(massima n. 1)
Il delitto di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose non sussiste quando l'amministratore della societą fallita abbia accumulato debiti per scelte errate, dovendo distinguersi l'aggravamento del dissesto conseguente ad operazioni dolose dall'aumento del passivo dovuto a scelte gestionali rivelatesi ex post errate e quindi dovute a comportamenti incolpevoli o anche solo colposi.