Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7261 del 20 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Le due fattispecie previste dall'art. 329, comma 2, assimilabili sotto il profilo "oggettivo", si differenziano per quanto attiene all'elemento soggettivo: nel caso di causazione con dolo il dissesto entra nel fuoco del dolo, e si tratta, quindi, di fattispecie di evento (costituito dal fallimento) a dolo diretto; nella seconda ipotesi (causazione per effetto di operazioni dolose), si afferma che il dissesto č l'effetto, dal punto di vista della causalitā materiale, di una condotta volontaria, ma non diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione accetta la probabilitā che il dissesto si verifichi (dolo eventuale).

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