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Crisi d'impresa e sovraindebitamento -

I Reati Fallimentari nel recente “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, adottato in attuazione della Legge 19 ottobre 2017 n° 155

AUTORE:
ANNO ACCADEMICO: 2020
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Università Carlo Cattaneo - LIUC
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Il presente elaborato si prefigge l’obiettivo di analizzare in modo critico il processo di riforma fallimentare avviato con la legge delega del 2017 e culminato con l’emanazione del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza nel giugno del 2019; più esattamente, si pone l’accento sulla mancanza di una esplicita previsione di riforma delle disposizioni penali, sostanziali e processuali, in linea con quanto già purtroppo avvenuto con la riforma del 2005 - 2007.
Il lavoro esamina, anzitutto, l’evoluzione del fallimento, con particolare attenzione al confronto tra la concezione anglo-americana che ha posto le fondamenta della nuova riforma fallimentare italiana favorendo la sostituzione del termine “fallito” con la concezione più tenue e indulgente di “liquidazione giudiziale”.
Dopo una breve rassegna dell’istituto della bancarotta, è stato affrontato il tema delle novità introdotte dalla riforma fallimentare del 2005, considerata una “rivoluzione copernicana” dal Ministro della Giustizia illo tempore in carica.
La suddetta riforma è articolata in diversi punti alcuni dei quali considerati nevralgici: la modifica del concordato preventivo, della revocatoria fallimentare e infine, ma non per importanza, l’introduzione dell’istituto dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis della l. fall..
È stato inoltre documentato, attraverso un grafico (strumento utilizzato in più occasioni nell’elaborato per rendere possibile una visione di insieme di alcuni argomenti) il drastico calo del numero dei fallimenti, in ragione, appunto, della nuova concezione del fallimento come “extrema ratio”.
Nella relazione illustrativa del Governo del decreto correttivo si è ribadito che “l’eccessiva riduzione dell’area di fallibilità venutasi a determinare a seguito della novella del 2006 (sulla riforma del 2005), spesso ha impedito di assoggettare al fallimento ed alle conseguenti sanzioni penali imprenditori di rilevanti dimensioni con elevati livelli di indebitamento, danneggiando, in tal modo, sia i numerosi creditori insoddisfatti, che il sistema economico in generale”.
Si è sottolineato che l’anzidetta attività di riforma ha purtroppo contribuito a creare uno iato incolmabile tra la disciplina penale fallimentare e quella civilistica; la dottrina ha infatti osservato che “la rivisitazione ad imis della disciplina delle procedure concorsuali, attuata a più riprese nel triennio 2005-2007, non è stata estesa alla parte penalistica: quasi che il legislatore fidasse su una capacità di adattamento automatico delle disposizioni penali al nuovo panorama normativo di riferimento”.
Il legislatore ha successivamente avvertito l’esigenza di provvedere con una ulteriore riforma degli istituti delle procedure concorsuali e dell’insolvenza anche sotto la spinta dell’U.E.
Ed è in questo “disorganico” scenario che si è collocata la Legge del 19 ottobre 2017 n. 155 considerata anch’essa l’ennesima mancata occasione di modifica del settore penale della Legge fallimentare se non per l’utilizzo di nuove terminologie e l’introduzione di una nuova causa di non punibilità. Situazione rimasta invariata anche a seguito dell’emanazione del Codice della crisi (con alcune debite eccezioni oggetto di approfondimento).
In tema di reati fallimentari si è posta particolare attenzione alla disciplina della bancarotta anche alla luce della circostanza che il legislatore è sempre stato consapevole della doverosa necessità di una forma di adeguamento del reato alla nuova disciplina fallimentare.
Le moderne variazioni, invero, non sono servite a modificare il sistema penale fallimentare né tantomeno la disciplina della bancarotta che ha conservato nel tempo quel carattere di inadeguatezza.
Una delle più recenti manovre (potremo dire lungimiranti) del legislatore è stata quella di posticipare l’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, con l’auspicio che il passare del tempo sia utile non soltanto a fronteggiare l’emergenza epidemiologica e sanitaria che ci ha colpito, ma anche a superare le criticità e le carenze già riscontrate a livello normativo.

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