(massima n. 1)
Le due fattispecie previste dall'art. 329, comma 2, assimilabili sotto il profilo "oggettivo", si differenziano per quanto attiene all'elemento soggettivo: nel caso di causazione con dolo il dissesto entra nel fuoco del dolo, e si tratta, quindi, di fattispecie di evento (costituito dal fallimento) a dolo diretto; nella seconda ipotesi (causazione per effetto di operazioni dolose), si afferma che il dissesto č l'effetto, dal punto di vista della causalitā materiale, di una condotta volontaria, ma non diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione accetta la probabilitā che il dissesto si verifichi (dolo eventuale).