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Articolo 27 quater Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Oneri di informazione

Dispositivo dell'art. 27 quater Codice del consumo

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali di cui all'articolo 27 bis, comunicano periodicamente al Ministero dello sviluppo economico le decisioni adottate ai sensi del presente titolo.

2. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà affinché sul proprio sito siano disponibili:

  1. a) le informazioni generali sulle procedure relative ai meccanismi di reclamo e ricorso disponibili in caso di controversie, nonché sui codici di condotta adottati ai sensi dell'articolo 27 bis;
  2. b) gli estremi delle autorità, organizzazioni o associazioni presso le quali si possono ottenere ulteriori informazioni o assistenza;
  3. c) gli estremi e la sintesi delle decisioni significative riguardo a controversie, comprese quelle adottate dagli organi di composizione extragiudiziale.

Spiegazione dell'art. 27 quater Codice del consumo

Con questa norma si vuole garantire la trasparenza dell’operato dell’AGCM, ponendosi in capo alla stessa Autorità l’obbligo di comunicare periodicamente al Ministero dello Sviluppo economico le decisioni che vengono via via adottate.
Il medesimo obbligo è previsto anche con riferimento alle associazioni o alle organizzazioni imprenditoriali e professionali.

A tale forma di trasparenza si aggiunge l’ulteriore forma di pubblicità a cui fa riferimento il secondo comma della norma in esame, ove è previsto che sul sito del Ministero dello sviluppo economico debbano essere messe a disposizione degli utenti:
a) tutte le informazioni relative ai meccanismi di reclamo e ricorso disponibili in caso di controversie, nonché i codici di condotta adottati ex art. 27 bis di questo codice;
b) gli estremi delle autorità, organizzazioni o associazioni presso cui si possono ottenere ulteriori informazioni o assistenza;
c) gli estremi e la sintesi delle decisioni significative relative a controversie, comprese quelle adottate dagli organi di composizione extragiudiziale

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