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Articolo 2174 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 28/12/2025]

Obblighi del soccidario

Dispositivo dell'art. 2174 Codice Civile

Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante [2173], il lavoro occorrente per la custodia e l'allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito.

Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore [1176, 1618, 2148, 2167, 2175](1).

Note

(1) L'apporto lavorativo deve essere prevalentemente quello del soccidario; ciò non esclude che egli possa servirsi della collaborazione di lavoratori estranei o di suoi familiari.

Massime relative all'art. 2174 Codice Civile

Cass. civ. n. 14568/2025

In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, l'impugnazione del capo della sentenza contenente la liquidazione del danno impedisce la formazione del giudicato sulla misura legale degli interessi e della svalutazione da ritardato pagamento, poiché essi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma hanno funzione compensativa volta a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual era all'epoca del danno, e possono essere riliquidati dal giudice dell'impugnazione o del rinvio, utilizzando la tecnica ritenuta pił appropriata, anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalitą di liquidazione scelta dal giudice precedente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudicato formatosi su alcune voci di danno conseguenti all'abbattimento di un aeromobile, quali il valore dell'avviamento commerciale ed il danno per fermo flotta, non si estendesse alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali relativi alla liquidazione integrale del danno patito dalla compagnia area in conseguenza di quel fatto illecito, essendo esso ancora in discussione).

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