Cass. pen. n. 16407/2025
Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è un reato di pericolo concreto sicché, se non è necessario, per la sua sussistenza, la prova che la condotta abbia causato un effettivo pregiudizio per i creditori), è pur sempre necessario che l'atto di depauperamento risulti idoneo ad esporre a pericolo il patrimonio della società, per cui la decisione di merito deve dar conto della connotazione del fatto in termini di pericolo concreto e della riconoscibilità del dolo generico sulla base di una puntuale analisi della fattispecie concreta in tutte le sue peculiarità, ricercando possibili (positivi o negativi) indici di fraudolenza necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei suoi creditori, e dall'altro, alla proiezione soggettiva di tale dato.
Cass. pen. n. 44742/2024
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per ascrivere la manomissione fraudolenta patrimoniale, occorre la prova che il cespite, non rinvenuto in sede di inventario, appartenga o sia appartenuto o sia stato nella disponibilità del fallito.
Cass. pen. n. 34811/2024
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'esistenza di bilanci depositati presso il Registro delle Imprese e di registri fiscali è sufficiente per ritenere che scritture e documenti contabili e fiscali siano stati tenuti e istituiti, omettendone in via definitiva la consegna agli organi della procedura fallimentare, da cui è derivata la impossibilità di ricostruire gli atti gestori, il movimento degli affari e il patrimonio della società fallita.
Cass. pen. n. 33365/2024
Non può ritenersi integrato il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale in caso di legittima distruzione ai soci di somme iscritte quali riserve da conferimento allocate a quota libera se da tale scelta non deriva un immediato ed irrimediabile depauperamento del patrimonio sociale con conseguente messa in pericolo degli interessi dei creditori.
Cass. pen. n. 23910/2024
In materia di bancarotta tra società infragruppo, i pagamenti in favore della controllante non configurino necessariamente il reato di bancarotta e possano essere ricondotti all'operatività del contratto di cash pooling, ma a condizione che ne ricorra la formalizzazione e la puntuale regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici interni al gruppo (V, 5 aprile 2018, n. 34457) e che, dunque, i consigli di amministrazione delle società interessate abbiano deliberato il contenuto dell'accordo, definendone l'oggetto, la durata, i limiti di indebitamento, le aliquote relative agli interessi attivi e passivi e le commissioni applicabili.
Cass. pen. n. 14421/2024
In presenza di prelievi di somme di denaro dai conti della società, perché possa parlarsi di bancarotta fraudolenta patrimoniale occorre fornire la prova della destinazione della liquidità di pertinenza dell'impresa verso finalità diverse da quelle sociali, in tal caso soltanto potendo ritenersi sussistente sia il pregiudizio per gli interessi del ceto creditorio, al quale vengono sottratte le garanzie previste dalla legge, sia il pregiudizio più ampio all'interesse generale alla corretta gestione dell'iniziativa commerciale.
Cass. pen. n. 8921/2024
Anche l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta, sotto il profilo dell'elemento materiale, nell'alveo di tipicità della prima delle due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale ma occorre dimostrare il dolo specifico dell'amministratore ovvero occorre accertare che lo scopo dell'omessa tenuta fosse stato quello di recare pregiudizio ai creditori.
Cass. pen. n. 11968/2024
In tema di bancarotta fraudolenta documentale per la sussistenza del dolo dell'amministratore solo formale, non occorre che questi si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità volti ad impedire o a rendere più difficoltosa la ricostruzione degli affari della fallita, ma è sufficiente che l'abdicazione agli obblighi da cui è gravato sia accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità dell'alterazione fraudolenta della contabilità e dal mancato esercizio dei poteri-doveri di vigilanza e controllo che gli competono.
Cass. pen. n. 11093/2023
La condotta di falsificazione delle scritture contabili integrante la fattispecie di bancarotta documentale prevista dalla prima parte della norma (art. 322 CCII) può avere natura tanto materiale che ideologica, ma consiste comunque in un intervento manipolativo su una realtà contabile già definitivamente formata; la condotta integrante la fattispecie di bancarotta documentale "generica" si realizza sempre, invece, con un falso ideologico, che si caratterizza per la contestualità alla tenuta della contabilità.
Cass. pen. n. 40446/2023
In tema di bancarotta fraudolenta la condotta di falsificazione delle scritture contabili integrante la fattispecie di bancarotta documentale "specifica" può avere natura sia materiale sia ideologica, ma consiste, comunque, in un intervento manipolativo su una realtà contabile già definitivamente formata. La condotta integrante la fattispecie di bancarotta documentale "generica", invece, si realizza sempre con un falso ideologico contestuale alla tenuta della contabilità. In altri termini, l'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi nella contabilità (ovvero l'omessa annotazione di dati veri), sempre che la condotta presenti le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice, integra sempre e comunque la seconda ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale descritta dall'art. 216, comma 1, n. 2), L. Fall.
Cass. pen. n. 33810/2023
In tema di bancarotta fraudolenta, sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell'art. 216 legge fall. e l'art. 322 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (cd. Codice della crisi e dell'insolvenza di impresa) stante l'identità della formulazione delle due norme incriminatrici, al netto di non rilevanti, in sede penale, aggiornamenti lessicali, sicché la disciplina antecedente, da applicarsi ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 390, comma 3, Codice della crisi, in ordine a tutti i casi in cui vi sia stata dichiarazione di fallimento, non determina alcun trattamento deteriore, rilevante ai fini dell'art. 2 cod. pen. (Rigetta in parte, CORTE APPELLO MESSINA, 07/03/2022)