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Articolo 2170 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Nozione

Dispositivo dell'art. 2170 Codice Civile

Nella soccida(1) il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse [2135], al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano [2178, 2184, 2187](2).

L'accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto [2178].

Note

(1) Il contratto di soccida costituisce un'ipotesi di contratto agrario associativo. Esso si distingue in tre tipologie: semplice, parziaria e con conferimento di pascolo.

(2) Gli elementi costitutivi del contratto di soccida sono comuni a quelli della mezzadria e della colonia parziaria, ovvero:
a) esercizio in comune di un'attività di impresa;
b) raggiungimento di un medesimo scopo;
c) ripartizione dei prodotti e degli utili dell'attività svolta.
Invece i diritti del soccidario sono quelli previsti dagli artt. 2178 e 2181.

Ratio Legis

L'atteggiamento favorevole del legislatore nei confronti del contratto di affitto non poteva non coinvolgere anche la soccida. La riforma dei contratti agrari culminata nelle leggi 203/1982 e 29/1990 ha, infatti, esteso anche al contratto di soccida con conferimento di pascolo (art. 2186) la possibilità di conversione in affitto a richiesta del coltivatore (art. 25 l. 203/1982 e art. 2 l. 29/1990). Tale possibilità di conversione è stata poi estesa anche alla soccida parziaria (v. 2182) nell'ipotesi in cui, in presenza di determinate condizioni di legge, vi sia stato l'apporto di bestiame da parte del soccidente.

Massime relative all'art. 2170 Codice Civile

Cass. civ. n. 21491/2005

Il contratto di soccida, nei suoi tre tipi (semplice, parziaria o con conferimento di pascolo), costituisce un contratto agrario associativo, e non un contratto di società, per cui, al momento dello scioglimento del rapporto, il soccidario può vantare solo i diritti (previsti dagli arti. 2183 e 2184 c.c.) agli accrescimenti, ai prodotti e agli utili, secondo quanto stabilito dalla convenzione, dalle norme o dagli usi; ne consegue che, ove le quote latte siano state erroneamente attribuite al soccidante invece che al soccidario che, in quanto produttore, è l'effettivo destinatario della relativa disciplina pubblicistica, ciò non rileva nei rapporti interni con il soccidante a meno che la convenzione stipulata tra le parti non preveda anche la ripartizione delle quote latte. Con la ulteriore conseguenza che, in caso di assegnazione di quote latte effettuata erroneamente al soccidante anzichè al soccidario, su di essa quest'ultimo non può vantare alcun diritto, neppure alla cessazione del rapporto, non assimilabile allo scioglimento di una società.

Cass. civ. n. 5613/1999

Nella soccida, quale contratto a struttura associativa qualificato dalla comunanza di scopo, la ripartizione dell'accrescimento del bestiame e degli altri prodotti e utili, prevista dall'art. 2170 c.c., rappresenta solo il normale bilanciamento economico dei rispettivi interessi, sicché le parti possono, nella loro autonomia, stabilire un diverso regime senza alterare la natura associativa del rapporto, pattuendo che l'accrescimento e i prodotti stessi spettino interamente al soccidario, restando invece di spettanza del soccidante ogni pubblica contribuzione finalizzata all'allevamento del bestiame. Ne deriva che le controversie insorte tra le parti rientrano nella competenza della Sezione Specializzata Agraria a norma dell'art. 9 della legge 14 febbraio 1990, n. 29.

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