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Articolo 2146 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Conferimento delle scorte

Dispositivo dell'art. 2146 Codice Civile

Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione [delle norme corporative](1), della convenzione o degli usi.

Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti [2145, 2163](2).

Note

(1) Le norme corporative sono state abrogate quali fonti di diritto per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.
(2) Per quanto attiene la ripartizione delle scorte vive nei contratti di mezzadria si veda la L. 29 maggio 1956, n. 500.

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