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Articolo 2174 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Obblighi del soccidario

Dispositivo dell'art. 2174 Codice Civile

Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante [2173], il lavoro occorrente per la custodia e l'allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito.

Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore [1176, 1618, 2148, 2167, 2175](1).

Note

(1) L'apporto lavorativo deve essere prevalentemente quello del soccidario; ciò non esclude che egli possa servirsi della collaborazione di lavoratori estranei o di suoi familiari.

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