(massima n. 1)
In tema di bancarotta fraudolenta, le operazioni dolose di cui all'art. 329, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 14 del 2019, attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato. In tale ottica si ritiene corretta applicazione del principio la qualificazione di operazione dolosa data dal protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive che, aumentando ingiustificatamente l'esposizione nei confronti degli enti previdenziali, rendeva prevedibile il conseguente dissesto della società.