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Articolo 2159 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Scioglimento del contratto

Dispositivo dell'art. 2159 Codice Civile

Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento [1453, 1462], ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto(1) [2180].

Note

(1) Il contratto di mezzadria può quindi essere sciolto anche per inadempimenti delle obbligazioni contrattuali non così gravi da giustificare la risoluzione per inadempimento.

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