga conto del fatto che l’esclusione del diritto di recesso nel caso di asta pubblica non può essere di pregiudizio alla posizione del consumatore, in quanto la sua partecipazione avviene spontaneamente ed al medesimo viene sempre accordata la facoltà di presenziare alle operazioni di asta pubblica.

Una particolare ipotesi di esclusione del diritto di recesso è quella prevista alla lett. o) di questa norma, la quale fa riferimento ai casi di downloading da server e di streaming audio/video, così come ad altri sistemi o tecniche di distribuzione, compresi quelli basati su telefonia mobile.
Per l’esclusione del diritto di recesso si richiede non solo che il consumatore abbia espressamente consentito l’inizio dell’esecuzione da parte del professionista, ma anche che il consumatore stesso abbia manifestato la sua accettazione in ordine alla perdita del diritto di recesso.

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relative all'articolo 59 Codice del consumo

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Riccardo C. chiede
lunedģ 19/10/2020 - Lombardia
“Buongiorno,
io sono un tappezziere e mi occupo spesso del rifacimento dei divani. Essendo il rifacimento un lavoro difficilmente preventivabile mi reco spesso a casa dei miei clienti per eseguire preventivi personalizzati a casa loro. (mi reco da loro dopo una loro specifica richiesta, non sono un porta a porta). Possiedo anche un negozio fisico e un laboratorio dove produco divani e sono inquadrato come artigiano e rivenditore al dettaglio di divani. Delle volte capita che i clienti, a distanza di un paio di giorni annullino il contratto e richiedano indietro la caparra. (sul contratto che firmiamo è espressamente specificato che si tratta di una caparra e non di un acconto). La problematica nasce dal fatto che, una volta ricevuto l'ordine io giustamente procedo all'acquisto del tessuto e delle materie prime che mi sono necessarie per eseguire i lavori e, se il cliente annulla, io resto con i tessuti in casa che difficilmente riesco a rivendere. Quando mi capita di non riuscire a rivenderlo io ho un danno che potrebbe arrivare alle 400€.
Molte volte sono riuscito ad accordarmi con il cliente che, coscienzioso di cosa è accaduto, acquista il tessuto con la caparra e tutto finisce li. Ma accade, come mi sta succedendo ora, che il cliente non ne voglia sapere appalellandosi al diritto di recesso.
I clienti, probabilmente addestrati dalla concorrenza, si appellano al fatto che è stato un acquisto fatto a casa e che hanno diritto a 10/15 giorni per annullare l'ordine. (non posso aspettare 15 giorni ad acquistare il tessuto perché da ciò verrebbero penalizzati i miei clienti seri e il mio servizio che verrebbe inutilmente rallentato di 15gg).
Mi sono informato dal vostro sito e ho trovato questa risposta:

Articolo 59 Codice del consumo.
c) la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati;

La mia domanda è la seguente:

Considerato che il divano è del cliente e che si tratta ovviamente di una lavorazione su misura e chiaramente personalizzata i clienti hanno diritto al recesso entro 15gg avendo acquistato al di fuori dei locali commerciali o la legge mi tutela e loro hanno diritto al recesso andando unicamente a perdere la caparra?
Il mio dubbio sta nel capire se tale clausola si riferisca unicamente a operazioni non irrevocabili tipo abiti su misura.

Se questo articolo non mi tutela esiste un altra legge che mi tuteli nel mio operato?

Se sul contratto è espressamente specificato che la caparra è il 50% dell'importo e loro ne danno solo il 30% posso imporgli di saldare il rimanente 20% e di ritirare il tessuto che oramai ho in casa?

