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Articolo 54 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Esercizio del diritto di recesso

Dispositivo dell'art. 54 Codice del consumo

1. Prima della scadenza del periodo di recesso, il consumatore informa il professionista della sua decisione di esercitare il diritto di recesso dal contratto. A tal fine il consumatore può:

  1. a) utilizzare il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B; oppure
  2. b) presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto.

2. Il consumatore ha esercitato il proprio diritto di recesso entro il periodo di recesso di cui all'articolo 52, comma 2, e all'articolo 53 se la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso è inviata dal consumatore prima della scadenza del periodo di recesso.

3. Il professionista, oltre alle possibilità di cui al comma 1, può offrire al consumatore l'opzione di compilare e inviare elettronicamente il modulo di recesso tipo riportato all'allegato I, parte B, o una qualsiasi altra dichiarazione esplicita sul sito web del professionista. In tali casi il professionista comunica senza indugio al consumatore una conferma di ricevimento, su un supporto durevole, del recesso esercitato.

4. L'onere della prova relativa all'esercizio del diritto di recesso conformemente al presente articolo incombe sul consumatore.

Spiegazione dell'art. 54 Codice del consumo

Il principio generale desumibile dalla norma in esame è quello secondo cui, nel caso di contratti a distanza e di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il c.d. ius poenitendi o diritto di recesso deve essere fatto valere dal consumatore inoltrando al professionista la relativa comunicazione entro i limiti temporali fissati agli artt. 53 e 53 codice del consumo, senza il rispetto di alcuna formalità particolare, purchè si tratti di comunicazione esplicita.
Non occorre che il consumatore faccia uso di formule sacramentali predeterminate, ma è sufficiente che la dichiarazione inoltrata al professionista espliciti la volontà di recedere unilateralmente dal contratto (ovviamente, trattandosi di un recesso ad nutum, non serve che vengano esplicitati i motivi).
In considerazione, poi, dell’evoluzione delle tecnologie informatiche e della diffusione del commercio elettronico, si prevede adesso anche la possibilità di recedere dal contratto tramite comunicazione online.

Stabilisce la lett. a) del primo comma di questa norma che la comunicazione di recesso può essere inoltrata dal consumatore anche utilizzando il modulo tipo di recesso di cui all’Allegato I, parte B del codice, modulo che il professionista è obbligato a trasmettere al consumatore unitamente alle informazioni preliminari e che, comunque, è di facile reperibilità anche online.
L’uso di tale modulo avrebbe lo scopo di semplificare la comunicazione del recesso nell’ambito dell’unione europea ed in particolare sia di avvantaggiare i consumatori più deboli (i quali molto spesso manifestano difficoltà nell’uso degli strumenti che il diritto mette a loro disposizione) sia di favorire le operazioni contrattuali transfrontaliere.

Ai fini della tempestività del recesso i commi 2 e 3 di questa norma richiedono che la comunicazione venga inviata dal consumatore prima della scadenza dei termini normativamente fissati. Occorre a questo proposito precisare che, pur trattandosi di una comunicazione recettizia, che si perfeziona con il suo ricevimento da parte del destinatario, stando alla lettera della norma ciò che rileva, ai fini del computo del rispetto dei termini, è il momento del mero invio e no quello di ricezione della dichiarazione (si intendono in questo modo favorire le esigenze di tutela del consumatore).

Il terzo comma, venendo incontro alle esigenze della prassi e all’evoluzione delle tecnologie informatiche anche nella conclusione dei contratti, prevede la possibilità di esercitare il diritto di recesso mediante comunicazione online.
Ciò che può evincersi dalla lettura di tale comma è che si tratta soltanto di una facoltà e che non viene posto alcun obbligo in capo al professionista, che faccia uso del sito internet per concludere il contratto a distanza, di predisporre il proprio sito in modo tale da consentire al consumatore l’utile esercizio del diritto di recesso.
A prescindere da ciò, nulla impedisce al consumatore di inoltrare la comunicazione di recesso autonomamente al professionista per via elettronica, senza utilizzare il sito web di quest’ultimo, avvalendosi di altri strumenti, come ad esempio la posta elettronica o la PEC.

Il quarto comma opera una sorta di bilanciamento del principio della libertà della forma per l’esercizio del diritto di recesso, ponendo questa volta a carico del consumatore l’onere di provare che tale diritto è stato esercitato conformemente a quanto prescritto in questa norma.
Occorre anche evidenziare che il terzo comma, nell’imporre al professionista di confermare su supporto durevole l’avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso inoltratagli dal consumatore, intende in questo modo fornire un riscontro probatorio in favore del consumatore, al fine di consentire a quest’ultimo di dimostrare sia l’avvenuto esercizio del diritto di recesso che la sua tempestività.
La regola sancita al quarto comma appare del tutto conforme al principio generale di cui all’art. 2697 del c.c., ai sensi del quale l’onere di provare un determinato fatto incombe sul soggetto che pone quel medesimo fatto alla base della propria tesi.

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