[Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attività connesse [2147], escluse quelle per la mano d'opera previste dall'articolo 2147, sono a carico del concedente [2765] e del mezzadro in parti uguali, se non dispongono diversamente [le norme corporative] (1), la convenzione o gli usi.
Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri, il concedente deve anticipare senza interesse [1282, 1815], sino alla scadenza dell'anno agrario in corso, le spese indicate nel comma precedente, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili [1652, 2154].]