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Articolo 37 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Azione inibitoria

Dispositivo dell'art. 37 Codice del consumo

1. Le associazioni rappresentative dei consumatori, di cui all'articolo 137, le associazioni rappresentative dei professionisti possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano, o che raccomandano l'utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività ai sensi del presente titolo.

2. L'inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669 bis e seguenti del codice di procedura civile.

3. Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle azioni inibitorie esercitate dalle associazioni dei consumatori di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 140.

Spiegazione dell'art. 37 Codice del consumo

La norma in commento disciplina un’azione collettiva di carattere generale, che inibisce la predisposizione futura di clausole vessatorie da parte del professionista e che deve porsi in stretto collegamento con quella che precede.
Entrambe, infatti, prevedono le forme di tutela di cui è possibile avvalersi avverso le clausole vessatorie.
La prima, la c.d. nullità di protezione prevista dall’art. 36, ha carattere individuale, mentre la seconda, l’azione inibitoria prevista dalla norma in commento (riproducente, con alcune significative innovazioni il testo dell’art. 1469 sexies c.c.), ha carattere collettivo.
La giurisprudenza, in considerazione della natura preventiva del giudizio, ha escluso che nell’azione prevista da questa norma possano trovare applicazione i criteri inscindibilmente collegati al singolo contratto concluso con il consumatore (ovvero quelli della buona fede oggettiva, delle circostanze esistenti al momento della conclusione e della trattativa individuale), ritenendo al contrario applicabili all’azione collettiva i criteri della natura del bene o servizio del contratto, dell’esclusione della valutazione per la determinazione dell’oggetto contrattuale e dell’adeguatezza del corrispettivo, dell’esenzione per le clausole riproduttive di disposizioni di legge.

Si tratta di un particolare tipo di azione della quale ci si può avvalere per vietare ai professionisti di usare le clausole vessatorie nei contratti sottoposti ai consumatori.
A differenza del risultato conseguibile con la nullità di protezione, l’estensione anche in favore di soggetti collettivi della legittimazione all’esercizio dell’azione inibitoria per far vietare l’utilizzo di clausole che determinano uno squilibrio tra consumatore e professionista, consente certamente di raggiungere un risultato ben più ampio.
Infatti, nel momento in cui il giudice dispone l’inibizione di una clausola, tale decisione sarà in grado di produrre i suoi effetti non soltanto nei confronti del professionista verso il quale si sta agendo, ma anche nei confronti di tutti quegli altri professionisti che impiegano clausole simili.
Peraltro, proprio perché sono i soggetti collettivi ad agire per l’inibitoria, la relativa decisione potrà soddisfare le esigenze di una molteplicità di consumatori non identificabili individualmente, i quali saranno posti in condizione di non essere danneggiati dall’inserimento nel singolo contratto che li riguarda di quelle clausole di cui è stato inibito l’utilizzo.

Il comma 1 individua i soggetti legittimati ad esperire l’azione inibitoria, e sono tali: le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti, di cui all’art. 137, le associazioni rappresentative dei professionisti.
Per promuovere l’azione inibitoria è richiesto che i soggetti collettivi chiamino in causa i professionisti o le associazioni di professionisti che utilizzano le condizioni generali di contratto vessatorie, chiedendo al giudice competente di disporre il divieto dell’uso di quelle condizioni di cui sia accertata l’abusività.
Il riconoscimento del lamentato carattere abusivo delle condizioni generali di contratto (all’esito positivo del quale viene emesso il provvedimento inibitorio) si ritiene che debba essere eseguito seguendo i criteri di cui all’art. art. n del codice consumo34 di questo codice, il quale fa riferimento:
a) alla natura del bene o del servizio oggetto dell’accordo;
b) alle circostanze in cui il contratto è stato concluso;
c) a tutte le altre clausole inserite nel medesimo contratto

Nel secondo comma della norma viene prevista la c.d. inibitoria cautelare, alla quale è consentito fare ricorso allorchè ne sussistano “giusti motivi di urgenza”.
Si tratta indubbiamente di un procedimento più rapido per ottenere l’inibitoria, nel corso del quale il giudice elimina tutte le formalità che non risultano necessarie per decidere; per tale ragione, spesso tale particolare procedura ha costituito oggetto di critica, essendo stato osservato che l’esigenza di celerità comprime l’attività di ricerca delle informazioni.
Di contro, si fa rilevare che raramente un’azione inibitoria ha bisogno di una qualche istruttoria, essendo sufficiente fornire semplicemente al giudice il contratto utilizzato dal professionista.

Per quanto concerne il richiamo che la norma fa agli artt. 669 bis e ss. c.p.c., i quali prevedono che la misura cautelare possa essere concessa allorchè, durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo possa essere minacciato da un pregiudizio grave ed irreparabile, si osserva che in realtà in questo tipo di azione tale pregiudizio è in re ipsa, trattandosi di azione che riguarda indirettamente la posizione individuale del singolo consumatore e che tende proprio a prevenire il danno, consistente nella circolazione di clausole vessatorie (con essa si tende ad eliminare, da un punto di vista potenziale, i danni che può subire il consumatore contraente debole).

La sentenza che accoglie le domande proposte dalle associazioni presenta un contenuto che viene definito complesso, in quanto in forza di essa viene da un lato dichiarata la vessatorietà delle condizioni generali di contratto e dall’altro si ordina al professionista di non utilizzare più tali clausole nei contratti che si andranno a stipulare con i consumatori.

Il terzo comma attribuisce al giudice il potere di applicare un’ulteriore sanzione al professionista, ossia la pubblicazione del provvedimento su uno o più giornali, di cui almeno uno a diffusione nazionale.
Sembra abbastanza evidente l’effetto negativo che quest’ulteriore sanzione sarà in grado di produrre, ossia quello di colpire l’immagine del professionista; a ciò si aggiunga il fatto che una tale forma di pubblicità costituisce da un lato uno strumento utile per le concrete attività di tutela dei consumatori e dall’altro consente agli altri professionisti non interessati dal giudicato di eliminare dalle condizioni generali di contratto dagli stessi predisposte quelle clausole che hanno un contenuto analogo a quelle dichiarate vessatorie.

La disciplina che la norma in esame detta contro le clausole abusive va integrata con quanto disposto dall’art. 140 di questo stesso codice, norma che prevede una disciplina generale per l’inibitoria dei consumatori.
In particolare, il comma 10 di tale ultima norma prevede l’applicabilità della disciplina generale anche all’inibitoria contro le clausole abusive, per quanto qui non previsto, ma soltanto per le azioni esercitate dalle associazioni dei consumatori di cui all’art. 137.
A seguito dell’introduzione degli artt. 139 e 140 cod. cons., si viene, dunque, a realizzare un “doppio binario” per l’esercizio delle azioni inibitorie consumeristiche; infatti, il rimedio previsto dalla disposizione in esame, il quale si presenta come strumento speciale riservato ad una particolare ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori (l’inserimento delle clausole vessatorie nelle condizioni generali di contratto), coesiste con l’azione inibitoria “generale” prevista dai citati articoli.

Giudice competente, ex art. 140 codice del consumo, è il Tribunale, fatta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie in materia di servizi pubblici.

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