(massima n. 1)
Le operazioni dolose menzionate dall'art. 329 D.Lgs. n. 14 del 2019 quali produttive del dissesto dell'impresa possono anche non determinare un'immediata diminuzione dell'attivo e possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell'impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, sicché anche il protratto e sistematico omesso versamento di imposte e contributi previdenziali, da parte dell'amministratore, costituisce comportamento rilevante come scelta imprenditoriale dolosa, capace di determinare uno stato di gravissima e irrevocabile esposizione debitoria della societą, tale da comportare il fallimento della societą.