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Articolo 2145 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Diritti ed obblighi del concedente

Dispositivo dell'art. 2145 Codice Civile

Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di quanto occorre per l'esercizio dell'impresa e di un'adeguata casa per la famiglia colonica [2146, 2765].

La direzione dell'impresa spetta al concedente, il quale deve osservare le norme della buona tecnica agraria [2086, 2147, 2155, 2156, 2167, 2173](1).

Note

(1) Comma tacitamente abrogato dall'art. 6, L. 756/1964.

Ratio Legis

A norma dell'art. 6 della L. 15 settembre 1964, n. 756, in materia di contratti agrari, il mezzadro collabora con il concedente solo alla direzione tecnica dell'impresa agraria, non anche alla direzione amministrativa che rimane affidata al concedente.

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