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Articolo 40 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Credito al consumo

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 40 Codice del consumo

Articolo abrogato dal D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141

[Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) provvede ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, con particolare riguardo alla previsione di indicare il Tasso annuo effettivo globale (TAEG) mediante un esempio tipico.]

Spiegazione dell'art. 40 Codice del consumo

Questa norma è stata abrogata dal decreto legislativo n. 141/2010.
La legge definisce credito al consumo la “concessione, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore della persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.
Rientrano in questa definizione tutte le concessioni di credito fatte da professionisti (banche o finanziarie) nei confronti di soggetti consumatori o che comunque operano come tali.
Non possono, invece, farsi rientrare nella definizione di credito al consumo i seguenti tipi di finanziamenti:
? quelli di importo inferiore ai 154,94 euro o superiore ai 30.987,41 euro (valori previsti dalla legge 142/92, articolo 18, comma 3 e mai successivamente variati);
? quelli rimborsabili in un’unica soluzione entro diciotto mesi, con il solo eventuale addebito di oneri diversi dagli interessi (spese, ecc...), purché previsti dal contratto;
? quelli privi di interessi o altri oneri, con eccezione del rimborso delle spese vive sostenute e documentate;
? quelli destinati all’acquisto o alla conservazione di una casa o terreno (mutui).

Un elemento fondamentale a cui questa norma faceva riferimento era il TAEG, ovvero l’indice che stabilisce il costo totale del credito a carico del consumatore e che rappresenta lo strumento principale per garantire la trasparenza nei contratti di credito al consumo (il costo totale del credito viene infatti calcolato includendo le ulteriori spese che il consumatore deve sostenere, oltre agli interessi).

I contratti di credito al consumo devono essere necessariamente conclusi per iscritto ed una copia degli stessi deve essere consegnata al cliente; l’inosservanza di tale formalismo è causa di annullamento del contratto.
Il cliente, prima di aderire e di sottoscrivere, ha diritto di ottenere una copia completa del contratto, comprensiva del documento di sintesi, in modo da poter fare una valutazione approfondita.
Il documento di sintesi è quello che raccoglie le più significative condizioni contrattuali ed economiche applicate, riproducendo lo schema del foglio informativo relativo al tipo di operazione e servizio.

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