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Articolo 329 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Fatti di bancarotta fraudolenta

Dispositivo dell'art. 329 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 322 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società in liquidazione giudiziale, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.

2. Si applica alle persone suddette la pena prevista dall'articolo 322, comma 1, se:

  1. a) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.
  2. b) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il dissesto della società.

3. Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'articolo 322, comma 4.

Massime relative all'art. 329 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Cass. pen. n. 3660/2025

Le operazioni dolose menzionate dall'art. 329 D.Lgs. n. 14 del 2019 quali produttive del dissesto dell'impresa possono anche non determinare un'immediata diminuzione dell'attivo e possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell'impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, sicché anche il protratto e sistematico omesso versamento di imposte e contributi previdenziali, da parte dell'amministratore, costituisce comportamento rilevante come scelta imprenditoriale dolosa, capace di determinare uno stato di gravissima e irrevocabile esposizione debitoria della società, tale da comportare il fallimento della società.

Cass. pen. n. 7261/2024

Le due fattispecie previste dall'art. 329, comma 2, assimilabili sotto il profilo "oggettivo", si differenziano per quanto attiene all'elemento soggettivo: nel caso di causazione con dolo il dissesto entra nel fuoco del dolo, e si tratta, quindi, di fattispecie di evento (costituito dal fallimento) a dolo diretto; nella seconda ipotesi (causazione per effetto di operazioni dolose), si afferma che il dissesto è l'effetto, dal punto di vista della causalità materiale, di una condotta volontaria, ma non diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione accetta la probabilità che il dissesto si verifichi (dolo eventuale).

Cass. pen. n. 36585/2024

In tema di bancarotta fraudolenta, le operazioni dolose di cui all'art. 329, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 14 del 2019, attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato. In tale ottica si ritiene corretta applicazione del principio la qualificazione di operazione dolosa data dal protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive che, aumentando ingiustificatamente l'esposizione nei confronti degli enti previdenziali, rendeva prevedibile il conseguente dissesto della società.

Cass. pen. n. 42448/2024

In tema di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio, dove l'elemento soggettivo presenta una struttura complessa comprendendo il dolo generico (avente ad oggetto la rappresentazione del mendacio), il dolo specifico (profitto ingiusto) ed il dolo intenzionale di inganno dei destinatari, il predetto dolo generico non può ritenersi provato - in quanto in re ipsa - nella violazione di norme contabili sulla esposizione delle voci in bilancio, né può ravvisarsi nello scopo di far vivere artificiosamente la società, dovendo, invece, essere desunto da inequivoci elementi che evidenzino, nel redattore del bilancio, la consapevolezza del suo agire abnorme o irragionevole attraverso artifici contabili.

Cass. pen. n. 27690/2024

In tema di bancarotta da aggravamento del dissesto a mezzo di operazioni doloso, per ritenere il reato sussistente bisogna considerare l'aggravamento del dissesto globalmente e non già con riferimento a singole situazioni debitorie, sicché quando l'entità complessiva del medesimo sia comunque rimasta invariata la circostanza che la condotta abusiva abbia incrementato determinate voci di passivo non giustifica, di per sé, un'affermazione di responsabilità.

Cass. pen. n. 22978/2024

Il delitto di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose non sussiste quando l'amministratore della società fallita abbia accumulato debiti per scelte errate, dovendo distinguersi l'aggravamento del dissesto conseguente ad operazioni dolose dall'aumento del passivo dovuto a scelte gestionali rivelatesi ex post errate e quindi dovute a comportamenti incolpevoli o anche solo colposi.

Cass. pen. n. 11968/2024

In tema di bancarotta fraudolenta documentale per la sussistenza del dolo dell'amministratore solo formale, non occorre che questi si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità volti ad impedire o a rendere più difficoltosa la ricostruzione degli affari della fallita, ma è sufficiente che l'abdicazione agli obblighi da cui è gravato sia accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità dell'alterazione fraudolenta della contabilità e dal mancato esercizio dei poteri-doveri di vigilanza e controllo che gli competono.

Cass. pen. n. 29582/2023

Può concorrere nel delitto di bancarotta da aggravamento del dissesto di cui all'art. 223, comma 2, n. 1 l. fall. (ora art. 329, comma 2 lett. b), d.lgs. 14 del 2019) il professionista che rediga, in sede di aumento di capitale mediante conferimenti in natura, una perizia di stima mendace aumentando surrettiziamente il valore dei beni conferiti e contribuendo così a realizzare un aumento di capitale fittizio ex art. 2632 cod. civ.

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