Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 27 ter Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Autodisciplina

Dispositivo dell'art. 27 ter Codice del consumo

1. I consumatori, i concorrenti, anche tramite le loro associazioni o organizzazioni, prima di avviare la procedura di cui all'articolo 27, possono convenire con il professionista di adire preventivamente, il soggetto responsabile o l'organismo incaricato del controllo del codice di condotta relativo ad uno specifico settore la risoluzione concordata della controversia volta a vietare o a far cessare la continuazione della pratica commerciale scorretta.

2. In ogni caso il ricorso ai sensi del presente articolo, qualunque sia l'esito della procedura, non pregiudica il diritto del consumatore di adire l'Autorità, ai sensi dell'articolo 27, o il giudice competente.

3. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorità fino alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento innanzi all'Autorità, ove lo stesso sia stato attivato anche da altro soggetto legittimato, in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina. L'Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.

Spiegazione dell'art. 27 ter Codice del consumo

Con l’espressione “autodisciplina” ci si riferisce ad un particolare sistema di controllo, che si affianca a quello svolto dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato e che può qualificarsi di natura contrattuale, in quanto scaturisce da un accordo che vede da un lato consumatori o concorrenti e dall’altro il professionista.
Per effetto di tale accordo i predetti soggetti possono decidere, ancor prima che venga interessata l’AGCM, di rivolgersi al soggetto responsabile del codice di condotta o all’organismo incaricato del suo controllo, al fine di risolvere la controversia insorta in ordine alla presunta scorrettezza di una determinata pratica commerciale.

Va, tuttavia, precisato che, la scelta di avvalersi di tale strumento non può precludere il diritto del consumatore di rivolgersi pur sempre all’AGCM o ad un giudice, sempre che la controversia che viene in considerazione rientri nella competenza di quest’ultimo.

Qualora, invece, dovesse esservi un procedimento già aperto dinanzi all’AGCM (su iniziativa, ad esempio, di qualcun altro che ne è legittimato), sarà pur sempre consentito invocare l’intervento dell’organo di autodisciplina (ossia il soggetto responsabile del codice di condotta o l’organismo incaricato del suo controllo), potendosi in tal caso chiedere la sospensione del procedimento amministrativo per un periodo massimo di trenta giorni.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!