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Articolo 10 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Attuazione

Dispositivo dell'art. 10 Codice del consumo

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme di attuazione dell'articolo 6, al fine di assicurare, per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, una applicazione compatibile con i principi del diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalità di presentazione per le quali non è obbligatorio riportare le indicazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 6. Tali disposizioni di attuazione disciplinano inoltre i casi in cui sarà consentito riportare in lingua originaria alcuni dati contenuti nelle indicazioni di cui all'articolo 6.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101.

Spiegazione dell'art. 10 Codice del consumo

Secondo quanto previsto dalla norma in esame, un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le Politiche comunitarie e della Giustizia, attua l’art. 6, assicurando per i prodotti provenienti dai Paesi dell’Unione Europea una commercializzazione compatibile con le regole europee e precisando quali sono le categorie di prodotti e le modalità di presentazione degli stessi esclusi dall’osservanza delle previsioni di cui alle lett. a) e b), dell'art. 6.
Fissa, inoltre, “…i casi in cui sarà consentito riportare in lingua originaria alcuni dati contenuti nelle indicazioni di cui all'articolo 6”.

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