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Articolo 39 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Regole nelle attivitą commerciali

Dispositivo dell'art. 39 Codice del consumo

1. Le attività commerciali sono improntate al rispetto dei principi di buona fede, di correttezza e di lealtà, valutati anche alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori.

Spiegazione dell'art. 39 Codice del consumo

La norma in esame detta un regola di carattere generale, applicabile a tutte le attività commerciali, le quali debbono dunque ispirarsi ad un rapporto corretto, leale ed in buona fede.
Va in particolare osservato che il requisito della buona fede non viene preso in considerazione con riferimento alle clausole vessatorie, il che deve intendersi nel senso che la tutela del consumatore è talmente forte che neppure la buona fede può giustificare una clausola di tale natura, come peraltro previsto dal primo comma dell’art. 33 del codice consumo.

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