La ringrazio
Cordiali saluti

ps. nel caso pubblichi questa domanda online le chiedo gentilmente di censurare i miei dai personali quali nome, cognome, mail e numero di telefono.”
Consulenza legale i 23/10/2020
Prima di passare allo specifico del caso concreto esaminando la copia della proposta di commissione che ci è stata trasmessa, facciamo alcune brevi osservazioni di carattere generale.
La disciplina relativa ai contratti conclusi fuori dei locali commerciali è contenuta negli articoli 52 e seguenti del codice del consumo (D.Lgs 205/2006).
La normativa prevede che il diritto di recesso possa essere esercitato senza oneri a carico del consumatore (a parte quelli dell’articolo 56, comma 2, e all'articolo 57, quale ad esempio il costo diretto della restituzione dei beni).
L’art. 56 in particolare dispone che è nulla “qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso.”.
Non solo. Se il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso (anziché dopo 14 giorni) termina dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale.
Alla regola generale del diritto di recesso per i contratti a distanza o conclusi fuori dai locali commerciali vi sono delle eccezioni disciplinate proprio dall’art. 59 del codice del consumo, richiamato correttamente nel quesito.
In particolare, il diritto di recesso è escluso – tra le altre ipotesi- “per la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati”.
L’art. 45, a sua volta, definisce tali beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore come “qualsiasi bene non prefabbricato prodotto in base a una scelta o decisione individuale del consumatore”.
Sul punto, l’AGCM con il provvedimento 26820 del 2017 ha evidenziato che: “la ratio della norma di cui all’articolo59, lettera c), del Codice del Consumo, è quello di evitare che un bene prodotto seguendo le specifiche richieste del cliente (cioè quindi, chiaramente personalizzato) venga poi restituito e non sia per quel motivo più possibile rivenderlo a terzi o immetterlo ulteriormente sul mercato.52.Tale impossibilità o estrema improbabilità di rivendita del prodotto, assemblato secondo le specifiche indicazioni ricevute dal cliente all’atto dell’ordine, andrebbe, altresì, coniugata con l’effettiva irreversibilità delle modifiche apportate al bene, considerando tali solo quelle la cui eliminazione risulta non praticabile dal punto di vista tecnico (avendo determinato una modifica non reversibile sulla struttura del prodotto) o economico (comportando costi eccessivi per il reintegro del prodotto al modello standard)”.
Nel predetto provvedimento viene anche sottolineato che il consumatore al momento della conclusione del contratto (nelle condizioni generali di vendita) debba essere informato “in maniera chiara e comprensibile, così come previsto dall'articolo 49 lettera m) del Codice del Consumo, della circostanza che per il bene acquistato il diritto di recesso è escluso.”.

Ciò premesso in linea generale, passiamo allo specifico della vicenda in questione.

Le condizioni generali riportate nella proposta di commissione firmata dai clienti sono insufficienti e riportano anche articoli di normativa errati.
Ad esempio, il punto 6 non specifica che l’Autorità Giudiziaria per eventuali controversie è quella del consumatore.
Il punto 8 (quello che in particolare ci interessa) richiama articoli del codice del consumo che non sono relativi al diritto di recesso.
Infatti questi ultimi, come sopra specificato, sono quelli dal 52 in poi.
Non solo. Poiché, appunto, si tratta di beni personalizzabili per i quali si applica l’eccezione al diritto di recesso ciò deve essere chiaramente indicato nelle condizioni generali, come ha anche evidenziato l’autorità garante nel sopra richiamato provvedimento.
Invece, nel documento esaminato, ciò non viene minimamente menzionato anzi si rimanda genericamente agli articoli (peraltro sbagliati) del codice del consumo in tema di recesso.
Quanto alla caparra, il fatto che sia stato usato questo termine e non quello di acconto rileva poco dal momento che nelle condizioni generali non si fa alcun tipo di accenno in merito e, anzi, si parla di saldo: il che fa presupporre che la somma versata in precedenza abbia più la natura di un acconto che quella di una caparra (confirmatoria, ndr).

Alla luce di ciò, in risposta alle domande contenute nel quesito possiamo affermare quanto segue.

Il rifacimento di un divano costituisce sicuramente un bene confezionato su misura e rientra negli acquisti personalizzati.
Riteniamo quindi che per esso possa valere l’eccezione di cui al sopra citato art. 59 del Codice del Consumo.
Tuttavia, nel nostro specifico caso, tale eccezione al diritto di recesso -come testé evidenziato – non solo non è minimamente indicata nelle condizioni generali di vendita ma anzi (nonostante gli articoli errati richiamati) si lascia intendere la possibilità di esercitare tale diritto.

Quindi, fino a che i clienti sottoscriveranno queste condizioni generali, legittimamente potranno esercitare il diritto di recesso essendo il contratto stipulato fuori dei locali commerciali.
Da ciò ne consegue che purtroppo deve essere restituito anche l’importo versato in anticipo.

Per cui non è che Lei non sia tutelato “dall’articolo di legge”. Non è tutelato da ciò che fa firmare ai clienti.

Pertanto, suggeriamo di modificare le condizioni generali di contratto riformulandole in modo chiaro e preciso sia con riguardo l’eccezione al diritto di recesso di cui all’art. 59 del Codice del Consumo sia con riguardo all’autorità giudiziaria competente che alla caparra confirmatoria.